Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7844 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ISERNIA il 16/07/1987
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 648 e 712 cod, pen., con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01);
che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.