Dolo Generico e Violazione di Misure Restrittive: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sul concetto di dolo generico nell’ambito dei reati contro l’amministrazione della giustizia, specificamente in caso di violazione di misure restrittive. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito che le motivazioni personali che spingono un soggetto a trasgredire un ordine del giudice sono irrilevanti ai fini della configurabilità del reato, essendo sufficiente la mera consapevolezza di compiere l’atto illecito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per aver violato le prescrizioni di una misura a cui era sottoposto. L’imputato si era allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui doveva permanere. Di fronte alla Suprema Corte, il ricorrente ha tentato di giustificare la propria condotta e di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, basando la sua difesa su tre argomentazioni principali.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione
La difesa del ricorrente si articolava su tre punti, tutti respinti dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Questione del Dolo Generico e la Crisi di Astinenza
Il primo motivo di ricorso mirava a escludere la responsabilità penale sostenendo che la violazione fosse stata causata da una ‘crisi di astinenza’. Secondo la difesa, tale stato avrebbe viziato la volontà dell’agente. La Corte ha ritenuto questo motivo in parte indeducibile (poiché non sollevato nei precedenti gradi di giudizio) e in parte manifestamente infondato.
I giudici hanno chiarito che il reato in questione richiede esclusivamente il dolo generico. Ciò significa che per la condanna è sufficiente la ‘consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione’. Non rileva, quindi, il motivo specifico che ha spinto all’azione né l’intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. La crisi di astinenza, pertanto, non è idonea a escludere l’elemento soggettivo del reato.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Con il secondo motivo, il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa doglianza è stata giudicata inammissibile per ‘aspecificità’. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata ed effettiva, escludendo la tenuità in ragione della ‘gravità della condotta’.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Infine, il terzo motivo contestava la decisione dei giudici di merito di considerare equivalenti le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, anziché far prevalere le prime. La Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta sufficiente, in quanto la scelta dell’equivalenza era stata considerata la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi giuridici consolidati. In primo luogo, viene riaffermata la natura del reato di violazione delle misure restrittive come delitto a dolo generico, per cui la coscienza e volontà della condotta (l’allontanamento) esaurisce l’elemento psicologico necessario per la punibilità. Le ragioni soggettive, i turbamenti o gli stati di necessità personali, se non integrano cause di giustificazione codificate e provate, non hanno alcuna rilevanza.
In secondo luogo, la Corte sottolinea i limiti del proprio sindacato. Non può entrare nel merito delle valutazioni fattuali, come la gravità della condotta o il bilanciamento delle circostanze, se il giudice del grado precedente ha motivato la propria scelta in modo congruo e non illogico. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: l’ordinamento giuridico attribuisce massima serietà al rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La violazione di tali provvedimenti è sanzionata sulla base della semplice consapevolezza di trasgredire, senza che stati emotivi o problemi personali come una crisi di astinenza possano, di per sé, costituire una scusante. Questa pronuncia conferma la rigidità della norma e restringe il campo delle possibili giustificazioni, consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’effettività delle misure cautelari e delle pene.
Una crisi di astinenza può giustificare la violazione di una misura restrittiva?
No, secondo questa ordinanza, la crisi di astinenza non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità penale. Il reato si configura con il dolo generico, ovvero la semplice consapevolezza di violare la prescrizione, a prescindere dalle motivazioni personali.
Cosa si intende per dolo generico in questo contesto?
Per dolo generico si intende la coscienza e la volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione. Non è richiesta un’intenzione specifica, come quella di sottrarsi definitivamente alla giustizia.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione sulla gravità del fatto fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le valutazioni discrezionali del giudice, come quella sulla gravità del fatto o sul bilanciamento delle circostanze, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso;
Osservato che, il primo motivo, relativo al riconoscimento della penale responsabilità è, da un lato indeducibile, non essendo stata la questione della crisi di astinenza devoluta ai Giudici di merito e, dall’altro, manifestamente infondato poiché l’elemento soggettivo del reato si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità.
Infine, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze (terzo motivo), implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette – come nel caso di specie- da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Ritenuto, per -tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
Il Presiderge
Il Consigliere estensore