Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11784 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 0573MP4) nato il 15/06/1990
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Sassari, con la sentenza indicata in epicirafe, in parziale riforma di quella di primo grado emessa in sede di giudizio abbrevi, to, ha assolto NOME COGNOME perché il fatto non sussiste dal reato di furto aggravato (così già riqualificato in primo grado ‘ il fatto contestato al ca3o b), rideterminando in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inllittagli – previa concessione della attenuanti generiche con giudizio di prevalerza sulle contestate aggravanti – per il rimanente reato di tentato omicidio (:;:po a) commesso in danno di NOME COGNOME, in Trento in data 8 settembre 2022, all’interno dell’abitazione dello stesso: l’imputato colpiva COGNOME alli gol facendo uso di un coltello con una lama della lunghezza di cm. 19, in r -11:.clo da mancare di poco i vasi arteriosi e così mettendo in pericolo la vita di COGNOME3st.
Il fatto integrante il reato di furto (originariamente contestato come di r3pina) di cui all’altra imputazione (capo a), ritenuto in secondo grado non provato, aveva ad oggetto la sottrazione da parte dell’imputato, dopo il tentato omicid o delle chiavi della porta di ingresso di detta abitazione e di due tessere bancomat
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, NOME COGNOME a mezzo del difensore, deducendo censure esposte in cinque rniitivi.
2.1. Primo motivo: “(art. 606 lett. e) c.p.p.): mancanza e manifesta l i’bgicità della motivazione (in particolare travisamento della prova) nella parte in :L.1 nella sentenza pag. 6 … ha ritenuto la validità della verbalizzazione sintetica in L’a >e alla carenza di apparecchi per fonoregistrazione nonostante tale fatto non ris:t lti dal verbale D. 12.7.2002 (doc. 4). In ogni caso, omessa motivazione delle ; agioni sottese al diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 602 c.p.p.”.
La difesa, dopo avere esposto che trattasi delle audizioni dei periti COGNOME e COGNOME nel corso del giudizio abbreviato di primo grado, rileva in particolare che è mancata la verbalizzazione di parti delle domande e delle risposte nel corso dell’esame del perito COGNOMEcirca le lesioni riscontrate nella persona oilfesa) di particolare rilievo al fine di supportare la ricostruzione difensiva dei fatti.
2.2. Secondo motivo: “(art. 606 c.p.p. lett. c): inosservanza dellc lorme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilit:, decadenza, con particolare riferimento all’art. 178 comma 1 lett. c) in rei zione agli artt. 140 cpp e 599/2 cpp per non avere ritenuto sussistente la nullt , della verbalizzazione sintetica dell’esame peritale”.
Il motivo, riferendosi all’audizione del perito COGNOME rileva che la no “genuina” documentazione dell’atto attinente raccolta della prova, ha dato causa a nullità, avendo in concreto pregiudicato il diritto di difesa dell’imputato.
2.3. Terzo motivo: “(art. 606 lett. e) c.p.p.): mancanza, mera apparpnza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui a pag. 7 e 8 della sentimza il giudici di secondo grado affronta la questione della scarsa attendibiMi della persona offesa e delae sussistenza del dolo omicidiario in modo apparente isenza una concreta argomentazione), palesemente carente (non considerando le argomentazioni difensive) e comunque contraddittorio rispetto alle ;tesse motivazioni offerte invece a sostegno dell’insussistenza del reato di furto”.
Il motivo espone diffusi rilievi che chiamano ih causa doglianze mosse in sede di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti da parte della persona 1:ffesa, rilevando contraddizioni fra quella riportata in una relazione della polizia giudiziaria e quella, successiva, in sede di assunzione di informazioni, come verbaliz2 a :a.
Aggiunge che la stessa sentenza di appello, nel motivare l’assoluzione dal reato di furto, la cui consumazione avrebbe costituito il movente del tontato omicidio, ha lasciato intendere che le prime dichiarazioni di COGNOME non hissero attendibili, trovandosi lo stesso al momento dei fatti “sotto l’effetto dell’alccol”.
Rileva, inoltre, che neppure è intervenuta risposta in ordine ai dile mossi circa l’attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME mentre solo aponrente risulta la motivazione con riguardo alla valutazione del rinvenimento di tra:ce di sangue negli indumenti dell’imputato e delle circostanze del fermo dello ste;so.
Il motivo, nell’esporre tali rilievi, censura l’omessa considEniizione dell’accertamento – intervenuto in appello – della “assenza dell’aggressione e del furto prima dell’accoltellamento”, così da risultare una mancanza del “mvente onnicidiario” e una “progressività dell’agire criminoso”, entrambe decisF n ,e nel senso dell’esclusione l’idoneità del tentativo contestato e dell’animus necarDli.
