Dolo Eventuale e Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: la compatibilità tra il dolo eventuale e il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione non solo conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma offre anche spunti di riflessione sull’elemento soggettivo richiesto per configurare tale delitto. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un uomo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando un’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione.
Il nucleo centrale della doglianza si basava sull’asserita incompatibilità tra l’elemento psicologico del dolo eventuale e la struttura del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la tesi difensiva, per integrare tale delitto sarebbe necessario un dolo diretto, ovvero la volontà specifica di opporsi all’atto del pubblico ufficiale, e non una mera accettazione del rischio che ciò possa accadere.
La Questione del Dolo Eventuale nella Resistenza a Pubblico Ufficiale
La difesa ha tentato di scardinare l’impianto accusatorio sostenendo che l’atteggiamento psicologico del suo assistito non fosse quello di voler deliberatamente contrastare l’operato delle forze dell’ordine, ma che l’opposizione fosse una conseguenza non voluta direttamente, sebbene prevista come possibile. Questo argomento chiama in causa la distinzione tra dolo diretto (voglio l’evento) e dolo eventuale (non voglio l’evento, ma agisco accettando il rischio che si verifichi).
Il ricorso, quindi, ha posto alla Suprema Corte una questione di puro diritto: è sufficiente accettare il rischio di usare violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale per essere condannati, oppure è necessaria l’intenzione mirata a tale scopo?
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri principali.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che le censure sollevate, pur essendo formalmente presentate come vizi di legge, si traducevano in realtà in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti. Tale operazione, tuttavia, è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è limitato alla verifica della corretta applicazione del diritto e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle risultanze probatorie.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha ribadito con fermezza il suo orientamento consolidato sulla piena compatibilità tra il dolo eventuale e il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Citando espressamente un precedente (Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022), la Cassazione ha ricordato che per integrare il delitto di cui all’art. 337 c.p. non è indispensabile che la violenza o la minaccia siano dirette unicamente a contrastare l’atto d’ufficio. È sufficiente che l’agente, nel perseguire un altro scopo (ad esempio, la fuga), sia consapevole della possibilità di ostacolare l’azione del pubblico ufficiale e ne accetti il rischio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. La decisione chiarisce che chiunque, pur di raggiungere un proprio fine, agisca con violenza o minaccia accettando la probabilità di interferire con l’operato di un pubblico ufficiale, risponde del reato di resistenza. Non è necessario dimostrare che l’opposizione fosse l’obiettivo primario dell’azione. Questa interpretazione estende la tutela penale agli operatori della pubblica sicurezza, riconoscendo la gravità di condotte che, sebbene non direttamente finalizzate all’offesa, ne comportano un’alta probabilità. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta infondata.
È possibile essere condannati per resistenza a pubblico ufficiale se non si aveva l’intenzione diretta di opporsi, ma si è accettato il rischio di farlo?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è compatibile con il “dolo eventuale”, ovvero la situazione in cui l’agente accetta il rischio che la sua condotta possa ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio.
Un ricorso in Cassazione può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove presentate nei gradi di giudizio precedenti?
No. Il provvedimento chiarisce che il ricorso in Cassazione è inammissibile se, pur mascherato da critica legale, mira in realtà a una diversa valutazione delle risultanze probatorie, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/09/1980
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce l’errata applicazione dell’artt. 42, 43 e 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale è ben compatibile con l’elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284330 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.