Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente-
NOME COGNOMErelatore- Sent. n. 632/2025
NOME COGNOME P.U. – 2/4/2025-
NOME COGNOME R.G. n. 39784/2024
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME n. a Budrio l’8/9/1947
2.COGNOME NOME n. a Bologna il 13/6/1942
COGNOME NOME n. a Migliarino il 18/11/1956
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 13/6/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la memoria a firma del patrono delle parti civili;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME COGNOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore , Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 28/4/2022, impugnata dal Procuratore Generale e dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE:
-dichiarava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente Presidente, Vice Presidente e consigliere della B.C. Castenaso, Associazione sportiva dilettantistica, colpevoli del delitto continuato di reimpiego di danaro di provenienza delittuosa, condannando ciascuno alla pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa;
-condannava gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale pari ad euro centomila per ciascuna delle parti civili;
disponeva la conversione del sequestro preventivo di cui al decreto in data 15/10/2019 in sequestro conservativo.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consistenza e alla legittimità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli imputati a seguito della rinnovazione di un ‘unica prova dichiarativa (teste COGNOME. La violazione del principio del ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione rafforzata indispensabile per la riforma della sentenza assolutoria.
Il difensore lamenta che la Corte d’appello ha rit enuto di provvedere d’ufficio a riassumere ex art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. la testimonianza della commercialista dell’associazione Castenaso baseball, la quale si è limitata a ribadire le dichiarazioni già rese dinanzi il Tribunale, che il P.g. impugnante aveva ritenuto erroneamente valutate, senza procedere, tuttavia, alla specifica confutazione di tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado; senza considerare che la testimonianza della COGNOME non ha fornito nuovi o diversi elementi di valutazione e senza spiegare quale prova certa e inconfutabile sia emersa dalle dichiarazioni della stessa, capace di fondare la responsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio;
2.2 la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546, 533 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in ordine alla conoscenza postuma in capo agli imputati che i pagamenti ricevuti erano illeciti in quanto provento di furto ; l’inesistenza di elementi indiziari a carico degli imputati e inutilizzabilità a livello indiziario della comunicazione della parte civile Hera, non giunta a conoscenza del destinatario.
Il difensore censura l’a ffermazione della Corte di merito laddove ha ritenuto che il mancato ritiro della raccomandata, inoltrata all’associazione dai legali di RAGIONE_SOCIALE, con la quale si chiedeva la restituzione degli importi accreditati, oggetto di furto da parte dei dipendenti
COGNOME e COGNOME fornisca prova legale della conoscenza dei contenuti della missiva, mai ricevuta e letta dagli imputati, i quali ignoravano le condotte illecite presupposte;
2.3 il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova in punto di sussistenza del dolo eventuale, travisamento degli indizi, violazione degli artt. 187 e 546 cod.proc.pen. nonché assenza di prova logica e difetto dei requisiti di concordanza, precisione e chiarezza. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha errato nella valutazione degli elementi di prova acquisiti che avrebbe dovuto condurre a confermare la sola esistenza di fatti colposi a carico dei ricorrenti. La sentenza impugnata ha espresso il proprio convincimento sulla ricorrenza del dolo travisando le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla circostanza che la multinazionale RAGIONE_SOCIALE aveva versato per quattro anni e senza interruzioni danaro alla Castenaso baseball senza mai formulare richieste di restituzione ovvero procedere a rettifiche, sicché gli ignari beneficiari potevano logicamen te escludere l’esistenza di una frode o di un raggiro, facilmente svelabile, attesi i sistemi di controllo interni alla società . I giudici d’appello hanno , altresì, trascurato le reiterate assicurazioni dell’Avallone circa la prossima regolarizzazione di un contratto di sponsorizzazione, di cui i pagamenti ricevuti costituivano meri acconti, nonché l’assenza di un ritorno economico dalle operazioni incriminate per l’Avallone e la COGNOME , e non hanno considerato che gli imputati non avrebbero messo a repentaglio il buon nome e l’immagine dell’associazione ove avessero sospettato la derivazione illecita dei trasferimenti di danaro.
Richiamata la valutazione del Tribunale che ha evidenziato nella condotta dei ricorrenti negligenza ed imprudenza, senza tuttavia ravvisare gli estremi del dolo indispensabili all’integrazione della fattispecie, il difensore esamina il tema del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, sostenendo che nella specie gli imputati, in perfetta buona fede, erano convinti della lice ità dell’operazione, conclusione supportata da una pluralità di indici, trattandosi di soggetti ottuagenari privi di precedenti, che hanno utilizzato il danaro pervenuto nelle casse dell’associazione a beneficio della stessa e non hanno mai dato segnali di conoscenza degli illeciti presupposti, essendosi limitati a supporre la possibilità di un errore e a prevedere in detta eventualità la retrocessione delle somme;
2.4 il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove a discarico e dei documenti; la violazione dell’art. 234 cod.proc.pen. nonché degli artt. 187, 546 cod.proc.pen. e 24 Costituzione; mancato superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il difensore deduce l’omessa considerazione degli argomenti e delle prove d ocumentali trasfuse nella memoria difensiva depositata dinanzi la Corte territoriale, dalle quali emerge l’impossibilità di ravvisare il dolo nelle condotte dei prevenuti. In particolare , risulta pretermessa la valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME il quale ha asserito che l’COGNOME in più occasioni riferì i versamenti della RAGIONE_SOCIALE alla sponsorizzazione dell’associazione
da parte del Gruppo RAGIONE_SOCIALE; delle dichiarazioni dello stesso COGNOME nonché degli sms tra il predetto e il Bassi; del verbale del consiglio direttivo della Castenaso Baseball, fonti dalle quali emerge il comportamento meramente colposo degli imputati, ignorate dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è nel complesso infondato, per taluni profili ai limiti dell’inammissibilità. Quanto al primo motivo appare insussistente la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in quanto legittimamente la Corte di merito, a fronte del gravame del P.g. e delle parti civili, ha ritenuto di procedere alla riassunzione della deposizione della commercialista dell’Associazione sportiva che aveva in più occasioni espresso ai ricorrent i i propri dubbi sulla regolarità dei versamenti eseguiti da Hera, sollecitando la restituzione degli importi accreditati. La val utazione dei giudici d’appello è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01).
1.1 Né hanno fondamento i rilievi in punto di motivazione rafforzata giacché la sentenza impugnata alle pagg. 8 e segg., dopo aver richiamato l’ambito della devoluzione, limitato al profilo del dolo, risultando pacifico l’accredito sul conto della società Castenaso dell’importo di circa 503mila euro da parte di Hera a titolo di conguagli o accordi transattivi in relazione ai contratti di somministrazione di acqua e gas e il successivo utilizzo delle somme per le attività sociali, ha dato analitico conto delle ragioni poste a fondamento del ribaltamento della decisione assolutoria, confutando in maniera ampia e persuasiva la tesi in questa sede riproposta secondo cui il comportamento degli imputati sarebbe stato caratterizzato da negligenza ed imprudenza ma non da dolo. Ha in proposito evidenziato che, all’originaria tesi di un errore nell’accredito , rimediabile con la restituzione delle somme ove richiesta, gli imputati hanno in seguito sostituito quella relativa agli anticipi sul contratto di sponsorizzazione, asseritamente in fase di perfezionamento, con la COGNOME, chiedendotuttavia- alla commercialista COGNOME nonostante le riserve dalla medesima espresse, di contabilizzare gli importi in regime forfettario, così da farli apparire come riferibili ad un contratto già concluso ma di fatto inesistente. I giudici territoriali hanno quindi ritenuto, sulla base della piattaforma probatoria acquisita, che i ricorrenti si fossero concretamente
rappresentati la possibile provenienza delittuosa del danaro e hanno esposto in quattordici punti le circostanze che depongono per l’accettazione del rischio in ordine alla provenienza illecita degli importi ricevuti. Vale la pena rammentare che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, gli accrediti in favore della associazione sportiva non contenevano alcun riferimento a causali collegate all’asserito contratto di sponsorizzazione in fi eri; risulta, inoltre, ignota la ragione per cui le anticipazioni della sponsorizzazione RAGIONE_SOCIALE dovessero essere effettuate e fatturate da RAGIONE_SOCIALE, operante in un settore commerciale del tutto diverso; gli importi bonificati erano, comunque, abnormi rispetto ai consumi fatturati e non giustificavano i ‘conguagli’ disposti; sono rimaste inascoltate le sollecitazioni della commercialista a chiarire la situazione e a restituire gli importi; risulta del tutto ingiustificata ai fini della protesta di buona fede dei prevenuti la fiduci a riposta sulle assicurazioni dell’Avallone, tanto più in considerazione dell’assenza di qualsivoglia elemento a riscontro delle asserite trattative in corso con lo sponsor e della protrazione per un lungo lasso temporale di ‘finanziamenti’ del tutto irrituali , e del pari incoerente con la tesi difensiva s’appalesa la circostanza che la spendita dei consistenti importi accreditati sia costantemente avvenuta mediante prelievo di contanti presso sportelli bancomat.
1.2 Nel contesto indiziario valorizzato dalla Corte territoriale a sostegno della responsabilità dei ricorrenti risulta priva di decisività la censura relativa al mancato ricevimento da parte della società sportiva della diffida di RAGIONE_SOCIALE che, a mezzo lettera raccomandata del proprio legale, aveva intimato la restituzione delle somme accreditate segnalandone la provenienza delittuosa. La sentenza impugnata a pag. 11 ha dato atto che la missiva in questione non è mai stata ritirata dalla società destinataria, nonostante la regolarità formale dei tentativi di recapito, ma non consta che a detta circostanza abbia connesso valenza decisiva ai fini del giudizio di responsabilità formulato sotto il profilo della conoscenza della provenienza delle somme accreditate. In proposito la rassegna degli indici posti a sostegno del dolo eventuale non richiama in alcun modo detta comunicazione che, peraltro, risalendo al 5/7/2019 si pone fuori dal perimetro della contestazione, avendo il P.m. indicato la cessazione della permanenza alla data del 7/5/2019.
1.3 Il terzo motivo, che lamenta il travisamento della prova indiziaria in punto di dolo, è in parte declinato in fatto e tende ad una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Invero, il fatto che la società RAGIONE_SOCIALE non si fosse avveduta per lungo tempo della illecita sottrazione di fondi da parte dei dipendenti COGNOME e COGNOME non è elemento da cui possa inferirsi la buona fede dei ricorrenti, mentre alcuna evidenza dà conforto all’asserita esistenza di trattative con il gruppo RAGIONE_SOCIALE per la conclusione di un contratto di sponsorizzazione, di cui le rimesse contestate costituirebbero anticipazioni, né assume rilievo
ai fini che qui interessano la circostanza che COGNOME e COGNOME non abbiano tratto personale profitto dalle condotte in contestazione.
Il tentativo della difesa di ricondurre l’atteggiamento psichico degli imputati nell’ambito della colpa cosciente piuttosto che del dolo eventuale è privo di fondamento sol che consideri che simile prospettazione trascura l’essenziale elemento della controprestazione , non constando che per il considerevole periodo di quattro anni, a fronte di ‘anticipazioni’ cospicue su un contratto di sponsorizzazione in itinere e mai perfezionato, di cui si ignorava l ‘esatta controparte e i termini economici, la società sportiva, e per essa i ricorrenti, si siano fatti carico della necessità di divulgare il nome e il marchio dello sponsor asseritamente accreditato dall’Avallone , nel rispetto del sinallagma proprio del contratto atipico di cui si discute.
Questa Corte ha chiarito che il dolo del delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 03). Nella specie la Corte di merito ha chiaramente esposto, con un percorso motivazionale privo di frizioni logiche, le ragioni che fondano la consapevole accettazione da parte dei prevenuti del rischio di provenienza delittuosa dei capitali conferiti all’associazione, utilizzando all’uopo parametri dotati di concreta attitu dine dimostrativa dell’atteggiamento psichico dei ricorrenti con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali, valorizzando alternativamente l’assenza di pregiudizi degli imputati, la destinazione dei fondi alle attività associative, la mancata conoscenza degli illeciti commessi dalla copia COGNOME ovvero elementi eccentrici rispetto alla valutazione demandata al giudice di merito e già oggetto di compiuta e persuasiva valutazione da parte dello stesso.
1.4 Anche il quarto motivo non può trovare accoglimento. Il difensore deduce la mancata considerazione dei materiali e delle argomentazioni esposte nella memoria difensiva depositata in appello, che passa in rassegna senza, tuttavia, spiegarne la decisività. Premesso che la sentenza impugnata richiama espressamente più volte ( pagg. 8 e 16) la memoria, la difesa sostiene la pretermissione di testimonianze quale quella di COGNOME, ovvero di un brevissimo stralcio della deposizione di COGNOME ( teste assistito che si era in seguito avvalso della facoltà di non rispondere) ovvero di una chat del 18/10/2018, fonti dalle quali emergerebbe la prova delle assicurazioni dell’Avallone circa la riferibilità del danaro ad un contratto di sponsorizzazione della Amadori, tesi ampiamente confutata dalla sentenza impugnata, mentre il verbale del Consiglio direttivo della Castenaso Baseball del gennaio 2020 è con tutta evidenza postumo rispetto ai fatti e il difensore riporta un’estrapolazione di asserite affermazioni dell’COGNOME che non hanno a lcun riscontro processuale e che gli stessi ricorrenti non hanno ritenuto di approfondire nella sede propria.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali. Agli imputati fanno carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nell’odierno grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 2 aprile 2025
La Consigliera estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME