Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delit di ricettazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata) che ha ravvisato il dolo di reato in ragione della mancata giustificazione da parte dell’imputato circa il possesso dell’auto compendio di furto sulla quale, tra l’altro, era custodita la tessera sanitaria del legittimo proprietar e che ha ritenuto irrilevante l’assenza di segni di effrazione sul veicolo in quanto lo stesso, al momento della sottrazione, era aperto e con inserite le chiavi di accensione;
che tale costrutto argomentativo è aderente all’ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di questa Corte (che qui si ribadisce) secondo cui la circostanza che l’imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (configurabile anche nella forma eventuale),perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ( ex multis Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato / avendo la Corte di appello (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) fondato il diniego sulle plurime condanne per reati contro il patrimonio significative di proclività a delinquere, dovendosi richiamare il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, ai fini della esclusione della diminuente in questione, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.