Dolo Eventuale: Quando Accettare il Rischio Diventa Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concetto di dolo eventuale, specialmente in contesti concitati come la resistenza a pubblico ufficiale. La pronuncia chiarisce come, anche senza la volontà diretta di ferire, un soggetto possa essere ritenuto responsabile per lesioni personali se ha agito accettando il concreto rischio di provocarle. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un intervento di alcuni militari presso l’abitazione di un cittadino. Invitato a seguirli in caserma, l’uomo si è opposto categoricamente, proferendo frasi minacciose. La situazione è degenerata quando l’imputato ha afferrato un piede di porco, agitandolo verso i pubblici ufficiali nel tentativo di allontanarli. Durante queste azioni, un militare, nel tentativo di disarmarlo, è stato colpito dall’attrezzo, riportando lesioni.
Nei gradi di merito, l’uomo è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La sua difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la mancanza di volontà sia di opporsi all’atto d’ufficio sia, soprattutto, di ferire il militare, definendo il colpo un evento puramente “accidentale”.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni difensive non fossero altro che un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha invece validato il ragionamento giuridico seguito dalla Corte d’Appello, ritenendolo corretto e ben motivato.
Le Motivazioni: L’applicazione del dolo eventuale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’elemento soggettivo dei reati contestati. Per la Corte, non vi possono essere dubbi sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale: il comportamento minaccioso e l’uso del piede di porco erano chiaramente finalizzati a impedire ai militari di compiere il loro dovere.
Più complesso, ma altrettanto netto, è il ragionamento sul reato di lesioni. La Cassazione sposa la tesi del dolo eventuale. Anche ammettendo che l’intenzione primaria dell’imputato non fosse quella di colpire l’agente, ma solo di spaventarlo, l’atto di brandire un pesante attrezzo metallico in un contesto di scontro fisico comporta una probabilità molto alta di causare un danno. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente per integrare il dolo che l’agente si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo e, nonostante ciò, agisca ugualmente, accettandone il rischio. In questo caso, l’imputato, agitando il piede di porco contro i militari, ha accettato il rischio che qualcuno potesse rimanere ferito, come poi è effettivamente accaduto. Questo esclude la possibilità di qualificare il fatto come semplici lesioni colpose (dovute a negligenza) e lo inquadra pienamente nell’ambito delle lesioni dolose.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la responsabilità penale non si limita alle sole conseguenze direttamente volute, ma si estende anche a quelle che, pur non essendo l’obiettivo primario, vengono previste e accettate come possibile risultato della propria condotta. La decisione serve da monito: intraprendere azioni pericolose e aggressive, come opporsi con la forza a pubblici ufficiali, espone non solo alla responsabilità per quel reato specifico, ma anche per tutti gli eventi dannosi che ne possono derivare, se il loro verificarsi era una conseguenza prevedibile e il rischio è stato coscientemente accettato.
Se ferisco qualcuno senza volerlo mentre mi oppongo a un pubblico ufficiale, sono comunque responsabile per lesioni?
Sì. Secondo la Corte, se si agisce brandendo un oggetto pericoloso come un piede di porco, ci si rappresenta la concreta possibilità di ferire qualcuno. Agendo comunque e accettando tale rischio, si risponde del reato di lesioni con ‘dolo eventuale’.
Cosa si intende per dolo eventuale?
Il ‘dolo eventuale’ si configura quando l’autore di un’azione, pur non avendo l’intenzione diretta di causare un evento dannoso, prevede la possibilità che questo si verifichi come conseguenza della sua condotta e ne accetta il rischio, decidendo di agire ugualmente.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge (errori di diritto), ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame non è consentito alla Corte di Cassazione, che si occupa solo della legittimità delle decisioni dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per i reati di lesioni personali, non avendo l’imputato l’intento di colpire la persona offesa, e di resistenza a pubblico ufficiale non avendo il medesimo imputato la volontà di opporsi all’atto del pubblico ufficiale, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fo probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (La Corte territoriale, in risposta al primo e secondo motivo dell’appello, ha affermato che risultava provato che l’imputato, invitato dagli operanti a seguirli in caserma, aveva rifiutato categoricamente l’invito, pronunciando in risposta frasi come “non me ne frega un cazzo, ora ve lo faccio vedere io” e addirittura brandendo, al contempo, un piede di porco con la mano destra, che agitava verso i militari per cercare di allontanarli dalla sua abitazione. Da tali emergenze appariva provata, quindi, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 337 c.p. in quanto il preciso minaccioso comportamento del COGNOME era volto ad impedire ai militari il compimento di un atto del loro ufficio, ossia farsi accompagnare in caserma. La Corte di appello ha aggiunto che, anche a volere aderire alla tesi difensiva ossia che il COGNOME avesse colpito “accidentalmente” con il piede di porco l’appuntato COGNOMECOGNOME che cercava di disarmarlo, ciò non faceva venir meno il dolo previsto per il reato di lesioni, essendo pacifico in giurisprudenza che, per integrare tale reato, è sufficiente anche il dolo eventuale, che sussiste quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi (nel caso di specie, allontanare i militari), si rappresenti, però, la concreta possibilità del verificarsi di ulte conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisca accettando il rischio di cagionarle. Nel caso di specie, avere brandito contro i militari il piede di porco escludeva che la condotta dell’imputato potesse rientrare nell’ipotesi di lesioni colpose, essendosi egli con ciò rappresentato la possibilità del verificarsi delle lesioni, come effettivamente avvenuto in concreto); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il ricorrente ha altresì dedotto la mancanza di querela per il reato di furto mentre la querela è presente in atti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024