Dolo Generico Evasione: La Consapevolezza di Violare la Misura è Sufficiente
L’ordinanza n. 40463 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito la consolidata interpretazione riguardante l’elemento psicologico necessario per integrare tale delitto, focalizzandosi sul concetto di dolo generico evasione. Questa pronuncia sottolinea come, ai fini della responsabilità penale, sia sufficiente la semplice consapevolezza di essere sottoposti a una misura restrittiva e la volontà di violarla.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. La decisione, emessa dalla Corte d’Appello di una città del centro Italia, è stata impugnata dall’imputato tramite ricorso per Cassazione. La difesa lamentava diversi aspetti della sentenza di secondo grado, sostenendo che le argomentazioni a sostegno della condanna fossero carenti e che mancasse la prova dell’elemento psicologico del reato.
In particolare, il ricorrente contestava la valutazione della sua responsabilità penale con motivi ritenuti generici e la sussistenza del dolo, elemento indispensabile per la configurabilità del reato contestato. La difesa ha inoltre mosso censure relative al trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Dolo Generico Evasione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e precise, che confermano l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno qualificato le doglianze sulla responsabilità come ‘generiche’. Questo significa che la difesa non si era confrontata in modo specifico e puntuale con le motivazioni logiche e argomentative esposte dalla Corte d’Appello, limitandosi a una critica astratta e non pertinente al caso concreto.
Il punto centrale della pronuncia, tuttavia, riguarda l’elemento psicologico. La Corte ha definito ‘manifestamente infondate’ le censure relative alla presunta insussistenza del dolo. È stato ribadito che per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico, che consiste in due elementi chiave:
1. La consapevolezza di trovarsi in uno stato restrittivo della libertà personale (come arresti domiciliari, detenzione, etc.).
2. La volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, allontanandosi dal luogo di detenzione o violando le regole imposte.
Non è quindi necessario che l’agente persegua un fine specifico o un secondo scopo (come la fuga definitiva o il compimento di altri reati). La semplice decisione cosciente di violare la misura è sufficiente a integrare il dolo richiesto dalla norma.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si basano sulla distinzione fondamentale tra dolo generico e dolo specifico. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato questo principio, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto che giustificavano sia l’affermazione di responsabilità sia la commisurazione della pena. Anzi, la pena era stata persino ridotta in appello rispetto al primo grado, rendendo le lamentele sul trattamento sanzionatorio ancora più infondate. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile deriva quindi dalla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che non hanno scalfito la coerenza logica e giuridica della sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza della Suprema Corte riafferma un principio cardine in materia di reato di evasione. La configurabilità del delitto non richiede complesse indagini sulla sfera psicologica dell’imputato alla ricerca di un movente particolare. È sufficiente dimostrare che il soggetto, pienamente cosciente della misura restrittiva a suo carico, ha scelto volontariamente di violarla. Questa pronuncia consolida un approccio rigoroso che semplifica l’onere probatorio dell’accusa e limita le possibili argomentazioni difensive basate su presunte mancanze dell’elemento soggettivo. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della proposizione di un ricorso giudicato privo di fondamento.
Cosa si intende per dolo generico nel reato di evasione (art. 385 c.p.)?
Secondo la Corte, il dolo generico consiste nella consapevolezza di trovarsi in uno stato restrittivo e nella volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, senza che sia necessario un fine specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sulla responsabilità erano generiche e non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d’Appello, e le censure sull’elemento psicologico sono state ritenute manifestamente infondate.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(04
n. 18554/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, n misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che le censure attinenti alla sussistenza dell’elemento psicologico (secon motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all’art. 385 pen. è sufficiente il dolo generico, che risulta integrato dalla consapevolezza di trovars stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato;
Ritenuto altresì che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnat appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diri in relazione alla commisurazione della pena finale, peraltro ridotta rispetto alla senten primo grado.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024