Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata in Cina il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Firenze del 15.11.2021, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione e altresì concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Avverso la suindicata sentenza NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
Deduce la violazione degli artt. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 e vizi di carenza o illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del dolo del reato
contestando la tesi della Corte circa la configurazione quantomeno del dolo eventuale da ritenersi compatibile con il dolo specifico di evasione, richiesto in ordine ai reati ascritti e sopra citati. Nel caso di specie mancherebbe una precisa verifica del dolo specifico di evasione. E non si sarebbe tenuto conto della esistenza di circostanze dissonanti rispetto alla configurazione di tale dolo e, piuttosto, la corte di appello avrebbe identificato il dolo solo nell’accertamento della irregolarità dichiarativa e nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in assenza di un completo e puntuale confronto con la complessiva sentenza impugnata. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, i giudici di appello hanno non solo sottolineato la puntuale e concreta ricostruzione da parte del primo giudice delle operazioni imponibili, operata anche alla luce delle dichiarazioni dell’imputata, rese in punto di specificazione della questione di come interpretare il numero di pezzi componenti ogni set di valigie, a seconda degli articoli e delle cifre corrispondentemente indicate, ma hatitt altresì sottolineato l’emersione del dolo specifico sia in ragione dell’entità de superamento della soglia di punibilità, siccome considerata “non minima” per il 2013, e di rilievo per l’anno di imposta del 2014, sia perché le omissioni contabili sono risultate “unidirezionali”, “ossia sempre e solo da imputarsi a mancata contabilizzazione di ulteriori ricavi”. Motivazione, invero, di per sé idonea a sorreggere il punto inerente l’elemento soggettivo, così che il riferimento in sentenza al dolo eventuale comunque sussistente, anche a volere seguire la tesi difensiva dell’avvenuto affidamento della ricorrente al contabile di azienda, assume un mero carattere aggiuntivo e marginale rispetto alla complessiva motivazione. Va in proposito ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425). () Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, il 15.04.2025