Dolo Eventuale nella Ricettazione: Quando il Dubbio Diventa Colpa
La recente ordinanza della Corte di Cassazione penale fornisce un’importante lezione sul concetto di dolo eventuale ricettazione e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che, di fatto, chiedeva una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito, ribadendo principi consolidati sia nel diritto penale sostanziale che in quello processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La difesa del ricorrente si basava su due argomenti principali: l’insussistenza del dolo, ovvero dell’intenzione consapevole di commettere il reato, e la richiesta di riqualificare il fatto nel reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), che ha natura contravvenzionale e non delittuosa. In sostanza, l’imputato sosteneva di non essere stato pienamente consapevole dell’origine illecita dei beni in suo possesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma ha focalizzato la sua attenzione sulla struttura stessa del ricorso. I giudici hanno definito i motivi presentati come una “censura cumulativa e indistinta”, ovvero un insieme confuso di critiche che non permetteva di isolare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Inoltre, e questo è il punto cruciale, la Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa, pur presentate come vizi di motivazione, in realtà sollecitavano una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Tale attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Il Ruolo del Dolo Eventuale nella Ricettazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la piena configurabilità del dolo eventuale ricettazione. Questo significa che per essere condannati non è necessaria la certezza assoluta della provenienza illecita del bene; è sufficiente che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità di tale provenienza e ne abbia accettato il rischio, decidendo comunque di procedere all’acquisto o al ricevimento del bene.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su due pilastri. Il primo è di natura processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Se la motivazione della Corte d’Appello è logica, coerente e basata sulle prove acquisite, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Nel caso specifico, i giudici di secondo grado avevano fornito una “congrua e corretta argomentazione” per giustificare la condanna.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale. La Corte ha confermato che la valutazione del dolo eventuale era stata correttamente ancorata a elementi specifici e concreti. I giudici di merito avevano infatti tenuto conto della professione svolta dal ricorrente e dei suoi precedenti penali specifici. Questi elementi, secondo la giurisprudenza consolidata, sono indicatori importanti che possono far sorgere in una persona un serio dubbio sull’origine lecita di un bene, e la decisione di ignorare tali campanelli d’allarme integra l’accettazione del rischio che costituisce il dolo eventuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: la linea di difesa basata sulla semplice negazione della consapevolezza è spesso insufficiente, specialmente quando le circostanze oggettive (come la natura del bene, il prezzo, le modalità della transazione) e soggettive (come la professionalità e i precedenti dell’acquirente) suggeriscono il contrario. La Corte di Cassazione ribadisce che il dubbio sulla provenienza di un bene, se ignorato, può trasformarsi in una condanna per ricettazione a titolo di dolo eventuale. La decisione sottolinea inoltre il rigore formale richiesto per un ricorso in Cassazione, che non può mai trasformarsi in un pretesto per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in modo generico e cumulativo. Inoltre, invece di contestare vizi di legittimità della sentenza, il ricorso chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per dolo eventuale nel reato di ricettazione?
Per dolo eventuale si intende la condizione in cui una persona, pur non avendo la certezza assoluta che un bene provenga da un reato, si rappresenta questa concreta possibilità e ne accetta il rischio, procedendo comunque all’acquisto o al ricevimento del bene.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il dolo eventuale?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno basato la sussistenza del dolo eventuale su elementi concreti come la professione svolta dall’imputato e i suoi precedenti penali specifici, considerati indicatori sufficienti a generare un forte sospetto sull’origine illecita della merce.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 01/11/1980
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di ricorso, diretti a contestare la rit sussistenza del dolo dell’art. 648 cod. pen. e la mancata qualificazione dell’art. 712 cod. pen. (con censura cumulativa e indistinta – e pertanto – di tutti i vizi motivazionali astrattamente previsti dalla legge – cfr 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/201 Rugiano, Rv. 264535), sono altresì non consentiti anche laddove sollecitano diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di una congrua e co argomentazione dei giudici di merito (cfr. pp. 3-5, che sottolineano an rilevanza del dolo eventuale, tenuto conto della professione svolta e dei prec specifici – cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 24 01; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv. 286221-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.