Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25167 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 20/01/1965 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso la sentenza emessa il 07/10/2024 dalla Corte d’Appello di L’Aquila udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/10/2024, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, in data 04/10/2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 2 d.lgs. N. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di amministrato unico della RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento. Si lamenta il mancato apprezzamento della valenza liberatoria attribuibile alle deposizioni dei
testi COGNOME NOME COGNOME e COGNOME, nonché alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Larino prodotta in giudizio ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen, da cui era emerso che il contratto di appalto stipulato dalla società del ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE era valido ed efficace: non potendo ritenersi sufficienti, ai fini della conferma della penale, responsabilità, le sole deposizioni dei testi di accusa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato. Si lamenta il silenzio motivazionale sul punto, nonostante la necessità di adeguata indagine sul dolo specifico sia sottolineata dalla costante giurisprudenza.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza delle censure prospettate.
In data il 31/05/2025, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire note scritte di replica alla requisitoria del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente evidenziato che la memoria difensiva di replica non può essere presa in considerazione in questa sede, essendo stata trasmessa senza il rispetto del termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza.
Nel merito, ritiene il Collegio che la fondatezza del secondo motivo di ricorso imponga l’annullamento della sentenza impugnata, rendendo ultronea una dettagliata disamina delle altre censure prospettate con il primo motivo, volto a prospettare la mancanza di adeguata considerazione, da parte della Corte d’Appello, degli elementi addotti a sostegno della validità ed efficacia del contratto di appalto stipulato tra la società amministrata dal ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE
Va invero evidenziato che la Corte d’Appello aquilana ha condiviso l’impostazione accusatoria, fatta propria anche dalla sentenza di primo grado, imperniata sulla configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta nelle ipotesi in cui la somministrazione di manodopera venga occultata da uno schermo negoziale (cfr. in tal senso Sez. 3; n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 01: «integra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazio nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente,
diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale»).
È peraltro noto che, secondo un indirizzo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione,
nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, d elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti
l’eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è
necessario per il perfezionamento del reato» (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024,
COGNOME, Rv. 287020 – 01).
Al riguardo, va evidenziata la fondatezza del rilievo difensivo circa l’assoluto difetto motivazionale che connota la sentenza impugnata, nonostante il motivo di
appello articolato sul punto. Si è invero in presenza di un’ipotesi di assenza grafica della motivazione, non avendo la Corte territoriale neanche operato un rinvio alla
sentenza di primo grado, la quale peraltro si era comunque espressa in termini di autoevidenza (cfr. pag. 6).
In realtà, ove si consideri che la illegittima somministrazione di manodopera consente di perseguire ulteriori effetti distorsivi – effetti in parte richiamati da stessa sentenza impugnata: cfr. la prima pagina della sentenza, che evoca il venir meno degli obblighi contributivi, cui si aggiunge l’elusione degli obblighi contrattuali gravanti sulla parte datoriale – deve concludersi nel senso che una puntuale indagine, sulla sussistenza del dolo specifico che qui rileva, sia ineludibile, qualora – come nella fattispecie in esame – sia stata sollecitata da uno specifico motivo dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna in primo grado.
Le considerazioni fin qui svolte assumono rilievo assorbente rispetto alle altre questioni prospettate, ed impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso il O giugno 2025 Il Consiglie etensore GLYPH
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