Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo c
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
A
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con decisione emessa in data 25 maggio 2022 la V Sezione di questa Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso allora proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa il 20 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Bologna, ha annullato la senten impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
In sintesi, va ricordato che :
la penale responsabilità del COGNOME era stata affermata (capo G della rubrica) riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (in riferimento all società RAGIONE_SOCIALE);
il COGNOME aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione de società in questione. Nell’esaminare i motivi di ricorso, la V Sezione di questa Corte – nella decis rescindente – ha ritenuto ampiamente e congruamente sostenuto, in sede di merito, il profilo oggettivo del reato contestato (nel senso che effettivamente la tenuta d scritture contabili era tale da non consentire la attendibile ricostruzione della consis patrimoniale e delle movimentazioni finanziarie della società) ma ha ritenuto fondate doglianze in punto di motivazione della sussistenza dell’elemento psicologico. particolare si evidenzia la necessità della ricostruzione e congrua motivazion quantomeno – del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della irregolare tenut delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione d vicende del patrimonio dell’imprenditore.
GLYPH Il giudice del rinvio, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 30 mar 2023 ha ribadito la responsabilità penale del COGNOME (per quanto qui rileva) in riferim al reato di cui al capo H), con rideterminazione della pena in anni due di reclusione (co circostanze attenuanti generiche). In motivazione si è affermato, in sintesi, che – in rapporto all’unico oggetto del giudi rinvio – vi sono precisi indicatori del dolo generico, rappresentati da: a) la importa consistenza delle lacune nella documentazione contabile consegnata; b) la riferibilit
dette lacune ad un consistente lasso di tempo; c) la gravità degli effetti di tali manc
GLYPH Avverso la sentenza da ultimo menzionata ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione di legge.
3.1 GLYPH Secondo il ricorrente gli indicatori da cui è stata desunta la ricorrenza del dolo non
avevano alcuna reale forza dimostrativa degli intenti fraudolenti. In particolare, quanto alla posizione del ricorrente, si evidenzia che manca la ricostruz della specifica volontà di recare pregiudizio ai creditori . La condotta non sarebbe uni
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a titolo di dolo generico ma di dolo specifico. Si contesta in fatto la valenza dei pretesi indicatori.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 La decisione impugnata – emessa in sede di rinvio – ha correttamente realizzato la verifica, in punto di ricorrenza dell’elemento psicologico, richiesta dalla decisione rescindente.
I profili di critica introdotti dal ricorrente – per converso – non inquadrano correttamente la sequenza processuale e finiscono con evitare il confronto con i contenuti della decisione rescindente, vincolanti in sede di rinvio.
In particolare, va rilevato che la sufficienza del dolo generico ad integrare il reato oggetto di contestazione era stata espressamente affermata nella decisione rescindente e non può essere oggetto di ridiscussione.
4.2 Ciò posto, in modo del tutto logico il giudice del rinvio ha ritenuto validi indicatori del dolo generico (coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali) gli aspetti evidenziati in motivazione, con particolare riferimento alla gravità delle omissioni ed al lungo arco temporale interessato, aspetti del tutto idonei a determinare, secondo canoni di ragionevolezza, la prova logica dell’intento di danno sotteso alla impossibile ricostruzione dei movimenti contabili.
Circa tale profilo il ricorso introduce, peraltro, censure in fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.,, GLYPH ct n GLYPH , ‘ GLYPH k( 5 , ( 1
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente