Fuga in auto e danneggiamento: quando si configura il dolo eventuale?
Accettare il rischio di un incidente durante una fuga equivale a volerlo causare? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, risponde a questa domanda, chiarendo i contorni del dolo eventuale danneggiamento in un contesto di inseguimento. La pronuncia offre spunti fondamentali sulla responsabilità penale non solo del conducente, ma anche del passeggero che partecipa attivamente alla fuga.
I Fatti del Caso: Un Inseguimento Rocambolesco
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due soggetti condannati nei gradi di merito. I fatti sono quelli di un rocambolesco inseguimento: i due, a bordo di un’autovettura, si davano alla fuga e, nel corso della stessa, il loro veicolo tamponava l’autovettura di servizio che li stava inseguendo, causandole danni.
I ricorrenti, nel loro appello alla Suprema Corte, contestavano la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. Sostenevano, in pratica, di non aver avuto l’intenzione diretta di danneggiare il veicolo inseguitore.
La Decisione della Corte sul dolo eventuale danneggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la decisione della Corte d’Appello. La condanna per il danneggiamento è stata quindi resa definitiva. La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni dei ricorrenti manifestamente infondate e una semplice ripetizione di questioni già adeguatamente valutate e risolte nel precedente grado di giudizio.
La Responsabilità del Passeggero
Un punto cruciale della decisione riguarda la posizione del passeggero. La Corte ha stabilito che anche quest’ultimo ha concorso nella fuga, materialmente realizzata con l’auto condotta dall’altro imputato. Questo concorso implica una condivisione della responsabilità per le conseguenze prevedibili della fuga, incluso il danneggiamento del veicolo di servizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio giuridico chiaro: l’accettazione del rischio. I giudici hanno sottolineato che, intraprendendo una fuga spericolata, entrambi gli imputati hanno necessariamente accettato il rischio che potesse verificarsi un incidente, come un tamponamento. Questa consapevole accettazione di una conseguenza altamente probabile della propria condotta integra l’elemento psicologico del dolo eventuale danneggiamento.
In altre parole, anche se lo scopo primario non era danneggiare l’auto, la scelta di fuggire in quel modo ha reso la collisione un evento così probabile che, proseguendo nell’azione, gli imputati ne hanno implicitamente accettato l’esito. La Corte ha inoltre precisato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata da uno dei ricorrenti, era stata presentata nella sede sbagliata: tali istanze devono essere rivolte al giudice dell’esecuzione, non alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale del diritto penale: per la sussistenza del dolo non è sempre necessaria la volontà diretta di causare un evento. Il dolo eventuale danneggiamento si configura quando un soggetto, pur non perseguendo un certo risultato, agisce prevedendolo come conseguenza possibile o probabile della propria condotta e ne accetta il rischio. Nel contesto di un inseguimento, chi fugge non può poi sostenere di non aver voluto le conseguenze dannose che derivano dalla sua azione pericolosa. La decisione estende inoltre la responsabilità anche a chi, pur non essendo al volante, partecipa attivamente alla fuga, confermando un orientamento di rigore verso condotte che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica.
Chi partecipa a una fuga in auto come passeggero è responsabile per i danni causati dal conducente?
Sì, secondo questa ordinanza, il passeggero che partecipa alla fuga concorre nel reato, poiché la fuga è materialmente realizzata con il veicolo in cui si trova, e pertanto condivide la responsabilità per le conseguenze prevedibili, come il danneggiamento di altri veicoli.
Danneggiare un’auto durante un inseguimento è considerato un atto sempre intenzionale (doloso)?
Sì, la Corte ha stabilito che, pur non essendo l’obiettivo primario, il danneggiamento è una conseguenza altamente probabile di una fuga pericolosa. Chi sceglie di fuggire in quel modo accetta il rischio che si verifichi una collisione, e questa accettazione del rischio configura il dolo nella forma del ‘dolo eventuale’.
A quale giudice bisogna chiedere la sostituzione di una pena detentiva dopo la condanna definitiva?
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con misure alternative deve essere presentata al giudice dell’esecuzione, che è l’organo competente a gestire la fase esecutiva della pena, e non alla Corte di Cassazione durante il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza dell’elemento doloso in relazione al danneggiamento dell’autovettura di servizio che, nel corso di un rocambolesco inseguimento, tamponava quella condotta da COGNOME;
ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni in fatto adeguatamente risolte dalla Corte di appello (si veda pg. 68), lì dove si dà atto della necessaria accettazione del rischio di essere tamponati e del concorso di COGNOME nella fuga materialmente realizzata a bordo dell’autovettura condotta da COGNOME;
rilevato che, per quanto concerne la richiesta di sostituzione della pena detentiva proposta da COGNOME, l’istanza deve essere avanzata al giudice dell’esecuzione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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2024 Il Consigliere stensore