Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 10/08/1958
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle par mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, chiedev dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore Avv. NOME COGNOME insisteva per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito all’annullamento con rin disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la condanna di NOME COGNOME per il re
di riciclaggio, consistito nel prelevare presso l’agenzia di Trapani della banca Unicr somma di tremilaquattrocentocinquantadue euro, confluita sul suo conto corrente, aper presso la filiale di Palermo della banca Unicredit.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (artt. 8 e ss. cod. proc. pen., art. 648-bis cod. competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Palermo, tenuto conto ch da un punto di vista strettamente “contabile”, le movimentazioni relative al conto ricorrente erano avvenute presso la banca Unicredit di Palermo, nulla rilevando il f che la condotta di prelievo materiale fosse avvenuta presso la filiale Unicredit di Tra
2.2. violazione di legge (art. 47 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordin sussistenza dell’elemento soggettivo: la Corte di appello avrebbe confermato la sussiste della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita delle somme, riten integrato il dolo eventuale, senza valutare la possibilità che lo stesso fosse incorso in Invero il dolo eventuale non sarebbe compatibile con la fattispecie del riciclaggio, t conto che il dubbio, e la conseguente accettazione del rischio, che configurano condizione soggettiva, conducono allo svuotamento del principio dell’onere della prova;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: la Cassazione aveva dispos l’annullamento senza rinvio della precedente sentenza d’appello sulla base del fatto non era stato integrato il contraddittorio, il che implicava che dovesse essere cel funditus un nuovo giudizio; pertanto, le dichiarazioni rese nel corso del precedente giudi d’appello, travolto dall’annullamento, sarebbero inutilizzabili. Ciononostante la territoriale ha fatto riferimento a tali dichiarazioni per giustificare la condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso che contesta l’individuazione della competen territoriale in Trapani, dove avveniva il prelievo delle somme, piuttosto che in Pale dove veniva registrata contabilmente l’operazione di prelievo, è infondata.
Il collegio riafferma che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello cui all’art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e, potenzialmente, a consuma prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsia “prelievo” o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente ist di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 286140 – 01; Sez. 2, n. 43
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del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260694 – 01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, P.g. in p COGNOME, Rv. 249446 – 01).
Nel caso in esame l’azione di “prelievo delle somme” prodromica al successiv trasferimento si è consumata in Trapani, nulla rilevando che la proiezione contabile d operazione fosse stata registrata presso l’Istituto di credito di Palermo.
Dunque, il motivo risulta infondato.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento del “dolo eventua ritenuto incompatibile con il delitto di riciclaggio, non supera la soglia di ammissib quanto manifestamente infondato.
E’ infatti principio fermo, ed unanimemente condiviso dalla giurisprudenza legittimità, quello secondo cui in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la pro delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franc Rv. 274457 – 01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25901 01; ed, autorevolmente in materia di ricettazione: Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente correttamente rileva che l’annullamento del processo di secondo grado ragione del riconoscimento di un radicale vizio processuale implica l’inutilizzabilità dichiarazioni dell’imputato raccolte nel precedente giudizio di appello (pag. 3 sentenza impugnata).
Tuttavia il riferimento a tali dichiarazioni, effettuato solo per evidenziare che le risultano smentite dalle prove documentali, non si configura affatto decisivo nell’econ della motivazione. Il percorso giustificativo tracciato dalla Corte territoriale infat e sostiene il giudizio di responsabilità, anche sa non considerandole dichiarazi questione.
Si riafferma infatti che nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabili illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valuta espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (tra Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533 – 01; Sez. 5, n. 569 del 18/11/ dep. 2004, COGNOME, Rv. 226972 – 01).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ri la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 14 febbraio 2025.