Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 880 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in ordine alla contestata bancarotta preferenziale relativa alla restituzione dei prestiti infruttiferi ricevuti da COGNOME NOME e COGNOME NOME e ai pagamenti eseguiti in favore di alcuni fornitori
e, ritenute prevalenti le già concesse attenuanti generiche, rideterminava la pena a lei inflitta, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 216, secondo comma, legge fall. poiché, nella sua qualità di amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dal 17/07/2015, ometteva la tenuta delle scritture contabili dalla sua entrata in carica di amministratore sino alla dichiarazione di fallimento ed ometteva di presentare la prevista dichiarazione dei redditi e il bilancio per l’anno 2015, e di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 216, primo e secondo comma, legge fall. poiché, in qualità di amministratore pro tempore e socio unico fino al 17/07/2015 della medesima società, alterava le scritture contabili e distraeva beni strumentali al fine di sottrarli alla massa creditoria. In particolare, a seguito del trasferimento della società del 2014 da INDIRIZZO a INDIRIZZO NOME COGNOME (in San Severo, Foggia), la stessa cedeva i suoi beni alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e tuttavia continuava a registrare i corrispettivi sul libro giornale vendendo la merce in rimanenza, ovvero la cedeva senza riscontro contabile all’attività commerciale subentrata in INDIRIZZO, il cui rappresentante legale risulta essere il coniuge della COGNOME e finanziatore della RAGIONE_SOCIALE
2.Il ricorso di NOME COGNOME si compone di due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sul punto della prova dell’elemento soggettivo del reato. Il Collegio di secondo grado avrebbe infatti replicato a simile doglianza interposta con l’atto di appello affermando che l’imputato sarebbe stato consapevole di aver ostacolato con la sua condotta la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari poiché avrebbe consegnato in prima persona al curatore la lacunosa ed incompleta documentazione contabile, avrebbe del tutto mancato di redigere ogni scrittura contabile nel periodo in cui era subentrato nell’amministrazione della società e poiché la condotta sarebbe stata serbata in un contesto in cui era già palese il totale svuotamento del patrimonio sociale. Tali argomenti sarebbero illogici e contraddittori. La consegna di tutta la documentazione in proprio possesso da parte del COGNOME sarebbe chiaramente una condotta volta a favorire la ricostruzione del patrimonio societario e degli affari, e non il contrario; la brevità del periodo di carica e la complessità della situazione ereditata avrebbero poi reso impossibile la redazione di scritture contabili complete. Inoltre, il termine annuale per la dichiarazione dei redditi e il bilancio di esercizio non sarebbe ancora maturato al momento della dichiarazione di fallimento, e l’ultimo rilievo della Corte confermerebbe che al momento dell’entrata in carica del COGNOME il patrimonio sociale sarebbe stato così pregiudicato da rendere impossibile al ricorrente la corretta tenuta delle scritture. La stessa sentenza poi riconoscerebbe la consegna da parte del ricorrente di un bilancio contabile infrannuale; la redazione di tale bilancio da parte del COGNOME nei pur pochi mesi del suo mandato non solo sconfesserebbe il capo d’imputazione, ma sarebbe completamente antitetica con il dolo di non voler consentire la ricostruzione del patrimonio sociale.
2.2. Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in punto di recidiva. Nonostante nell’atto di appello non si chiedesse espressamente la disapplicazione della recidiva, essa sarebbe stata implicita nella richiesta di riduzione della pena, considerando oltretutto che era stato applicato il minimo edittale e già concesse le attenuanti generiche in misura equivalente, e soprattutto che la Corte avrebbe potuto escluderla d’ufficio essendo la stessa facoltativa, e non avendo il Giudice di primo grado motivato in alcun modo sulla sua applicazione. Infatti sia nella sentenza di primo che in quella di secondo grado non vi sarebbe alcuna motivazione a giustificare l’applicazione della contestata recidiva, rendendole viziate da inesistenza fisica della motivazione.
3.Il ricorso di NOME COGNOME è affidato ad un unico motivo, che denuncia mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere, con conseguente violazione del diritto di difesa, e vizio di motivazione. La difesa, infatti, a seguito delle dichiarazioni della curatrice che avrebbe più volte ribadito come il registratore di cassa della RAGIONE_SOCIALE fosse uno solo, avrebbe richiesto al Tribunale di acquisire alcuni documenti contabili atti a dimostrare che i registratori di cassa sarebbero stati due, di cui uno solo ceduto alla INDIRIZZO.
Considerato in diritto
Il ricorso della COGNOME , ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.In primo luogo, occorre ricordare che il vizio deducibile a norma dell’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, implica una violazione di una norma della legge processuale, quella sul diritto alla prova contraria, ma richiede una verifica da parte della Corte di cassazione circa la effettiva ricorrenza di una prova decisiva. Stando a Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, ric. COGNOME, «prova decisiva, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione, è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario»; ma non «quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti» per condurre a un eventuale completamento del quadro probatorio; più recentemente, si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (sez.3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).
