Dolo Eventuale nelle False Dichiarazioni: Basta Accettare il Rischio
Quante volte ci siamo trovati a firmare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva? Questi atti, fondamentali per semplificare la burocrazia, comportano una grande responsabilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia sottile il confine tra una semplice leggerezza e un reato penale, introducendo un concetto chiave: il dolo eventuale. Questo principio stabilisce che non è necessario volere attivamente il falso per essere condannati; è sufficiente accettare il rischio che quanto si dichiara possa non essere vero.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un cittadino per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del Codice Penale. L’imputato aveva reso una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio contenente informazioni non veritiere. La sua condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sentenza d’appello con un unico motivo incentrato sulla valutazione della prova e, implicitamente, sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il Ricorso in Cassazione: la Questione del Dolo Eventuale
Il nucleo della difesa si basava sulla presunta violazione dell’articolo 192 del Codice di Procedura Penale, che regola la valutazione della prova. In sostanza, si contestava che i giudici di merito non avessero adeguatamente provato l’intenzione cosciente e volontaria di dichiarare il falso.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo di ricorso generico e manifestamente infondato, spostando il focus della questione dall’intenzione diretta (dolo diretto) all’accettazione del rischio (dolo eventuale).
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un principio giuridico tanto rigoroso quanto importante per la certezza dei rapporti giuridici.
Le Motivazioni
Secondo gli Ermellini, il richiamo alle conseguenze penali, sempre presente nei moduli per le dichiarazioni sostitutive, non è una mera formalità. Al contrario, esso impone al dichiarante un “particolare scrupolo” nel verificare l’esattezza di quanto attesta. L’omissione di tale verifica non viene considerata una semplice negligenza, ma una scelta consapevole che espone il soggetto al rischio che la sua dichiarazione sia falsa.
Proprio in questa accettazione del rischio risiede l’essenza del dolo eventuale. Il dichiarante, pur non avendo la certezza della falsità né perseguendola come obiettivo primario, mette in conto la possibilità che le sue affermazioni non corrispondano al vero e agisce ugualmente. Questo atteggiamento psicologico è stato ritenuto sufficiente per integrare il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice (art. 483 c.p.). In altre parole, chi firma senza controllare si assume la responsabilità penale delle conseguenze.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio di massima responsabilità per chiunque si avvalga dell’istituto delle autocertificazioni. La lezione è chiara: la superficialità e la fretta non sono scusanti. Prima di apporre la propria firma su un documento che attesta stati, fatti o qualità personali, è obbligatorio un attento controllo. La legge presume che il cittadino, avvertito delle possibili sanzioni penali, si comporti con la massima diligenza. Agire diversamente significa accettare il rischio di una condanna, poiché la legge interpreta tale leggerezza non come un errore scusabile, ma come un’adesione consapevole al potenziale verificarsi dell’illecito.
Per essere condannati per falsa dichiarazione è necessario volere intenzionalmente affermare il falso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente il “dolo eventuale”, che si configura quando una persona agisce accettando il rischio che la propria dichiarazione possa non essere veritiera, omettendo di verificarne con scrupolo l’esattezza.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non è stato esaminato nel merito dalla Corte perché è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, ovvero privo dei requisiti minimi di legge per poter essere discusso e deciso.
Qual è la conseguenza pratica di questa ordinanza per i cittadini?
La conseguenza è che chiunque compili una dichiarazione sostitutiva o un’autocertificazione deve prestare la massima attenzione e verificare con cura ogni informazione. La semplice leggerezza o la mancata verifica possono essere interpretate come accettazione del rischio di commettere un reato, portando a una condanna penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14269 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a QUINDICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 483, co 1 e 2, cod. pen., in relazione all’art. 75 DPR 445/200 (fatto commesso in Pago del Vallo di Lauro il 29 dicembre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è generico manifestamente infondato, posto che, il richiamo alle conseguenze penali cui si espone chi rassegna il falso in dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, è tale da imporre al dichiarant scrupolo particolare nel verificare quanto gli viene chiesto di dichiarare, di modo che l’assen di tale verifica lo espone al rischio del verificarsi delle dette conseguenze, con l’integrars dolo generico, richiesto ai fini del configurarsi del delitto contestato, nella forma de eventuale (vedasi pagina 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente