Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLUCCIO il 11/08/1959
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussiste
dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è form termini non consentiti poiché, prospetta doglianze in punto di fatto, che, o
essere riproduttive di profili di censura già svolti con l’atto di app congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano
sollecitare una rivalutazione della concreta vicenda fattuale e delle ris processuali mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi
merito, mentre è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli element posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione d
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migl
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.,
5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601);
che l’apparato argomentativo in tema di dolo di ricettazione risulta coe con il compendio istruttorio e privo di vizi logico-giuridici, risultando impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 5-6, ove si è sottol ravvisabilità del dolo, quanto meno nella forma eventuale, in considerazion della implausibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente circa la pr dell’assegno, non sorretta da sufficienti riscontri, sia della ti caratteristiche della res, adeguatamente contestualizzando la vicenda nelle peculiari vicende imprenditoriali e finanziarie del ricorrente e del risto Torre);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.