Dolo Eventuale: La Cassazione e i Limiti del Ricorso Generico
Nel diritto penale, la distinzione tra le varie forme di dolo è cruciale per determinare la responsabilità di un imputato. Tra queste, il dolo eventuale rappresenta uno dei concetti più complessi e dibattuti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo tema, chiarendo i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesti proprio tale elemento psicologico del reato.
Il caso in esame
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato di lesioni. Il punto centrale della difesa verteva sulla contestazione della sussistenza del dolo eventuale, elemento su cui si fondava la pronuncia di condanna. Secondo il ricorrente, la sua condotta non era supportata dalla specifica forma di intenzione richiesta dalla legge per quel tipo di reato.
La decisione della Cassazione sul dolo eventuale
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha riesaminato i fatti per stabilire se il dolo fosse presente o meno. Al contrario, si è concentrata su un aspetto puramente procedurale: la genericità dei motivi di ricorso.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che l’impugnazione si limitava a contrastare ‘genericamente’ il giudizio espresso dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva, invece, motivato in modo puntuale e coerente le ragioni per cui riteneva sussistente il dolo eventuale.
In particolare, la sentenza di secondo grado aveva messo in luce come l’imputato si fosse ‘chiaramente rappresentato la concreta possibilità di verificazione dell’evento’ lesivo. Nonostante questa previsione, egli si era ‘determinato ad agire comunque, anche a costo di causarne la produzione’. Questa formula descrive perfettamente il nucleo del dolo eventuale: l’agente non desidera primariamente l’evento dannoso, ma lo prevede come una conseguenza possibile della sua condotta e ne accetta il rischio, decidendo di agire lo stesso.
Un ricorso che intenda contestare tale ricostruzione non può limitarsi a negarla, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice di merito. In assenza di ciò, il ricorso è considerato inammissibile per genericità, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Quando si contesta un elemento complesso come il dolo eventuale, non è sufficiente manifestare un dissenso rispetto alla decisione. È necessario, invece, ‘smontare’ analiticamente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, evidenziandone le falle. In caso contrario, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diviene definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, non solo conferma una condanna, ma serve da monito sulla necessità di rigore tecnico e argomentativo nella redazione degli atti di impugnazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso generico contro una valutazione sul dolo eventuale?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò comporta la conferma della sentenza di condanna, che diventa definitiva, e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando si può affermare che un giudice ha correttamente motivato la sussistenza del dolo eventuale?
Un giudice ha correttamente motivato quando la sua sentenza evidenzia in modo puntuale che l’imputato si è rappresentato chiaramente la concreta possibilità che si verificasse l’evento dannoso e, ciò nonostante, ha deciso di agire comunque, accettando il rischio che tale evento si producesse.
Perché la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in questo caso?
La Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché il ricorso contrastava in modo generico il giudizio sul dolo eventuale formulato dalla corte precedente, senza attaccare specificamente e puntualmente le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente contrasta il giudizio sul do eventuale riscontrato dalla decisione gravata a sostegno delle lesioni imputate al ricorren quando di contro la motivazione spesa mette puntualmente in evidenza come nel caso il ricorrente ebbe a rappresentarsi chiaramente la concreta possibilità di verificazione dell’even e ciò malgrado, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causarne la produzione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.