Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a BELLUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME
COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6/10/2023 (dep. 4/01/2024) che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere estinto per prescrizione il reato di lesioni e rideterminato la pena in ordine a quello di rapina aggravata.
La difesa articola due motivi con i quali deduce:
1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza per il reato di rapina aggravata;
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria del 10 maggio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della rapina aggravata si fonda sull’assunto che la sottrazione delle chiavi dell’abitazione della persona offesa fu commessa dall’imputato dopo l’esaurimento dell’azione violenta, j,pr assenza che il proposito della sottrazione fosse sorto e formato prima dell’attuazione della violenza.
Oltre a prospettarsi quale censura di fatto volta a sollecitare la Corte di legittimità ad una non consentita rilettura delle fonti di prova, il ricorrente omette di confrontarsi con l’intera ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito che hanno ricondotto la violenza al preesistente e pervicace intento dell’imputato di ottenere a qualsiasi costo la restituzione di quanto ritenuto a lui appartenente che era custodito nel garage della persona offesa.
Ciò, del resto, si ricava – da quanto si legge nelle sentenze – dal fatto che l’imputato, allorché prese atto del rifiuto della persona offesa alla consegna di quanto era custodito nel garage – entrò all’interno del giardino e, al rifiuto della persona offesa di accedere alla richiesta e al tentativo di quest’ultima di sottrarsi alle sue pretese, la inseguì, financo arrivando a toglierle la giacca a seguito della colluttazione, comportamento logicamente volto ad attuare quell’unico obiettivo avuto di mira, ossia rientrare in possesso di quanto asseritamente sosteneva
essere di sua proprietà e in relazione al quale era unicamente dovuta la sua presenza in quel frangente.
Peraltro, la Corte di legittimità – con orientamento con cui il ricorrente omette di confrontarsi – ha ripetutamente affermato che in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265644 – 01; Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, COGNOME, Rv. 284227 – 01).
Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il riferimento alla gravità del reato è argomento sufficiente tenuto conto che la Corte di merito ha evidenziato essersi al cospetto di una rapina, con un’azione insistita e con un grado di violenza capace di tradursi in lesioni, alla luce del principio di legittimità secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, COGNOME, Rv. 214200 – 01).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024
e tensore GLYPH
La Presidente