Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il difensore della ricorrente, avvocato COGNOME NOME, il quale conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Milano il 17 ottobre 2019 e previa esclusione della circostanza aggravante della commissione del fatto con finalità di odio etnico o razziale, ha rideterminato in quattro mesi di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a NOME COGNOME per il reato di lesioni personali in danno di NOME, confermato, nel resto, la sentenza di primo grado e condannato l’imputata alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese relative all’azione civile ed al grado di giudizio.
La decisione impugnata attiene alla vicenda occorsa in Milano il 16 dicembre 2017, giorno in cui ebbe luogo un diverbio tra NOME che, a bordo di un’autovettura, stava cercando parcheggio e, notato che un posto stava per essere liberato da un veicolo in procinto di allontanarsi, si accingeva ad occuparlo, e NOME COGNOME NOME la quale, avendo pure colto la medesima opportunità, era scesa dalla macchina guidata dal marito, e, avvicinatasi allo stalla, si era posta in modo tale da impedire ad altri veicol.i di inserirvisi.
Stando all’impostazione accusatoria, la diatriba tra le donne, in principio confinata alla sfera verbale, aveva conosciuto un salto di qualità allorquando la COGNOME, intenzionata ad avere, ad ogni costo, la meglio sulla contendente, avrebbe forzato il «blocco» fisicamente costituito dal corpo della NOME, salendo sul marciapiede dopo avere calpestato il piede della donna, che avrebbe in tal modo subito una contusione tibiotarsica del piede destro e del ginocchio, lesione giudicata guaribile in cinque giorni.
Intervenuta condanna dell’imputata in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, da lei adita, ha annullato, con sentenza n. 44407 del 10 ottobre 2022, la decisione di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui ha demandato un nuovo giudizio.
Il giudice di legittimità ha, in specie, rinvenuto nella sentenza impugnata un duplice vizio.
3.1. Da un canto, ha stigmatizzato, nell’ottica della contraddittorietà della motivazione, la valutazione, da parte del giudice di merito, dell’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputata, sulla scorta delle considerazioni che, di seguito, rese riconoscibili dal corsivo, si trascrivono.
Posto che le due sentenze di merito sono pervenute alla affermazione di responsabilità seguendo percorsi argomentativi diversi, avendo operato una
differente valutazione della attendibilità della persona offesa, ritenuta pienamente credibile dal Tribunale, mentre la Corte di appello ne ha rilevato la inattendibilità rispetto ad alcuni profili rilevanti della narrazione del fatto -segnatamente con riguardo alla individuazione della persona che avrebbe chiamato per prima le forze dell’ordine, alla dinamica dei fatti denunciati, alle ingiurie ricevute, sotto tale ultimo profilo essendone conseguita la disapplicazione della circostanza aggravante della discriminazione razziale che era stata ritenuta dal primo giudice -fondatamente si duole la difesa ricorrente della illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la persona offesa attendibile in merito a quanto riferito al pronto soccorso sulle circostanze in cui le vennero provocate le lesioni, per le quali la condanna si Ł fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o, in mancanza di un riscontro empirico costituito da segni esterni evidenti della lesione.
Nella sentenza impugnata, infatti, non si rinviene alcuna argomentazione sul punto, limitandosi la Corte di appello ad annotare che il certificato medico dava atto della contusione riferita dalla vittima.
Ora, Ł consolidato l’insegnamento che ammette una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, ritenendo che l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non infici la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante ( Sez. 6, n. 3015 del20/12/2010 Rv. 249200; conf. Sez. 6, n. 20037 del19/03/2014, Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 de/18/10/2012 (dep. 2013) Rv. 254133) .
… Nel caso in scrutinio, tuttavia, il giudizio di inattendibilità parziale delle dichiarazioni della persona offesa, con riguardo agli aspetti evidenziati, Ł scaturito dal contrasto con altri elementi oggettivi, che ne hanno fornito platea/e smentita, ciò che avrebbe richiesto una prudente valutazione da parte dei giudici di merito nel vaglio di attendibilità delle altre parti del narrato, e, nello specifico, una puntuale argomentazione in ordine alla differente valutazione operata con riguardo a una circostanza essenziale del fatto, chiarendo le ragioni per le quali -pur a fronte di una valutata inattendibilità della p.o. nella ricostruzione della dinamica dei fatti -la si ritenesse credibile sulle circostanze che produssero la lesione, tanto piø che la stessa Corte di appello ha escluso -in ciò esponendosi ad evidente contraddittorietà della motivazione -la verosimiglianza della circostanza, riferita
dalla vittima, dello schiacciamento del piede con la ruota dell’autovettura dell’imputata.
3.2. La Corte di cassazione ha, d’altro canto, censurato, all’esito del percorso argomentativo di seguito riportato, le conclusioni cui la Corte di appello Ł pervenuta in punto di requisito psicologico.
In tema di elemento soggettivo del reato, le Sezioni Unite hanno tracciato chiaramente il discrimen tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, affermando che ricorre il primo quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non Ł diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme caute/ari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014 ), COGNOME e altri, Rv. 26110401).
Le Sezioni unite hanno, dunque, rimarcato la centralità nel dolo eventuale della componente volitiva dell’elemento soggettivo, affermando che “se la previsione Ł elemento anche della colpa cosciente Ł sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente”, laddove “la colpevolezza per l’accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo non alla piø grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso”.
Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta “la previsione del possibile verificarsi dell’evento; Ł necessario anche -e soprattutto -che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato”.
Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite (par. 50) dirimente ai fini della configurabilità del dolo eventuale Ł un “atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta”.
Nella consapevolezza della complessità dell’accertamento giudiziale, le Sezioni Unite hanno enucleato alcuni indicatori del dolo eventuale, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il
contesto lecito o illecito in cui si Ł svolta l’azione nonchØ la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (c.d. formula di COGNOME).
Questo vuoi dire che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si Ł verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa potendo fondarsi sugli indicatori sopra richiamati nell’indagine giudiziaria volta a ricostruire /”‘iter” e l’esito del processo decisionale, può (Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015 Rv. 265306) .
… Può dirsi, quindi, che sussiste il dolo eventuale, e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. ( Sez. 1, n. 18220 del11/03/2015 Rv. 263856).
Mentre, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non Ł diretta verso l’evento ed egli,pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme caute/ari e l’evento ìllecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270776; conf. Rv. 271158) .
… La Corte di appello, dopo avere premesso che “Ł logico e ragionevole ipotizzare che l’imputata l’abbia urtata mentre, in maniera affrettata, e verosimilmente in stato di agitazione per l’ingorgo causato e il concerto di clacson delle macchine bloccate, entrava di prepotenza nel posto lasciato libero salendo sul marciapiede”, con evidente salto logico che palesa la denunciata contraddittorietà della motivazione, ha poi affermato, con riferimento al profilo rappresentativo dell’elemento soggettivo, ossia alla previsione del possibile verificarsi dell’evento che “la presenza della NASR era ben visibile e la COGNOME non ha dato elementi per ritenere che contasse di potere manovrare con tale abilità, salendo sul marciapiede, da poter/a evitare: entrò di prepotenza a costo anche, come poi effettivamente avvenne, di urtar/a con le ruote” .
… Invero, per quanto si Ł detto, poichØ la colpa cosciente Ł configurabile nel caso in cui l’agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l’evento, ma abbia agito con il convincimento di poter/o evitare, ai fini della
valutazione della responsabilità, il giudice Ł tenuto ad indicare analiticamente, con idonea motivazione, gli elementi sintomatici da cui sia desumibile, non la prevedibilità in astratto dell’evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell’imputato.
La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto confrontarsi con tutte le specifiche circostanze del fatto e, in specie, con il comportamento dell’imputata: l’avere agito in preda ad agitazione, il non essere una guidatrice provetta, ( tanto da avere effettuato un parcheggio “non impeccabile” come riferito dal marito dell’imputata), l’avere chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine, onde enucleare, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l’elemento soggettivo del reato.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, in primis, confermato il giudizio dì attendibilità della persona offesa già espresso dal Tribunale.
Al riguardo, ha segnalato che l’apporto della NOME si connota per la coerenza e l’assenza di tratti di calunniosità, precipuamente nella descrizione della dinamica degli eventi, dal fortuito incontro tra le protagoniste della vicenda all’escalation culminata nell’urto, unico (e non reiterato, secondo quanto risulta dalla piø razionale interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa), tra la ruota della macchina condotta dalla COGNOME e l’arto della NOME, obiettivamente riscontrato, sul piano empirico, dalle parole degli operatori del 118 intervenuti in loco -i quali hanno ricordato come la donna, nella circostanza, lamentasse un dolore al piede, che presentava un rigonfiamento -compatibili, peraltro, con il tenore del certificato redatto al RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del rinvio ha, quindi, replicato, con specifico riferimento agli elementi indicati dalla Corte di cassazione quali sintomi della, quantomeno parziale, sua inattendibilità:
che la COGNOME, lungi dal mentire in ordine all’identità della persona che, per prima, provocò l’intervento delle forze dell’ordine, ha professato, sul punto, la propria ignoranza;
che, d’altro canto, il fatto che sia stata, eventualmente, la RAGIONE_SOCIALE a prendere tale iniziativa non sposta i termini della questione, atteso il concomitante interesse di tutti i protagonisti ad esporre ciascuno, ovviamente, dal proprio punto di vista l’accaduto all’autorità;
che nessuna contraddizione si ravvisa nel racconto della parte civile laddove afferma, in termini compatibili con quanto esposto dagli altri testimoni e dalla stessa imputata, che Ł stato uno degli agenti intervenuti ad insistere per far convergere sul posto un’ambulanza;
che l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di fare piena luce sulle fotografie asserita mente attestanti il mendacio della controparte, le cui calzature non avrebbero recato traccia dell’urto che la COGNOME avrebbe scattato e, subito, dopo cancellato su esortazione degli operanti, della cui esistenza Ł rimasta sostanzialmente incerta;
che il racconto della persona offesa, intrinsecamente credibile ed avallato anche da quello del marito, non trova smentita nella diversa e contraria narrazione del marito dell’imputata, sovrapponibile a quella della COGNOME ma, nondimeno, insostenibile dal punto di vista, innanzitutto, logico.
Dopo avere ricostruito i fatti nella loro consistenza materiale, la Corte di appello ha, poscia, ritenuto che la COGNOME abbia agito con atteggiamento tipicamente doloso, essendo stata ella perfettamente conscia del fatto che il conseguimento dell’obiettivo perseguito, rappresentato dall’occupazione del parcheggio che si era appena reso libero, presupponeva, per necessità, l’urto contro il corpo della NOME, che aveva deliberatamente scelto una collocazione tale da inibirle l’accesso.
Ha, quindi, stimato che la COGNOME abbia agito con lucida determinazione, e non già perchØ pressata dalla necessità di rimuovere il proprio veicolo da una posizione che recava intralcio alla circolazione, e che privo di rilievo sia, nelle condizioni date, il riferimento, da parte di COGNOME, marito dell’imputata, all’imperfezione della manovra di parcheggio effettuata dalla moglie.
La Corte di appello, dopo avere rideterminato la pena inflitta all’imputata in conseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante ex art. 604-ter cod. pen., ha confermato, in ordine alle statuizioni civili, !a decisione del Tribunale, che aveva quantificato in cinquemila euro la provvisionale riconosciuta alla vittima e riservato al giudice civile la compiuta determinazione dei pregiudizi risarcibili.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a sette motivi con i primi cinque dei quali eccepisce vizio di motivazione, mentre con i due residui viene adombrata la violazione di legge che saranno enunciati, in ossequio al disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
5.1. Con il primo motivo, evidenzia che il giudice del rinvio, nell’attestare la complessiva attendibilità della persona offesa, non si Ł attenuta alle indicazioni promananti dalla sentenza di annullamento, che, dato atto della contraddizione tra le dichiarazioni della donna in ordine alla dinamica dei fatti di causa ed alla produzione della lesione al piede, gli aveva espressamente demandato di verificare l’eventuale sussistenza di diversi ed ulteriori elementi di prova confermativi della sincerità, sul punto, della NOME.
Ascrive, in particolare, alla Corte di appello di avere assegnato decisiva rilevanza al contributo del testimone COGNOME attinente a circostanza marginale e, comunque, esposta de relato -e di avere, altresì, sminuito, in contrasto con le statuizìoni contenute nella sentenza di annullamento, l’incidenza di specifici e pregnanti profili attestanti la complessiva inattendibilità della pretesa vittima.
S.2. Con il secondo motivo, la COGNOME lamenta che la Corte di appello ha ritenuto l’attendibilità della NOME, nella parte relativa alla dinamica dell’urto, senza considerare l’evoluzione, piø che sospetta, delle dichiarazioni della donna che, dopo essersi a piø riprese espressa, in fase di indagini preliminari, in termini incompatibili con quanto emerso aliunde, specificamente con riferimento alla reiterazione ed alla durata della pressione esercitata dalla ruota del veicolo condotto dall’imputata, ha mutato versione, in dibattimento, riferendo, in particolare, che il piede Ł rimasto schiacciato in una sola occasione, mentre, in un frangente successivo, la ruota aveva bloccato solo la punta della scarpa.
5.3. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del giudizio di inattendibilità riservato dalla Corte di appello all’apporto del di lei marito NOME COGNOME, unico testimone oculare del fatto in contestazione, preciso e coerente e tale obietta, da comprovare, piuttosto, l’inaffidabilità dell’interessato racconto della parte civile.
5.4. Con il quarto motivo, la COGNOME addebita alla Corte di appello di avere omesso di vagliare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avanzata con l’atto di impugnazione con il supporto di una consulef!Za tecnica di parte -in relazione alle conseguenze patite dalla vittima ed alla loro qualificazione come «lesione personale» pur in assenza di evidenze obiettive e sulla scorta della sola dolenzia lamentata dalla NOME alla digitopressione.
S.S. Con il quinto motivo, eccepisce che il giudice del rinvio ha sancito la connotazione dolosa dell’azione senza compiere l’analitico accertamento che gli era stato demandato dalla Corte di cassazione nØ considerare le circostanze espressamente indicate dalla sentenza di annullamento (il contingente stato di agitazione; la ridotta abilità nella guida; l’iniziativa assunta provocando spontaneamente l’intervento delle forze dell’ordine) quali plausibili sintomi di atteggiamento colposo.
5.6. Con il sesto motivo, la ricorrente rileva che il giudice del rinvio, nell’affermare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si Ł determinata in senso contrario al giudicato già formatosi in conseguenza della prima decisione di secondo grado, che, in argomento, non Ł stata impugnata, ciò che avrebbe imposto l’ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
5.7. Con il settimo motivo, addebita alla Corte di appello di avere ulteriormente violato il vincolo connesso al giudicato parziale già intervenuto con riguardo alla quantificazione del danno arrecato alla parte civile, che la prima decisione di secondo grado, non impugnata sul punto, aveva complessivamente fissato in 1.000 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato con esclusivo riferimento alla misura del risarcimento del danno arrecato alla parte civile mentre deve essere, per il resto, disatteso.
Preliminarmente, Ł opportuno ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato indirizzo si intende qui dare continuità, Ł ferma nel ritenere che «A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio Ł chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza Ł stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345- 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861 01).
Ne discende che «Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660 01), atteso, in particolare, che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti dì riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata.
La Corte di appello di Milano, operando quale giudice del rinvio, si Ł determinata in ossequio ai canoni ermeneutici testØ delineati ed Ł pervenuta ad una decisione che si sottrae alle censure articolate con il piø recente ricorso per cassazione.
Nell’accostarsi ai due temi enucleati dalla sentenza di annullamento l’attendibilità della persona offesa e l’atteggiamento psicologico dell’imputata ha concentrato l’indagine sui profili salienti, che ha affrontato in una prospettiva
autonoma (e, in parte, distonica) rispetto a quanto compiuto nella prima sentenza di appello ma senz’altro idonea a rispondere a tutti i rilievi del giudice di legittimità, che si Ł tradotta in un percorso argomentativo lineare e coerente e, comunque, in questa sede incensurabile.
I giudici del rinvio hanno, innanzitutto, positivamente scrutinato l’attendibilità della persona offesa sulla base di considerazioni che, ancorchØ, almeno in parte, non sovrapponibili a quelle svolte con la sentenza annullata, sfuggono alle censure della ricorrente.
Hanno espressamente vagliato gli aspetti individuati dalla Corte di cassazione e confermato la compatibilità tra le dichiarazioni della NOME e le ulteriori emergenze istruttorie, che danno conto di un urto con la gamba e di una pressione sul piede che, sebbene avvenuti in un contesto unico e di breve durata, hanno cagic;mato conseguenze, documentate dalla certificazione in atti, che la persona offesa segnalò nell’immediatezza agli astanti, i quali ebbero peraltro modo di notare, nell’immediatezza, il rigonfiamento del piede dolorante.
Ciò, va subito notato, esclude la necessità dell’invocato approfondimento istruttorio, volto ad accertare la precisa natura di effetti (la contusione tibiotarsica) che, ha logicamente ritenuto il giudice di merito, integrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, lesione personale, secondo quanto, peraltro, già precisato dal Tribunale che, alla pag. 11 della sentenza di primo grado, aveva debitamente illustrato l ragioni che lo avevano indotto a qualificare la contusione alla stregua di lesione ex art. 582 cod. pen ..
