Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14479 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI’ il 08/02/1985 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all dichiarazione di responsabilità per il danneggiamento del palo; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 18 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì co cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per i rea danneggiamento, resistenza e porto, senza giustificato motivo, di alcuni uten concretamente utilizzabili per l’offesa della persona.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione in relazio solamente ad una parte dell’imputazione, quella relativa al danneggiamento di
palo dell’illuminazione, all’origine dell’episodio poi degenerato nella resis nell’ulteriore danneggiamento ad essa conseguente.
In particolare, con il primo motivo si contesta la motivazione ( contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla pro danneggiamento che, si sostiene, non ha alcuna base concreta, non essendo frutto della diretta percezione degli operanti della polizia locale di Forlì.
In secondo luogo, si deduce con l’ulteriore motivo, il fatto ascritt costituisce reato, quanto meno in relazione all’abbattimento o danneggiamen del palo della illuminazione, non essendovi alcun concreto elemento probatorio indiziario a sostegno della tesi del dolo eventuale, cioè dell’accettazi rischio da parte del COGNOME, di commettere un reato, ponendosi alla guida d vettura in stato di alterazione alcolica.
2.1 II difensore dell’imputato ha inviato per PEC una memoria con cu vengono ribaditi gli argomenti già formulati nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso posso essere trattati unitariamente, per l espositiva, afferendo al comune tema della responsabilità dell’imputato l’abbattimento di un palo della pubblica illuminazione.
Appare in particolare opportuno affrontare fin da subito il tema de sussistenza dell’elemento soggettivo del danneggiamento, prima ancora dell ricostruzione del fatto, per la sua portata generale.
Si deve infatti affermare che, a prescindere da ogni questione attinente effettiva responsabilità dell’imputato per la causazione dell’evento, emer maniera lampante la natura colposa della condotta.
Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno affrontato il tema pone una sorta di equivalenza concettuale tra i danneggiamenti causati dall’imput prima e dopo l’inizio della fuga e dell’inseguimento conclusosi con l’imp contro la vettura delle forze dell’ordine. Poiché l’imputato si è posto alla g stato di ebbrezza, si afferma, egli ha previsto ed accettato le conseguenz proprio agire. Sennonché, una tale equazione banalizza il tema, rischiando porre sullo stesso piano fenomeni psicologici affatto differenti, giung all’applicazione, in sostanza, di una sorta di responsabilità oggettiva: qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu.
Si tratta, all’evidenza, di un approccio inaccettabile, che liquida, realmente affrontarlo, il tema della responsabilità colpevole, che leg
soggetto
I
al fatto (illecito) soltanto se, e nel grado in cui, un rimprovero possa esser in concreto, mosso.
In particolare, affinché nella condotta dell’imputato possa essere identifi il crisma della intenzionalità, affermandone conseguentemente la natura dolosa seppure a livello di dolo eventuale, occorre, secondo la giurisprudenza legittimità, espressasi nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 38343 24/04/2014, P.G., R.C., COGNOME e altri, Rv. 2611 05 – 01), con una formul oramai divenuta consolidata, la rigorosa dimostrazione che l’agente si confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata fattispecie concreta aderendo psicologicamente essendovi la possibilità ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto conte della sicura verificazione dell’evento. Tale ultima conclusione deve ess raggiunta sulla base di una l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’ iter e l’esito del processo decisionale, in base ad una serie di indicatori quali: a) la lonta della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregr esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibi con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione.
Ebbene, preso atto che né in primo né in secondo grado vi è stata, da par dei giudici, in relazione all’abbattimento del palo della illuminazione pubblica, simile, compiuta, valutazione, che peraltro può prendere in esame anche sol alcuni, e non necessariamente tutti, i parametri indicati, si ritiene che il s fatto di porsi alla guida, ancorché il condizioni alterate (come in se accertato nel caso di specie) non possa comportare la previsione, in termini certezza, di ogni conseguenza lesiva potenzialmente derivante dalla guida mancando in particolare la specificità dell’evento previsto ed il grad assolutezza necessario. Diversa, per ovvi motivi, è la valutazione inerent secondo reato di danneggiamento (concernente la collisione con la vettura d servizio, condotta la cui responsabilità non viene peraltro contestata in qu sede), dato che si è opportunamente valorizzato il ‘puntamento’ della Au condotta dal COGNOME contro la vettura di servizio, inequivoco indice di intenzionalità che aveva certamente accettato le conseguenze distrutti effettivamente prodotte.
Per questi motivi, la sentenza di condanna per il danneggiamento del palo d illuminazione va annullata senza rinvio poiché il fatto non costituisce reato
mancanza del necessario elemento psicologico doloso, con inammissibilità del ricorso nel resto.
Dalla pronuncia sulla responsabilità deriva tuttavia la necessità di disporr ogni caso il rinvio del procedimento ad altra Sezione della Corte d’appello
Bologna ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, n potendovi procedere autonomamente questa Corte in base al combinato
disposto degli artt. 620, comma 1, lett. I) e 621 cod. proc. pen.: infatti, per i due distinti reati di danneggiamento è stata determinata, dal Tribun
cumulativamente in 25 giorni di reclusione, in aumento rispetto alla pena per resistenza, con la conseguenza che non è possibile effettuare la mera operazio
di sottrazione del quantum
di pena per il danneggiamento oggi annullato.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto procedere alla rideterminazione della pe in aumento per il danneggiamento ‘sopravvissuto’.
In conclusione, seppure la circostanza è implicita nella delimitazio dell’oggetto di ricorso alla statuizione di responsabilità per il danneggiament
palo di illuminazione, si procede per chiarezza a dichiarare definitivo il giudiz responsabilità con riguardo ai restanti reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al danneggiamento del palo perché il fatto non costituisce reato e con rinvio avanti ad altra se della Corte d’appello di Bologna per la determinazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsa con riguardo ai restanti reati.
Così deciso il 19 Febbraio 2025
Il Consigl re estensore
La Presidente