Seguono altri rilevi che lamentano la mancata considerazione delle obiezioni contenute in una memoria rappresentative della “accidentalità delle lesioni”
Tirando le fila dell’intero percorso critico esposto nel motivo, la difesa rileva conclusivamente che “se il Giudice d’appello avesse congruamente valuté , to tutti gli elementi del caso … anche alla luce delle deduzioni difensive, sarebbe certo giunto a ravvedere la sussistenza del diverso e più blando reato di lesioni’.
2.4. Quarto motivo: “(art. 606 lett. e c.p.p.): mancanza, mera apparenza della motivazione travisamento della prova per omissione nella parte in :ui la sentenza di appello n. 135/24 – pag. da 6 a 9 – nel ritenere sussistente il e3to di tentato omicidio ha omesso completamente di considerare e, conseguente rr ente, di motivare rispetto alla intensità, numero e dislocazione del fa -N:lente, ItT
accidentalità della zona attinta e dell’arma impiegata, assenza di pericolc di vita, nonché sull’atteggiamento post factum, come invece sollecitato con atto di éippello (pag. da 8 a 17- doc. 5) e con memoria difensiva DD. 27.5.2024 (da pag. a 17doc. 6), pur trattandosi di elementi cruciali”.
Il motivo, rilevato che si trattava di individuare “quella massa di atti idonei in modo non equivoco a volere la morte”, si sofferma sugli elementi sopra eloncati, rappresentando, per ciascuno, che è mancato il dovuto accertamento in coicreto della significatività probatoria, con riferimento ora alla “volontà omicidiarii:.”, o all’idoneità della condotta a porre in pericolo la vita della persona offesa.
2.5. Quinto motivo: “(606 lett. b) cpp): errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575 cp e 582 c.p. per avere ritenuto sussistenti la ‘,.9’)neit e inequivocità degli atti commessi dall’imputato al fine di volere l’evento morte in luogo di riconoscere le condotte tipiche di cui all’art. 582 cp.”.
La difesa, nel contesto di rappresentazioni critiche che fanno GLYPH ncora riferimento ai profili oggettivi della condotta in rapporto alla rappresentazione dell’idoneità e univocità degli atti rispetto alla determinazione dell’eventc morte, rileva che la Corte di appello ha ritenuto possibil& ravvisare l’elemento soggettivo del tentato omicidio, pur non escludendo a tal riguardo la possibilità del dolo eventuale, cioè indiretto, però non ammissibile per la fattispecie del tenta
Da ultimo il motivo, sottolineato che difetta “la inequivocabile voio ità di perseguire l’evento morte, nemmeno in via eventuale, e la univocità deg i atti in tal senso”, richiama e ribadisce i rilievi critici esposti nei precedenti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Quanto alle doglianze mosse con i primi due motivi, va premesso che, in tema di violazione delle norme processuali, non rileva il vizio della motiva2i)ne ai fini dello scrutinio di legittimità, spettando comunque alla Corte di cassilzione ricostruire sulla base degli atti la correttezza o mano dell’applicazione delle norme suddette, così come la ritualità e le conseguenze processuali della denun2ii: della loro violazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 28139:. – 01).
La mancanza delle condizioni per procedere alla verbalizzazione ir ‘orma riassuntiva dell’audizione dei periti in sede di giudizio abbreviato in primo gi ado e la non correttezza di tale verbalizzazione, con riguardo ai contenuti l?. alla completezza, rimangono solamente asserite nei due motivi del ricorso, una volta che la difesa, presente al compimento dell’atto e alla relativa verbalizzazic pur
potendo avere piena contezza delle modalità con cui vi si procedev.: , non rappresenta di aver inoltrato rilievi, come consentitole, sì da aversene riscontro.
Ad ogni modo, va rilevato che nel giudizio abbreviato, anche nel (350 di assunzione di prove, si applica il disposto dell’art. 420, comma 4, cod. prec pen., in ragione del richiamo di cui all’art. 441, cod. proc. pen., sicché la verbali;23zione in forma riassuntiva non richiede l’impossibilità della riproduzione fonografii:a.
A ciò si aggiunga, per completezza, che durante l’udienza partecipal:a in cui veniva compiuto l’atto e comunque immediatamente dopo, non risulta iEl:cepita alcuna nullità, avendo rappresentato la stessa difesa che l’eccezione al ricu3rdo è stata dedotta solamente a mezzo dell’atto di appello, cioè tardivamente, unii volta che si evoca una nullità a regime intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. peli., per cui valgono i limiti di deducibilità posti dall’art. 182, comma 2, cod. proc.
