Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42597 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME IGNAZIO PARDO
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE dalla parte civile COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori: – l’Avvocato COGNOME NOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa delle parti civili ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE insiste per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; – l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME chiede dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19/02/2024, per quanto qui di interesse, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascrittole in rubrica al capo e) (art. 648bis cod.pen., perchØ in relazione al delitto presupposto di cui all’art. 640 cod. pen. di cui al capo b), posto in essere in danno della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di socia unica della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con NOME NOME, acquistava il compendio immobiliare sito in Roma INDIRIZZO, mediante l’utilizzo di disponibilità finanziare ricevute da NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale aveva acquistato tale bene con la RAGIONE_SOCIALE appena un mese prima, con retrocessione dell’importo
monetario ricevuto da NOME COGNOME e NOME COGNOME decurtato di una percentuale).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e le parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. pro-tempore , NOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.
3.1. Vizio della motivazione perchØ omessa in ordine alla effettiva ricostruzione, valutazione probatoria e ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto ascritto, in considerazione di plurimi elementi di fatto allegati dalla pubblica accusa che evidenziavano un quadro progettuale articolato, anche tenuto conto della finalizzazione della condotta tenuta dalla COGNOME.
Ricorso delle parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonchØ NOME e NOME COGNOME.
4.1. Vizio della motivazione perchØ omessa, nonchØ mancato assolvimento dell’onere di motivazione rafforzata e violazione di legge in relazione all’art. 648bis cod.pen. e art. 43, comma primo, cod.pen. quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato nella forma quanto meno del dolo eventuale, nonchØ violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 192 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione dei relativi elementi probatori.
La difesa della parte civile ha evidenziato l’apoditticità delle conclusioni della Corte di appello e l’oggettiva assenza di motivazione quanto all’elemento soggettivo del delitto contestato, soprattutto considerato il diverso esito del giudizio di primo grado. Manca il confronto con le conclusioni ed argomentazioni del giudice di primo grado e con la ampia piattaforma probatoria sottesa a tale articolato giudizio di responsabilità. La sostanziale assenza della motivazione emerge dalla considerazione parziale e oggettivamente incompleta anche degli elementi afferenti non solo alla configurabilità del delitto di truffa (delitto presupposto del delitto di riciclaggio) in capo al COGNOME, ma anche in capo all’COGNOME e al COGNOME, limitandosi a prendere atto della intervenuta improcedibilità per prescrizione. ¨ stata in concreto del tutto omessa la considerazione delle evidenti connessioni probatorie e logiche, sulla base di una serie di elementi di fatto oggettivamente ricorrenti, tra il delitto di truffa e il delitto di riciclaggio. In tal senso la difesa sottolineava come non fosse stata in alcun modo presa in considerazione, nella ricostruzione dei fatti, la missiva inviata dal legale della RAGIONE_SOCIALE al AVV_NOTAIO, quanto alla assenza di poteri per la stipula in capo al COGNOME; così come era stata del tutto omessa la considerazione di un evidente attivismo del COGNOME (che forniva anche la documentazione relativa alla controparte RAGIONE_SOCIALE) al fine di giungere alla stipula del definitivo per il tramite del AVV_NOTAIO, omettendo le circostanze che avevano portato il AVV_NOTAIO a rifiutare la stipula. La difesa ha sostenuto che la considerazione da parte della Corte di appello in violazione di legge dei dati relativi alla condotta posta in essere dagli altri imputati quanto al delitto presupposto (con particolare riferimento alla tempistica, alla modalità di consegna dell’acconto e gestione dello stesso da parte del COGNOME) aveva condotto alla sostanziale omissione della motivazione quanto alla posizione della COGNOME in relazione al capo e). Si Ł quindi sostenuta la realizzazione di una valutazione del tutto parziale e incidenter tantum della posizione del COGNOME. Sono stati inoltre elencati alcuni elementi di fatto, sostenendo che gli stessi siano stati pretermessi dal giudice di appello nel valutare la posizione della COGNOME (pag. 23 e seg. del ricorso).
In conclusione, la difesa ha osservato come la formula adottata dalla Corte di appello Ł
sintomo della oggettiva ricorrenza della condotta di riciclaggio, mentre nella sentenza Ł stata omessa la motivazione su una serie di significative circostanze indicative della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato imputato (pag. 35 e seg. del ricorso).
Il difensore della COGNOME ha presentato memoria nei termini, con la quale ha ampiamento contestato i ricorsi proposti, richiamando una serie di elementi di fatto (potere di vendita, congruità del prezzo, mancanza di prova del concorso del COGNOME nella truffa, insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo e) ascritto alla COGNOME) dai quali desumere la correttezza dell’ iter argomentativo seguito dalla Corte di appello, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi predetti.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Le parti civili hanno concluso come in epigrafe ed hanno depositato conclusioni e chiesto la condanna al pagamento delle spese sostenute nei diversi gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti dalle parti ricorrenti non siano consentiti, in quanto totalmente versati in fatto e tendenti ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito, in assenza del lamentato vizio della motivazione (perchØ sostanzialmente omessa) e della asserita violazione di legge quanto all’elemento soggettivo del delitto imputato alla COGNOME. Dalle argomentazioni proposte sia dal Procuratore impugnante che dalla difesa di parte civile emerge una evidente aspecificità e genericità, attesa l’effettiva mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto immune di logicità, essendosi le argomentazioni dei ricorrenti risolte in un richiamo ed analitica elencazione delle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la mancanza di specificita del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericita, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificita, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., all’inammissibilita (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel proporre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha reso un giudizio completo, correlato specificamente alla diversa decisione ed alle argomentazioni proposte dal giudice di primo grado, sulla base di una serie di elementi di fatto, analizzati in modo logico ed argomentato, estremamente significativi al fine di escludere la ricorrenza della responsabilità della COGNOME.In altri termini, si deve sottolineare che Ł preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa
logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
La Corte di appello ha, dunque adeguatamente motivato, tenendo conto della costante ermeneusi di questa Corte che ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, Ł tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, (dep. 03/04/2018), COGNOME, Rv. 272430-01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/202, (dep. 21/01/2022), COGNOME, Rv. 282612-01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404-01).
Il tema centrale proposto dai motivi di ricorso sia del Procuratore generale presso la Corte di appello, che dalla difesa delle parti civili, Ł rappresentato dalla mancata analisi effettiva degli elementi dai quali desumere la mancanza del dolo del delitto di riciclaggio, anche nella forma eventuale.
In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha affermato che in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini Rv. 274457-01;Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 259010-01). Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia sul punto argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo, strutturando la decisione assolutoria in modo rigoroso, affrontando specificamente le censure delle parti, dando riscontro in modo puntuale delle difformi conclusioni raggiunte, confutando specificamente le argomentazioni del giudice di primo grado, mediante un effettivo confronto con la decisione di primo grado (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). ¨ stata difatti ampiamente ricostruita la tempistica della trattativa tra i diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento al fine di realizzare una compravendita immobiliare (pag. 6 e segg. in relazione ai beni oggetto di compravendita, alla identificazione specifica dei venditori e degli acquirenti, oltre che degli agenti immobiliari, ai notai coinvolti per il rogito, alle attività delle società interessate anche quanto alla ricorrenza di contrasti interni e ruoli formali ricoperti, alle modalità di pagamento e di consegna di acconti al fine di giungere poi alla stipula del contratto definitivo).
Sono stati descritti i ruoli e i comportamenti tenuti in particolare, per quanto qui di interesse, dal COGNOME, dal COGNOME quali soggetti interessati alla vendita e dal COGNOME quale soggetto interessato
all’acquisto sulla base di una complessa trattativa iniziata nel 2012; Ł stata affermata la assoluta estraneità del COGNOME alla truffa ritenuta reato presupposto del contestato riciclaggio, il legame della COGNOME con il solo COGNOME, in assenza di qualsiasi contatto provato o connivenza riscontrata con il COGNOME (che agiva in evidente contrapposizione agli interessi delle costituite parti civili, sulla base tuttavia di un valido titolo di legittimazione, nonostante gli scontri societari, come evidenziato puntualmente dalla documentazione allegata ed esaminata specificamente dal giudice di secondo grado). Infine, Ł stata ampiamente ricostruita, proprio per escludere un coinvolgimento e una piena consapevolezza della COGNOME quanto al riciclaggio imputato, la professione della stessa, le caratteristiche della società acquirente in seconda battuta del complesso immobiliare acquistato dal COGNOME e, soprattutto, la data di costituzione di questa società (RAGIONE_SOCIALE fu costituita nel giugno del 2012, in epoca di molto antecedente alla stipula del contratto di compravendita ed anche ai primi contatti tra il COGNOME e gli agenti immobiliari incaricati della vendita), elemento cronologico di significativa pregnanza e a carattere risolutivo, anche considerato che non risultava alcuna strumentalità evidente e che l’oggetto della società era coerente con il successivo trasferimento alla stessa da parte della RAGIONE_SOCIALE del complesso immobiliare oggetto di compravendita.
La Corte di appello ha, in conclusione, chiaramente ricostruito, con motivazione priva di aporie, che non si presta a censure in questa sede, le dinamiche, anche familiari, sottese al successivo trasferimento del bene alla RAGIONE_SOCIALE del bene immobile oggetto di articolata contrattazione e compravendita, tenendo pienamente in considerazione non solo le allegazioni delle difese, ma anche le diverse valutazioni del giudice di primo grado, e considerando ampiamente tutti gli elementi che avevano caratterizzato la compravendita (a mero titolo esemplificativo con riguardo alla lettera del legale del COGNOME, rispetto alla legittimazione alla stipula del COGNOME, ha ricostruito la legittimazione dello stesso alla conclusione del contratto, attesa la natura di atto di ordinaria amministrazione della compravendita immobiliare, oggetto di richiamo da parte dei ricorrenti in questa sede). Ricorre, dunque, una specifica motivazione anche sulla totale estraneità e mancanza di consapevolezza della COGNOME quanto alla provenienza illecita dei beni e delle somme di denaro riferibili al contestato riciclaggio, chiaramente sostenuta dalla riscontrata estraneità del COGNOME alla truffa, invece ritenuta posta in essere dal COGNOME. Con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano.
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME