Dolo generico evasione: basta la coscienza di violare il divieto
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione, offrendo un’importante chiarificazione sulla natura del dolo generico evasione. Con l’ordinanza n. 13235 del 2024, i giudici hanno ribadito che per la configurazione del reato di cui all’art. 385 del codice penale, è sufficiente la consapevolezza di allontanarsi dal luogo di detenzione o arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalle motivazioni personali che spingono all’azione. Approfondiamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, che aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione. La difesa dell’imputato si basava su tre motivi principali. In primo luogo, si invocava lo stato di necessità, sostenendo che l’allontanamento fosse stato causato da un’urgenza sanitaria. In secondo luogo, si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Infine, si criticava la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla durata della condotta e alla mancata produzione di documentazione giustificativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente generico. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero in grado di scalfire la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la natura del dolo generico evasione
Il punto centrale della decisione riguarda la definizione del dolo generico evasione. La Corte ha chiarito che questo elemento soggettivo consiste unicamente nella ‘consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione’.
Ciò significa che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’agente abbia l’intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura restrittiva. Allo stesso modo, sono irrilevanti i motivi specifici che lo hanno spinto a violare il divieto. Che l’allontanamento sia dettato da una necessità personale, da una semplice leggerezza o da un piano di fuga, la sostanza non cambia: se l’atto è cosciente e volontario, il dolo sussiste. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 10425/2012) per rafforzare questo principio.
Le Motivazioni: la genericità degli altri motivi
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti generici. Riguardo allo stato di necessità, la Cassazione ha evidenziato come la tesi difensiva fosse in contrasto con la versione dei fatti fornita dallo stesso imputato durante l’interrogatorio di garanzia. Inoltre, è stato sottolineato un aspetto pratico dirimente: la compagna dell’imputato avrebbe potuto semplicemente contattare il servizio di emergenza sanitaria (118) invece di ricorrere a un’azione illecita. Infine, la Corte ha notato che, a fronte della richiesta dell’autorità giudiziaria di produrre documentazione che attestasse la necessità di recarsi in ospedale, l’imputato non aveva fornito alcuna prova.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di reato di evasione: la legge punisce la violazione dell’obbligo imposto dall’autorità giudiziaria in sé e per sé. Le motivazioni personali, salvo che non integrino una vera e propria causa di giustificazione come lo stato di necessità (che deve però essere rigorosamente provato e non altrimenti evitabile), non hanno alcun peso nel determinare la colpevolezza. La decisione serve da monito: chi è sottoposto a misure restrittive deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni. Qualsiasi esigenza, anche sanitaria, deve essere gestita attraverso i canali legali, come la richiesta di autorizzazione al giudice o il ricorso ai servizi di emergenza pubblici, per non incorrere in ulteriori e gravi conseguenze penali.
Quando si configura il reato di evasione secondo la Corte?
Il reato di evasione si configura con la consapevole e volontaria violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura restrittiva senza la prescritta autorizzazione. Non sono rilevanti i motivi dell’agente o la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
La necessità di recarsi in ospedale giustifica sempre l’evasione?
No. Secondo la Corte, una presunta necessità sanitaria non giustifica automaticamente l’evasione. Deve essere provata rigorosamente e deve rappresentare l’unica via percorribile. Nel caso di specie, è stato evidenziato che si sarebbe potuto chiamare il servizio di emergenza (118) e che l’imputato non ha fornito alcuna documentazione a supporto della sua urgenza.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e quali sono le conseguenze?
Un ricorso è definito ‘generico’ quando non articola critiche specifiche e puntuali contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già esaminati o a formulare censure vaghe. La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
TI ricorso è inammissibile perché generico.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha messo puntualmente in evidenza che la tesi difensiva in merito alla sussistenza dello stato di necessità non coincide con la versione dei fornita dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia e che, in ogni caso, la comp dell’imputato avrebbe potuto richiedere un tempestivo intervento degli operatori del 118.
Il secondo motivo è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della moti non manifesta illogica in punto di dolo. La Corte di merito ha fatto applicazione corrett principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all’art. 385 co poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevol violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la presc autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (S 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottra definitivamente alla misura.
Il terzo motivo è anch’esso generico, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appe che evidenzia la durata della condotta e la circostanza che, a fronte della richies documentazione da parte della autorità giudiziaria che avrebbe dovuto autorizzarlo a recarsi ospedale, l’ imputato non aveva prodotto nulla.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consiglie COGNOME stensore COGNOME
Il Presi nte