Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 134 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 134 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte
di appello di Bari ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 90 per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficiente la prova della consapevolezza del ricorrente, esclusa dai collaboratori di giustizia, del contenuto delle due scatole trasportate, rinvenute nel portabagagli della sua autovettura.
Il ricorrente premette la ricostruzione del fatto, sfociato nell’arresto del NOME in data 25 settembre 2023 a seguito del ritrovamento nel vano posteriore della sua autovettura di due scatole sigillate- recanti etichette di provenienza estera e indicazione di COGNOME NOME come destinatario, risultate contenere kg 2,396 di marijuana e kg 8,586 di hashish suddivisi in plichi-, ricevute dallo spedizioniere della Bartolini su incarico trasmesso con messaggistica criptata da COGNOME NOME, alla presenza di COGNOME NOME, cognato del ricorrente, all’epoca latitanti in Spagna, coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti, poi divenuti collaboratori di giustizia. Evidenzia che nell’occasione il ricorrente fu trovato in possesso di quattro criptofonini e che aveva eseguito l’incarico affidatogli dal COGNOME, ma non era a conoscenza del contenuto dei pacchi, non riferitogli dai mandanti ai quali lo aveva anche chiesto.
Segnala, in primo luogo, la mancanza di idonea motivazione a sostegno del ribaltamento della decisione di condanna; in secondo luogo, il contrasto della motivazione resa sulla inconsapevolezza del contenuto delle scatole con le dichiarazioni del COGNOME, riportate in modo completo, il quale affermava che il ricorrente sapeva che erano latitanti, che trafficavano in droga e che, pur non avendolo informato del contenuto delle scatole, gli aveva raccomandato di stare attento e di essere prudente; ma, soprattutto, il ricorrente evidenzia che la Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni del COGNOME, il quale nell’interrogatorio del 14 ottobre 2024, acquisito agli atti, aveva riferito che prima di questo episodio, per due- tre volte aveva inviato pacchi a persona- le cui generalità sono omissate nel verbale-, reperita dal cognato e alla quale aveva consegnato il proprio apparecchio telefonico per comunicare e mettersi in contatt con lui in merito alla spedizione.
Ha, quindi, sostenuto che la condotta del ricorrente poteva ritenersi o sorretta da dolo diretto sotto forma di dolo alternativo e inquadrarsi nel favoreggiamento personale dei due latitanti, agevolati nel far pervenire i plichi spediti dalla latitanza al destinatario, o sorretta da dolo eventuale, accettando il rischio di ritirare le scatole per conto dei due trafficanti di droga e latitanti trasportare a destinazione i due plichi contenenti oltre 11 kg di sostanza stupefacente.
2. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con la quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del PG.
Evidenzia che l’assoluzione è stata pronunciata su una diversa base probatoria, costituita dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, i qual hanno dichiarato che il ricor ‘rente non conosceva il contenuto dei plichi, e alla luce di tali dichiarazioni i giudici di secondo grado hanno superato le valutazioni del primo giudice, sicché il ricorso prospetta una lettura alternativa del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
È innegabile che nel giudizio di appello la base probatoria sia stata modificata ed ampliata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia coinvolti nell’episodio per il quale il COGNOME era stato condannato in primo grado.
Tuttavia, se tali elementi nuovi hanno assunto, anche secondo la difesa dell’imputato, centralità e rilevanza tali da comportare il superamento della valutazione del primo giudice, è altrettanto innegabile che la valutazione di tali elementi è stata parziale e ha condotto ad una soluzione manifestamente illogica.
La Corte di appello ha ritenuto che il quadro probatorio valutato dal primo giudice, già poco persuasivo per i vari profili di incertezza rilevati, fosse stato notevolmente indebolito dalle dichiarazioni dei due collaboratori, attribuendo centralità alla circostanza che entrambi avevano escluso la consapevolezza del ricorrente del contenuto delle scatole trasportate e svalutando, in quanto generico, il monito di stare attento, rivoltogli dal COGNOME, ritenuto ricollegabile al loro stato di latitanza e che aveva indotto il COGNOME ad incaricarlo in precedenza di ritirare “pacchi normali”, a differenza di quelli spediti il giorno dell’arresto, del c contenuto il ricorrente era ignaro.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il ricorso non propone una lettura alternativa della vicenda, ma segnala le incongruenze del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello, che risulta oggettivamente monco.
La valutazione della Corte di appello è, infatti, parziale perché omette di considerare alcuni dati rilevanti ricavabili dalle dichiarazioni dei collaboratori, valorizzati dal ricorrente perché forniscono la chiave di lettura dell’episodio e del comportamento del ricorrente.
Alla luce di tali dichiarazioni, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, ove sono riportate unicamente le dichiarazioni del COGNOME, il ruolo del ricorrente risulta non occasionale, ma, già sperimentato, non estemporaneo né dovuto ad una emergenza imprevista, ma inserito in uno schema operativo già sperimentato secondo le dichiarazioni del cognato e compatibile sia con la consapevolezza del loro stato di latitanza e del loro coinvolgimento in un traffico internazionale di
stupefacenti, sia con il possesso di ben 4 criptofonini, per giustificare il quale è stata fornita una spiegazione scarsamente logica, avuto riguardo al costo di tali beni, di norma utilizzati come strumenti di lavoro da narcotrafficanti di elevato livello criminale, ed alla sufficienza di un numero più limitato di criptofonini per consentire ai due latitanti di parlare con i rispettivi parenti.
Le argomentazioni del giudice di appello scontano una superficiale valutazione della significatività di questo dato; della circostanza che le precedenti spedizioni erano state destinate a persona individuata dal ricorrente, il cui nominativo non è rivelato; del rinvenimento di consistenti somme di danaro contante all’interno del magazzino e nell’abitazione del ricorrente, oltre a numerose carte di credito e strumenti di pagamento intestati anche a persone diverse; dell’esortazione del COGNOME ad essere attento e prudente (“apri gli occhi però…”), non svalutabile come elemento generico se contestualizzato e correlato al delicato incarico affidatogli ed alle insistenti richieste di informazioni al corrie Bartolini sul luogo in cui avrebbe potuto ritirare i pacchi.
È noto che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, PG. in proc. Troise, Rv. 272430) hanno affermato che per il ribaltamento della sentenza di condanna il giudice d’appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto sull base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Tuttavia, per potere sostenere ricostruzioni alternative del fatto a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio è necessario che le stesse siano rigorosamente ancorate «alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza». Non è, quindi, sufficiente dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma occorre riesaminare, «sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte».
A tali principi non si è attenuta la Corte di appello.
Per le ragioni e le considerazioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.