Quanto sopra rappresentato circa le connotazioni solo assertive delle doglianze che configurano contenuti erroneamente verbalizzati dell’es2Trie dei periti in primo grado, conduce, per altro verso, a considerare priva di apprzabile base giustificativa la richiesta di nuovo esame degli stessi nel giudizio di a p )ello.
Ne discende l’infondatezza di tutte le doglianze mosse con i primi due riotivi.
Ai fini dello scrutinio degli altri motivi, che lamentano la mancanza di i ionee risposte alle doglianze mosse in sede di appello in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio, giova preliminzirinente rammentare che, ai sensi dell’art. 581, comma 1.-bis, cod. proc. pen., «L’ElDpello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni iesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relaziore al ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con rifelinento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».
3.1. I riferimenti alle doglianze in sede di appello nel ricorso (pagg. 3 e 4), oltre che l’esame della memoria difensiva da essa richiamata, conducono a riscontrare che era stato, anzitutto, richiesto di dichiarare la nullità della sertenz di primo grado, oltre che per le ragioni indicate qui nei primi due motivi del di:orso, per mancata risposte ad una serie di rilievi circa l’apprezzamento delle prcv .
Richiesta, questa, manifestamente priva di fondamento giuridicc:1 non vertendosi in una di quelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 604, cod proc. pen., in cui il giudice di appello può rilevare la nullità della sentenza impugnata.
3.2. Quanto agli altri rilievi in sede di appello, gli unici che risulta ammissibili giacché rappresentati in termini specifici, con riguardo alle ragicn delle censure rispetto al punto della decisione al quale’ ci si riferiva e alla richiesta ch conseguentemente si avanzava, sono quelli citati nel ricorso come assoc a :i alla
“qualificazione del reato di come art. 582 c.p., per insussistenza dei preslIpposti relativi alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo a)”.
Si tratta di un thema decidendum non ampliabile in questa sede stante l’inammissibilità dell’appello sugli altri punti), al quale resta estranea ogn e ricostruzione della condotta in termini “accidentali” o semplicemente colposi.
Ciò nonostante, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso- tramite critiche che con evidente incoerenza denunziano contemporaneamente, e perfino in relazioni alla stessa risposta motivazionale, omissione, contraddittdrietà e manifesta illogicità della motivazione – compaiono alcune asserzioni circa la “accidentalità” del fatto o riferibili, sia pure genericamente, all’assenza di ligio.
Tanto è riscontrabile nel contesto di disorganici percorsi critici, in cui, perfin negli stessi passaggi di un argomentare largamente discorsivo, si evocano, senza distinzioni, i diversi requisiti per l’integrazione del reato nella forma tentata: quel oggettivo della univocità e idoneità degli atti; quello soggettivo del dolo.
3.3. Nel continuo intrecciarsi in tutti e tre i motivi di cui trattasi dei rifi a temi diversi della verifica di merito dell’imputazione, si colgono deduzidi li che, quanto all’incidenza sulla tenuta dell’iter motivazionale cui ci si oppone, assumono la dovuta specificità solamente quando, nel corpo’del quinto motivo, censurano la ricostruzione del dolo del tentato omicidio, anziché di quello delle lesioni perii;onali.
Le critiche difensive, al riguardo, colgono nel segno, laddove nella santenza impugnata, al fine di spiegare l’infondatezza dei rilievi sullo specifico tenia, s conclude (pag. 8): “Il fendente realizzato dall’imputato si connota all’evidenza come volontario e quindi caratterizzato da dolo, almeno eventuale, rispiiitto al possibile evento letale conseguente a tale fendente con il menzionato colt2lio”.
Invero, tali uniche osservazioni, come rilevato nel suddetto motivo del ri i:orso, non escludendo l’ipotesi del dolo eventuale ai fini della qualificazione giurili:a del fatto come tentato omicidio, anziché come lesioni personali dolose, si pongiuno in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con la fattispecie del telliativo, richiedendo essa il dolo diretto, sia pure manifestatosi nella forma del dolo alternativo (si rimanda a tutti gli insegnamenti e alle dovute distinzioni iiincora ripercorsi da Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 –
Sotto tale solo profilo, dunque, le doglianze; riguardanti l’affermazione della responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio, meritano accoglimento.
4. Ne discende l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giLd zio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla CiIrte d appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano.
Così deciso il 18/02/2025.