Dolo Generico: Quando la Giustificazione non Esclude il Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di violazione degli obblighi imposti a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione, chiarendo la natura dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma. La decisione sottolinea come, per questo tipo di reato, sia sufficiente il dolo generico, rendendo di fatto irrilevanti le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto a trasgredire.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). Questa norma punisce chi, essendo sottoposto a una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, se ne allontani senza autorizzazione. La condanna, emessa in primo grado dal GUP del Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge riguardo all’elemento soggettivo del reato. A sua difesa, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la giustificazione del suo allontanamento: egli si era recato fuori dal comune di residenza obbligatoria per accompagnare la figlia dalla psicologa che l’aveva in cura. A suo avviso, questa motivazione avrebbe dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte e la Centralità del Dolo Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’elemento soggettivo del reato contestato. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento già espresso dalla Corte d’Appello, secondo cui il delitto in questione è punito a titolo di dolo generico.
Questo significa che, per la configurabilità del reato, è sufficiente la coscienza e la volontà di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato, senza che sia richiesta un’intenzione specifica o un fine criminoso ulteriore. La volontà di violare la prescrizione è tutto ciò che serve.
Le Motivazioni della Sentenza
Secondo gli Ermellini, la giustificazione fornita dall’imputato, anche se ritenuta credibile, non ha alcuna incidenza sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. Il motivo per cui il soggetto si allontana – sia esso lodevole, come assistere un familiare, o futile – non esclude il dolo generico richiesto dalla norma. La legge intende sanzionare il mero fatto della trasgressione all’obbligo di soggiorno, poiché tale condotta frustra la finalità stessa della misura di prevenzione, che è quella di controllare i movimenti del soggetto ritenuto socialmente pericoloso.
La Corte ha quindi stabilito che, una volta accertato che l’imputato si è volontariamente e consapevolmente allontanato dal comune designato, il reato è perfezionato in tutti i suoi elementi, soggettivo e oggettivo. Le ragioni personali dell’allontanamento sono giuridicamente irrilevanti.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la natura rigorosa delle misure di prevenzione e delle relative sanzioni in caso di violazione. La decisione chiarisce che il reato di allontanamento dal comune di soggiorno obbligato non ammette “giustificazioni” che non siano quelle eventualmente autorizzate dall’autorità giudiziaria. L’elemento psicologico si esaurisce nella volontà di infrangere la prescrizione. Per i soggetti sottoposti a tali misure, è quindi fondamentale comprendere che qualsiasi allontanamento non autorizzato, indipendentemente dalla sua motivazione, integra una fattispecie di reato. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Per il reato di violazione degli obblighi di soggiorno è necessario un fine specifico?
No, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione è sufficiente il dolo generico, ovvero la semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di residenza imposto, a prescindere da quale sia il motivo.
Una giustificazione apparentemente valida, come un’esigenza familiare, può escludere il reato?
No. La Corte ha stabilito che la giustificazione fornita, anche se credibile, non incide sulla configurabilità del reato, poiché il dolo richiesto è generico e non specifico. Il motivo dell’allontanamento è irrilevante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del provvedimento impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/12/2020, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 avuto riguardo all’elemento soggettivo: si duole il ricorrente che i Giudici di appello non abbiano tenuto in debito conto la giustificazione addotta dal COGNOME della sua presenza a Napoli (essendosi dovuto recare dalla psicologa che aveva in cura la figlia).
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. La Corte d’appello ha condivisibilmente osservato che il dolo del reato è generico e che pertanto, quand’anche ritenuta credibile la versione dell’imputato, in ogni caso la giustificazione fornita dal COGNOME sulla finalità dell’allontanamento dal luogo di residenza non incide sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato medesimo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023