Dolo Eventuale Reati Tributari: Anche la ‘Testa di Legno’ Risponde Penalmente
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale riafferma un principio cruciale in materia di dolo eventuale reati tributari, sottolineando come anche l’amministratore di diritto, la cosiddetta ‘testa di legno’, non possa sfuggire alla responsabilità penale se consapevole delle attività illecite. Questa pronuncia chiarisce la compatibilità tra l’accettazione del rischio di commettere un reato e il dolo specifico richiesto dalle normative fiscali.
I Fatti del Caso: L’Amministratore di Diritto e le Accuse
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un amministratore di una società condannato in appello per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, in particolare per omessa dichiarazione (art. 5) e indebita compensazione (art. 10-quater). L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la sua responsabilità e, in particolare, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, sostenendo l’insussistenza del dolo, anche nella sua forma eventuale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto la censura mossa dall’imputato generica e non adeguatamente confrontata né con la sentenza impugnata né con i consolidati orientamenti giurisprudenziali. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Compatibilità tra Dolo Eventuale e Reati Tributari
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno rigettato le argomentazioni della difesa. La Corte ha ribadito due principi fondamentali:
1. Compatibilità tra Dolo Eventuale e Dolo Specifico: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente compatibile il dolo eventuale reati tributari con il dolo specifico di evasione richiesto da tali fattispecie. L’amministratore che accetta il rischio che la sua condotta omissiva o commissiva possa portare all’evasione fiscale agisce con dolo penalmente rilevante.
2. Responsabilità della ‘Testa di Legno’: La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’amministratore di diritto, pur essendo una ‘testa di legno’, risponde penalmente se è consapevole dell’agito illecito. Non è necessario che compia materialmente le azioni fraudolente; è sufficiente che, accettando la carica, abbia anche accettato il rischio che vengano commessi reati nell’interesse della società, senza vigilare o intervenire.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come la responsabilità dell’imputato fosse stata accertata e non contestata nel merito, rendendo la sua doglianza sul dolo del tutto generica e inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Amministratori
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per chi accetta di ricoprire cariche amministrative formalmente, senza esercitarne di fatto i poteri e i doveri. La figura della ‘testa di legno’ non costituisce uno scudo contro la responsabilità penale. Per essere esenti da colpa, non basta essere meri prestanome; è necessario dimostrare di essere stati completamente all’oscuro delle attività illecite e di non aver avuto la possibilità di conoscerle. La consapevolezza, anche solo come accettazione del rischio, che la propria posizione possa essere strumentale a commettere reati tributari, integra l’elemento psicologico richiesto per la condanna.
Il dolo eventuale è sufficiente per essere condannati per reati tributari che richiedono un dolo specifico di evasione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il dolo eventuale è pienamente compatibile con il dolo specifico richiesto per i reati tributari. L’agente che si rappresenta e accetta il rischio che dalla sua condotta possa derivare l’evasione fiscale risponde penalmente del reato.
Un amministratore ‘testa di legno’ può essere ritenuto responsabile penalmente per i reati fiscali della società?
Sì, l’amministratore di diritto, anche se agisce come ‘testa di legno’, è penalmente responsabile se è consapevole delle attività illecite poste in essere da altri. L’accettazione consapevole del ruolo, e dei rischi connessi, è sufficiente per fondare la sua responsabilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è giudicato ‘generico’?
Se un ricorso viene considerato generico, cioè non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza pertinente, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv e d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) e per il reato degli art. 81 cp e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2);
Rilevato che l’imputato ha contestato l’accertamento di responsabilità con riferimento al dolo eventuale;
Rilevato che la censura è generica e non si confronta affatto né con la sentenza impugnata né con la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibile il dolo eventuale con il dolo specif dei reati tributari (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01) e ritiene la responsabilità dell’amministratore di diritto, testa di legno, purché consapevole dell’agito (Sez. F, n. 42897 de 09/08/2018, C., Rv. 273939-02), come accertato in questo caso e non contestato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente