Dolo Eventuale nel Danneggiamento: Fuga in Auto e Accettazione del Rischio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica: la configurabilità del reato di danneggiamento in capo a chi, fuggendo dalle forze dell’ordine, provoca danni a beni di terzi. Il punto focale della decisione è la natura dell’elemento psicologico richiesto, confermando la sufficienza del dolo eventuale danneggiamento, un concetto chiave per comprendere la responsabilità penale in contesti di condotta spericolata.
I Fatti del Caso
Un individuo, alla guida di un’autovettura, non si fermava all’alt intimatogli dai Carabinieri e si dava alla fuga. Durante questa manovra evasiva, causava una serie di danneggiamenti. Nei gradi di merito, veniva ritenuto responsabile sia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) sia per quello di danneggiamento (art. 635 c.p.). L’imputato decideva quindi di ricorrere per cassazione, contestando la sussistenza del reato di resistenza e, soprattutto, l’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, sostenendo di non aver agito con l’intenzione di danneggiare alcunché.
L’Analisi della Cassazione sul Dolo Eventuale Danneggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati generici e infondati. La parte più significativa della decisione riguarda la corretta interpretazione dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto sufficiente il cosiddetto “dolo generico”.
Questo significa che non è necessario che l’agente abbia agito con lo scopo specifico di arrecare un danno. È invece sufficiente che abbia previsto e accettato la concreta possibilità che la sua condotta potesse causare un danno come conseguenza della sua azione. Nel caso di specie, le modalità della fuga erano state talmente sconsiderate e pericolose da rendere evidente che il conducente avesse accettato il rischio di danneggiare beni di terzi. Questa accettazione del rischio configura appunto il dolo eventuale, che è pienamente sufficiente per integrare il reato di danneggiamento.
La Questione Procedurale sulla Derubricazione
Un altro motivo di ricorso riguardava la richiesta di “derubricare” il reato di danneggiamento dalla forma più grave contestata a quella meno grave, che sarebbe stata procedibile solo a seguito di querela della persona offesa. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che una simile richiesta implica valutazioni sui fatti del caso che non possono essere compiute per la prima volta in sede di legittimità. Tale questione avrebbe dovuto essere sollevata e argomentata nel giudizio di appello, non potendo essere proposta ‘ex novo’ davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Dal punto di vista procedurale, il ricorso è stato respinto perché i motivi erano generici, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e introducevano questioni di fatto non ammissibili in sede di legittimità. Dal punto di vista sostanziale, la Corte ha ribadito un principio consolidato in materia di dolo: per il reato di danneggiamento basta il dolo generico, che può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale. Chi intraprende un’azione altamente pericolosa, come una fuga in auto nel traffico, non può poi sostenere di non aver voluto le conseguenze dannose che ne sono derivate, se queste erano una conseguenza altamente probabile del suo agire e ha comunque scelto di proseguire.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza il principio di responsabilità per chi tiene condotte sconsiderate. Insegna che la legge penale non punisce solo chi agisce con il fine specifico di commettere un reato, ma anche chi, pur di raggiungere un proprio scopo (in questo caso, la fuga), mette in conto e accetta la possibilità di ledere i beni altrui. La decisione serve da monito: la fuga dalle forze dell’ordine non solo costituisce di per sé un reato, ma espone anche a responsabilità per tutti i danni che ne conseguono, essendo quasi impossibile sostenere di non averne previsto e accettato il rischio.
È necessario volere specificamente danneggiare un bene per essere condannati per danneggiamento?
No, secondo la Corte non è necessaria la volontà diretta di causare un danno. È sufficiente il “dolo generico”, che include l’accettazione consapevole del rischio che la propria condotta sconsiderata possa danneggiare beni altrui (dolo eventuale).
Se una persona fugge dalla polizia in auto e nel farlo danneggia altre cose, commette il reato di danneggiamento?
Sì. L’ordinanza stabilisce che le modalità della fuga possono essere tali da far ritenere che chi guidava abbia accettato il rischio di arrecare danni a terzi, integrando così l’elemento soggettivo (il dolo) richiesto per il reato di danneggiamento.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione di trasformare un reato da una forma più grave a una meno grave (derubricazione)?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile questa richiesta perché presuppone accertamenti e valutazioni sui fatti del caso che dovevano essere presentati e discussi nei gradi di giudizio precedenti, in particolare con l’atto di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
lettb iú -icorst proposttnell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che i primi due motivi, relativi alla sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, sono generici, in quanto non si confrontano con la puntuale descrizione della condotta contenuta nella sentenza impugnata, nella quale si dava atto delle modalità mediante le quali il ricorrente tentava di sottrarsi all’alt intimato dai Carabinieri, dandosi alla fuga a bordo dell’autovettura con la quale causava i danneggiamenti; ritenuto, per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, che correttamente la Corte di appello ha ritenuto sufficiente il dolo generico, non occorrendo che la condotta sia finalizzata ad arrecare il danno; ritenuto, pertanto, che è immune da censure l’argomento secondo cui le modalità della fuga erano tali da far ritenere che l’imputato avesse accettato il rischio di arrecare danni a beni di terzi;
ritenuto che il motivo volto ad ottenere la derubricazione del reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen. in quello previsto dal comma 1, divenuto procedibile a querela, è inammissibile, in quanto presuppone accertamenti di fatto e, quindi, doveva essere dedotto con l’atto di appello, non potendo essere proposto per la prima volta in cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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