Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Policoro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
12 NOV. 2024
IZIARIO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/05/2024, il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale in data 30/04/2024 ( con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia tributaria e in materia di accise sugli oli minerali e i connessi delitti d autoriciclaggio oltre ai reati di falso inerenti le etichette apposte sui fust commercializzati) annullava l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 43) per COGNOME NOME, confermandola nel resto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza degli artt. 273, comma 1, e 192 cod.proc.pen, e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico della condotta partecipativa all’associazione.
Argomenta che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione non è sufficiente il dolo eventuale ai fini della configurabilità delle condotte di cui all’art. 416 cod.pen., principio già affermato in tema di concorso esterno nel delitto associativo ed applicabile, a maggior ragione, anche per la configurabilità della partecipazione ad intraneo nel reato associativo; lamenta che il Tribunale di Torino, nel disattendere il quinto motivo di riesame del ricorrente, non ha fatto buon governo del predetto principio di diritto; in particolare, il ricorrente aveva specificamente contestato le circostanze considerate nel provvedimento genetico quali dimostrative del ruolo addebitatogli all’interno della contestata associazione: strettissimi contatti con NOME e NOME; istruzioni impartite ai suoi autisti sulla gestione della documentazione relativo al trasporto; prelievo e consegna del denaro in contante per le transazioni; utilizzo di staffette per monitorare eventuali interventi delle forze dell’ordine; il Tribunale aveva desunto il dolo specifico della condotta partecipativa del ricorrente nell’associazione dalla gestione della documentazione contabile, dagli ordini impartiti ai suoi dipendenti circa la distruzione dei documenti in caso di mancati controlli, nonché dal prelievo e/o consegna del denaro contante per le transazioni relative agii olii e sugli utilizzi delle staffette, omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive su ciascuna di tali circostanze e senza spiegare le ragioni in base alle quali le condotte scritte al ricorrente comprovavano il suo dolo specifico e, cioè, la sua consapevolezza dell’esistenza dell’associazione , dei metodi e dei fini della stessa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità
Va osservato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativ all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità de motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritt ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate da giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione del circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimit accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsio della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi ind di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti qu elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagat tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la fut acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabili fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 1 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). Va ricordato, inoltre, che in sede cautelare, al fine dell’emissione provvedimento, deve essere certamente valutata la sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quel psicologico. L’accertamento dell’elemento soggettivo non può, però, spingersi fino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in fase di piena cognitio, ma può essere eseguito sulla base dell’intera vicenda processuale e sugli stessi f che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale (Sez.5,7465 d 28/11/2013, Rv.259515; Sez.5,n.42368 del 23/09/2004, Rv.229952;Sez.3, n.1740 del 30/07/1993, Rv.195211).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatez del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo con tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo es (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto associativo nei confronti del ricor COGNOME NOME, richiamando le complessive risultanze istruttorie (plurim intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese da COGNOMECOGNOME esito dei con effettuati durante i trasporti della ditta del COGNOME e dei sequestri op dimostrative della circostanza che il COGNOME aveva messo a disposizione del coindagato COGNOME la propria azienda ed i propri autisti, a tempo indeterminato per un numero non definito di trasporti nella consapevolezza che si trattasse trasporti illeciti nel senso di cui in contestazione e, quindi, dello st consapevole inserimento del predetto e della sua società nel sodalizio criminos (pp 20 e 21 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Le censure che il ricorrente svolge si risolvono, in sostanza, in una diver valutazione delle risultanze istruttorie esaminate dal giudice di merito e, qui sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 co proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23/10/2024