Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 04/07/1963 a Napoli avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte d’appello di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che ha insistito l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 5 e
giorni 10 di reclusione per il delitto di cui all’art. 378 cod. pen. “perché, dopo la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari, informato da NOME COGNOME di avere ricevuto la notifica di proroga indagine, lo aiutava a eludere le investigazioni, mandando allo studio professionale di COGNOME un tecnico per effettuare le operazioni di bonifica dirette a riscontrare la presenza di supporti tecnici per le intercettazioni ambientali”.
Sulla scorta di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali esegui nel contesto di indagini relative a un diffuso sistema di corruzione in a giudiziari presso l’ufficio del Giudice di pace di Torre Annunziata, facente capo a Gdp NOME COGNOME, il Giudice di primo grado riteneva accertato che l’avvocato NOME COGNOME in servizio presso lo stesso ufficio come Gdp e amico di COGNOME, aveva aiutato quest’ultimo, dopo avere appreso la notizia di proroga delle indagini per detto reato, ad eliminare le prove della condotta illeci inviando un tecnico – NOME COGNOME incaricato dall’avv. NOME COGNOME su mandato di Formicola – presso il suo studio per le operazioni di bonifica da eventuali microspie inserite dalla polizia giudiziaria. Tale condotta favoreggiatric era giudicata oggettivamente idonea ad eludere eventuali captazioni ambientali ed a interferire sulle indagini in corso per i reati di corruzione in atti giudizi prescindere dalla concreta abilità del tecnico e dall’efficacia dello strumento a fine utilizzato.
La Corte d’appello riteneva fondata l’eccezione di inutilizzabilità di tutte intercettazioni eseguite sulle utenze di COGNOME e COGNOME per violazion dell’art. 266 cod. proc. pen., ma considerava comunque acquisita la prova della consapevolezza da parte di COGNOME del procedimento penale instaurato a carico di COGNOME per il delitto di corruzione in atti giudiziari, sulla bas dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi COGNOME e COGNOME Questi avevano ammesso di avere effettivamente eseguito – su incarico di COGNOME – talune operazioni mirate alla bonifica dello studio di COGNOME d eventuali microspie, pur rimarcando che, essendo COGNOME un soggetto inabile allo scopo che faceva uso di uno strumento tecnicamente inidoneo, le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l’ansia di COGNOME, com’era s verificato dall’esperto COGNOME e dimostrato dalla circostanza che la microspia posizionata nel muro dagli investigatori venne individuata solo in epoca successiva a seguito di lavori edili.
Restando irrilevante la concreta ininfluenza di tale comportamento sulla prosecuzione e sugli esiti delle indagini in corso per il delitto di corruzione in giudiziari a carico di COGNOME, rilevava la Corte, per il profilo del do favoreggiamento personale, che “… anche alla luce delle conoscenze professionali … COGNOME non poteva non avere piena consapevolezza della
esistenza di indagini giudiziarie che interessavano COGNOME non altrimenti giustificandosi la ricerca di microspie, e della incidenza di un’attività di bonifica sulle indagini”.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e, con due connessi motivi, ne ha chiesto l’annullamento, censurandone il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico, quanto alla consapevolezza da parte di COGNOME del procedimento penale in corso a carico di COGNOME, affermata dalla Corte sulla base di una mera presunzione e alla stregua del travisamento della prova orale costituita dalle testimonianz acquisite nelle indagini difensive da COGNOME e COGNOME dalle quali era emersa sia l’incapacità professionale di COGNOME sia l’inidoneità tecnica dello strument utilizzato per la ricerca delle microspie, come verificato dall’esperto COGNOME.
Il ricorrente, con istanza subordinata mai prima formulata nel giudizio di merito, ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’a 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.
In data 17 febbraio 2025 il difensore ha depositato un’articolata memoria con cui ribadisce e illustra i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore dell’imputato, connessi e sovrapponibili, sono fondati.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore aveva desunto dall’inequivoco tenore delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali captate fra COGNOME e COGNOME che il primo era venuto a conoscenza direttamente dal secondo sia dell’esistenza dì un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari a carico dello stesso, sia dell’avvenuta notifica d richiesta del P.M. di proroga delle relative indagini.
La Corte d’appello ha dichiarato radicalmente inutilizzabile la suddetta prova intercettativa. E però ha comunque tratto il convincimento della sussistenza del dolo di favoreggiamento dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi COGNOME e COGNOME, i quali avevano ammesso di avere effettivamente eseguito – su incarico dell’imputato – talune operazioni mirate alla individuazione e alla bonifica dello studio di COGNOME da eventuali microspie, sebbene sull’assunto che, essendo nota l’inabilità di COGNOME allo scopo anche per l’uso uno strumento tecnico inidoneo (com’era stato peraltro verificato dal perito COGNOME
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COGNOME, le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l’an COGNOME.
Ciò premesso, ha rilevato la Corte che “… anche alla luce delle conoscenze professionali … COGNOME non poteva non avere piena consapevolezza della esistenza di indagini giudiziarie che interessavano COGNOME, non altrimenti giustificandosi la ricerca di microspie, nonché della incidenza di un’attività di bonifica sulle indagini”.
Osserva il Collegio che per la sussistenza dell’elemento soggettivo d delitto dì favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che d consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte, ne consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle rice dell’autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sot a tali investigazioni o ricerche (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, 278316; Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524; Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011, Izzo, Rv. 250433). Sicché appare logicamente necessario che i dolo di favoreggiamento includa altresì la conoscenza del presupposto, cioè ch sia stato commesso un reato.
Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere prova del nesso psicologico dalle testimonianze acquisite in sede di indag difensive, che, a ben vedere, attengono obiettivamente alla materialità d operazioni tecniche – che fossero idonee o meno allo scopo – effettivament eseguite su incarico di Formicola, per rintracciare eventuali microspie posizion nello studio professionale dì COGNOME e procedere alla relativa bonifica.
E però, l’inferenza che la Corte ha tratto dalla materialità di si operazioni in merito alla prova della sussistenza del dolo di favoreggiamento, termini sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta, all’ev apodittica e meramente congetturale.
Invero, una volta amputati dal quadro probatorio i contenuti dei colloq intercettati fra COGNOME e COGNOME (costituenti l’esclusivo fondamento dell’imputazione contestata quanto della decisione di condanna di primo grado) difetta radicalmente la prova che l’imputato fosse realmente consapevol dell’attività corruttiva di COGNOME, né che per questa fosse stato ape procedimento penale. Sicché, solo in tal caso non si sarebbe potu ragionevolmente dubitare che le operazioni di bonifica fossero dirette a favor colui che era sottoposto alle relative indagini.
In conclusione, considerato che per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio dì merito, un eventuale giudiz
rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata quanto al difetto di dolo, deve disporsi l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto no costituisce reato.
Così deciso il 12/05/2025