I giudici del rinvio hanno, peraltro, motivatamente stimato, da un canto, l’inattendibilità del contributo del teste COGNOME, e, dall’altro, l’inidoneità di ciascuna delle circostanze segnalate dalla Corte di cassazione ad influire in misura significativa sulla complessiva affidabilità della NOME, sulla quale non incide, va qui precisato, l’esclusione dell’aggravante ex art. 604-tercod. pen., derivata (cfr. pag. 14 della motivazione della sentenza impugnata) dal tenore, non del tutto univoco, delle parole pronunciata dalla COGNOME («torna al tuo paese»; «devo ma n darti via»; «vai a parcheggiare al tuo paese») all’indirizzo della RAGIONE_SOCIALE.
Ineccepibile si palesa, ugualmente, la valutazione effettuata dal giudice del rinvio in ordine all’elemento soggettivo del reato, che Ł stata orientata dalla ponderata considerazione, tra l’altro: della situazione, nella sua consistenza obiettiva; delle ragioni dell’estemporanea contrapposizione tra le protagoniste della vicenda; dell’atteggiamento assunto dalla persona offesa; della ferma intenzione dell’agente di garantirsi, ad ogni costo, il successo nella contesa; della concreta irrilevanza delle capacità di guida della donna.
4. A fronte del richiamato apparato argomentativo, alieno da crismi di manifesta illogicità o contraddittorietà, la ricorrente si limita, con i primi cinque motivi, ad esprimere censure- attinenti, via via: alla portata dei riscontri di fonte esterna alla dichiarazione della persona offesa in ordine all’urto del veicolo con la sua gamba e lo schiacciamento del piede; alla rilevanza dell’apporto del teste COGNOME; alle circostanze individuate, con la prima sentenza di appello, quali spia della, almeno parziale, inattendibilità della vittima; alla discrasia tra le dichiarazioni rese, in successivi momenti, dalla COGNOME; al giudizio di inattendibilità riservato al teste COGNOME; alla consistenza degli effetti prodotti dall’azione della COGNOME; alla corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato che, frutto di un diverso apprezzamento delle evidenze istruttorie, non valgono a far dubitare della legittimità di una decisione che, in realtà, costituisce espressione dei poteri, sopra descritti, del giudice del rinvio, dai quali la Corte di appello non risulta avere esorbitato.
5. Il sesto motivo del ricorso di NOME Ł inammissibile per carenza di interesse.
Con la sentenza annullata, la Corte di appello, invero, dopo avere fissato la pena base nel minimo edittale di sei mesi di reclusione, la aveva ridotta, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.
Il giudice del rinvio, pur esprimendo, in motivazione, dissenso rispetto all’applicazione, nei confronti dell’imputata, delle circostanze attenuanti generiche, si Ł adeguato, nella determinazione della sanzione, a quanto già statuito con efficacia di giudicato.
Rebus sic stantibus, l’assenza di riferimenti, in dispositivo, all’attenuante già concessa all’esito del primo giudizio di appello con decisione ormai intangibile non ha comportato alcun pregiudizio per l’imputata che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non avrebbe, in ogni caso, potuto ottenere, a tale titolo, l’ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
6. Il settimo ed ultimo motivo di ricorso Ø, invece, fondato.
Posto, infatti, che la Corte di appello, con la sentenza poi annullata, aveva quantificato il danno nella misura complessiva di 1000 euro e che tale statuizione, non impugnata, Ł divenuta irrevocabile, il giudice del rinvio non avrebbe potuto intervenire, al riguardo, in peius, come ha fatto ripristinando quanto previsto dal giudice di primo grado.
Pertinente, sul punto, si palesa il richiamo al principio secondo cui «Viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice dì appello che, giudicando in sede dì rinvio
•
a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento» (Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023, A., Rv. 284862 01).
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, sul punto, senza rinvio, potendosi, già in questa sede, sostituire la relativa previsione con quella coperta dal giudicato interno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il risarcimento del danno in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1000.
Rigetta il ricorso nel resto.
Compensa per metà le spese del presente grado di giudizio relativamente all’azione civile e condanna l’imputata alla rifusione della restante metà delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/06/2024