Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1338 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sapri il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/09/2020 del Tribunale di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, dichiarandosi antistatario; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese processuali tra le parti private;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lagonegro ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2019 del Giudice di pace di Sala Consilina che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di lesione personale e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa NOME COGNOME, costituitosi parte civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza ed in particolare la violazione degli artt. 79, comma 1, 484, 546, comma 1, lett. e), n. 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 79, comma 2, 178, lett. c), e 598 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato rigettato il motivo di appello volto a denunciare l’illegittimo rigetto dell’eccezione di tardività della costituzione della parte civile.
Con l’atto di appello si era dedotto che la costituzione della parte civile era tardiva in quanto avvenuta dopo l’accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti.
Difatti all’udienza di prima comparizione del 24 giugno 2016 era stata dichiarata l’assenza dell’imputato, era stata depositata la nomina del suo difensore di fiducia ed il difensore della persona offesa aveva depositato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la persona offesa, invece, era rimasta assente e non si era costituita.
Il processo era stato rinviato all’udienza del 13 gennaio 2017 in cui la parte civile si era costituita tardivamente.
Sebbene la questione avesse costituito oggetto di uno specifico motivo di appello, sul punto il Tribunale non aveva motivato in alcun modo, pur essendo la decadenza della persona offesa dalla facoltà di costituirsi parte civile rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato di lesione personale.
Su tali punti il Tribunale ha asserito che la caduta della persona offesa è derivata da una spinta e non dall’essere il COGNOME scivolato accidentalmente e che sussisterebbe il dolo eventuale. Sostiene il ricorrente che non è dato individuare una sua condotta in relazione alla quale egli possa aver accettato il rischio che il Salannone subisse le lesioni personali riportate rei referto medico. Anche laddove la caduta del COGNOME fosse riconducibile ad una sua spinta, non potrebbe ritenersi che egli avesse anche previsto che dalla caduta sarebbero derivate le lesioni. Il Tribunale non aveva motivato sull’elemen1:o soggettivo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla esclusione della legittima difesa, anche nella forma dell’eccesso colposo, della attenuante della provocazione e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche
Il COGNOME era all’interno della sua proprietà quando, insorta tra lui e la persona offesa una discussione, era stato minacciato dal COGNOME; il COGNOME aveva affrontato il lo COGNOME che si era limitato a difendersi.
Doveva, quindi, ritenersi sussistente la legittima difesa o almeno l’eccesso colposo di legittima difesa o l’attenuante della provocazione.
Su tali punti il Tribunale non ha affatto motivato, così come ha fornito una motivazione meramente apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Neppure la Corte territoriale ha dato risposta all’istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Dalla deposizione di NOME COGNOME, figlio della persona offesa, era risultato che ai fatti avevano assistito NOME COGNOME e NOME COGNOME, persone estranee al nucleo familiare della persona offesa, ed era stata chiesta la loro escussione ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre il Tribunale aveva rigettato l’istanza ai sensi del comma 1 della citata disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
È ben vero che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione afferma che la parte civile può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi a dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall’art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264).
Tuttavia, è anche stato affermato che le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza – compiuto il predetto accertamento – si concluda senza che
sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione (Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274450).
Nel caso di specie, nessuna eccezione è stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e, in applicazione del principio sopra esposto, il motivo di appello era inammissibile al pari del corrispondente motivo di ricorso.
2. Inammissibile per genencita e il secondo motivo.
I giudici del merito hanno desunto la sussistenza del dolo eventuale dal comportamento aggressivo dell’imputato culminato in una spinta che ha fatto cadere a terra la persona offesa; essi del tutto logicamente affermano che, spingendo la persona offesa e determinandone la caduta a terra, l’imputato ha accettato il rischio di cagionare lesioni personali. Il ricorrente si limita ad affermare che tale ricostruzione fattuale è errata perché rimasta indimostrata.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile laddove il ricorrente invoca la scriminante della legittima difesa o l’attenuante della provocazione. Esso poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito – non suscettibile di modificazione in questa sede di legittimità attraverso la rivalutazione del materiale probatorio – secondo la quale la persona offesa è stata aggredita dall’imputato.
In relazione all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essa è inapplicabile ai reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pnnp, Rv. 271587), cosicché in relazione a tale punto il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Pure in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Con l’atto di appello l’odierno ricorrente aveva addotto a sostegno della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche la propria incensuratezza ed il consenso prestato alla utilizzazione come prova della querela dopo che la persona offesa aveva riportato un ictus. Il Tribunale ha fatto propria la motivazione del Giudice di pace, che aveva affermato che l’imputato non aveva addotto elementi utili alla loro concessione, mostrando in tal modo di ritenere irrilevante il comportamento processuale. Con riferimento alla sola incensuratezza, la sua rilevanza è esclusa dall’art. 62-bis cod. pen.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. riguarda le prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, mentre la presenza dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME al momento della commissione dei fatti per i quali è processo è emersa, sulla base di quanto sostenuto dal ricorrente, dalla deposizione del figlio della persona offesa, NOME COGNOME, e quindi già nel corso del primo grado di giudizio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 6:L6, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
L’imputato, essendo rimasto soccombente, deve pure essere condannato, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione in favore della parte civile NOME COGNOME delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso il 21/10/2022.