1.1. La ricorrente non si è in alcun modo confrontata -e da qui l’a -specificità del motivo di censura – con il contenuto del duplice elaborato di merito, che può essere letto unitariamente in quanto costituente un unico corpo decisionale e motivazionale, fondato sugli stessi parametri di valutazione delle prove (tra le tante, sez.3, n. 44418 del 16/7/13, COGNOME). La medesima è stata ritenuta responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione per avere, dapprima, dirottato gran parte delle consistenze patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, in favore della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da suo marito, neocostituita e significativamente subentrata nel medesimo immobile nel quale era ubicato il negozio della prima società, progressivamente abbandonata al proprio destino anche con un formale trasferimento di sede in locali che il curatore ha rinvenuto inutilizzati; e per avere, parimenti, distratto o dissipato, cedendole attraverso un complesso di operazioni antieconomiche, le rimanenze di magazzino rimaste in capo alla di poi fallita, incassando il corrispettivo della cessione, a sua volta sottratto alle garanzie dei creditori. A quest’ultimo riguardo, con proposizioni ineccepibili, è stata apprezzata l’assoluta irrilevanza della esistenza di un ‘secondo’ registratore di cassa (in aggiunta al primo, veicolato illecitamente, con tutti gli altri beni strumentali, sulla new-co. riconducibile al COGNOME) eventualmente funzionale agli incassi dei pagamenti della merce, perché delle sorti di quest’ultima, in uno con il ricavato della sua vendita in fase di conclamato dissesto aziendale, non è stata fornita contezza alcuna agli organi del fallimento (pag. 11 e segg. sentenza impugnata) ; né l’editto accusatorio ha incluso l’eventuale distrazione del ‘secondo’ registratore di cassa, con la conseguente, identica inconcludenza delle osservazioni difensive sulla attribuibilità, all’uno o all’altro degli amministratori succedutisi, del dovere di metterlo a disposizione del curatore fallimentare.
1.2. L’onere di puntuale specificazione della portata demolitiva, sulla tenuta della motivazione della sentenza, della documentazione di cui è stata chiesta l’acquisizione, non è passibile di diversa modulazione ove la decisione di secondo grado non si sia allineata alle ragioni esposte in primo grado a proposit o del mancato accoglimento dell’istanza difensiva, dal momento che, ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (ex multis, sez.5, n. 29175 del 07/04/2021, COGNOME c/ RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, Rv. 281697). Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che la Corte d’appello abbia ritenuto ininfluente l’apprensione documentale piuttosto
che negarne l’attendibilità, permanendo in capo al deducente l’obbligo, non rispettato, di rigorosa indicazione della decisività di essa ai fini del decidere.
E’ fondato il primo motivo di ricorso del COGNOME, con assorbimento del secondo.
2.1. V a ricordato che oggetto dell’imputazione è la mancata tenuta (e dunque la mancata ostensione agli organi fallimentari) dell’impianto contabile relativo al limitato periodo in cui l’imputato ha rivestito la carica di amministratore unico, tra il 17 luglio del 2015, data del suo subentro, e la data della dichiarazione di fallimento, collocata al 27 aprile 2016.
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale ‘in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi’ (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, COGNOME, Rv.279179). L ”omissione’ della cura della contabilità connota allora l”inesistenza’ degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; l’elemento costitutivo del dolo specifico, più in particolare, vale a distinguere tale fattispecie omissiva da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), sanzionata sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME e altri, Rv. 252992), e punibile indifferentemente a titolo di dolo (generico) o di colpa ( ex multis , sez.5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630).
Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie -come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304); si è ritenuta così la necessità di un puntuale approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale (sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659; sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910).
La mancata contestazione, al ricorrente, di fatti di bancarotta patrimoniale avrebbe dunque imposto alla Corte di merito un onere rafforzato di motivazione riguardo l’elemento soggettivo del reato, che tuttavia non è stato assolto. Le emergenze probatorie, ripercorse dalle deliberazioni in rassegna, restituiscono un quadro nel quale il COGNOME ha assunto la veste di amministratore quando le operazioni depauperatrici delle risorse dell’impresa, concentrate nel 2014 e di cui è stata protagonista la Di NOME, si erano esaurite (come riconosciuto dalla Corte d’appello,pag.18) e la società era stata ‘parcheggiata’ in vista dell’inevitabile destino fallimentare; la sentenza di primo grado (pag.3) ha precisato che l’imputato ha consegnato alla curatela ‘la documentazione per le annualità dal 2009 sino al 29.07.2015, unitamente ad un bilancio contabile infrannuale redatto al 29.07.2015 in modo, peraltro, abbastanza disordinato, che non risultava depositato al competente Registro delle imprese’; che, però, ‘i bilanci risultavano trascritti sui libri sociali e regolarmente depositati sino all’annualità chiusa al 31.12.2014’, così come, fino a tale periodo d’imposta, è stata accertata la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP.
Alcuna delle due pronunce di merito si è fatta carico di dare evidenza degli indicatori idonei a colorare l’elemento soggettivo della specificità pretesa dall’art. 216 primo comma n. 2, prima ipotesi, della legge fallimentare; quella di primo grado (pagg. 15-16) ne ha tratto la dimostrazione dal dato oggettivo dell’omessa tenuta delle scritture contabili per il periodo di riferimento, ritenuta ‘incompatibile con un’ipotesi di trascuratezza colposa’, senza considerare che il reato di bancarotta semplice, nei termini precisati, è punito anche a titolo di dolo generico; quella di secondo grado si è arrestata a rilievi assertivi, fondati sulla lacunosità della documentazione consegnata dall’imputato al curatore del fallimento, che non è sovrapponibile alla condotta omissiva a lui contestata e che, in ogni caso, è relativa alla fase gestoria antecedente all’assunzione della carica da parte sua; ha ancorato l’elemento soggettivo non alla prova del dolo specifico, ma alla generica ‘consapevolezza di aver ostacolato, con la sua condotta, la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari’, coefficiente psicologico pertinente alla seconda declinazione della bancarotta fraudolenta documentale, quella a dolo generico , estranea al libello dell’accusa mossa contro di lui.
3.Ne viene, a riguardo della posizione di COGNOME NOMENOME l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che dovrà ri nnovare la valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato alla luce dei principi di diritto suntivamente richiamati. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso della COGNOME deve essere, invece, respinto, con la conseguente condanna della medesima, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME