Dolo Evasione: La Cassazione Conferma l’Irrilevanza dei Motivi Personali
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione dagli arresti domiciliari, fornendo chiarimenti cruciali sulla natura del dolo evasione. La decisione sottolinea come, per la configurazione di questo reato, sia sufficiente la consapevolezza di violare il divieto di allontanamento, rendendo del tutto irrilevanti le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto ad agire. Questo principio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente a ulteriori spese.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, commesso allontanandosi dal luogo in cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Un presunto vizio di motivazione, in particolare per l’uso di una motivazione per relationem (ovvero, con rinvio a quella del giudice precedente).
2. Una violazione di legge relativa all’articolo 385 del codice penale, sostenendo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
In sostanza, la difesa mirava a dimostrare che l’allontanamento non era supportato dalla reale intenzione di sottrarsi alla misura cautelare, ma da altre cause non specificate che avrebbero dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Valutazione sul Dolo Evasione da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del diritto penale, in particolare per quanto riguarda la natura del dolo evasione.
I giudici hanno innanzitutto qualificato i motivi del ricorso come “generici”. Questo significa che l’imputato non ha mosso critiche specifiche e pertinenti alla sentenza d’appello, la quale aveva già operato una valutazione autonoma e coerente, smontando le tesi difensive e le presunte cause dell’allontanamento. Il ricorso, in pratica, non si confrontava con le ragioni della condanna, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi.
Le Motivazioni
Il punto centrale della motivazione risiede nella riaffermazione di un principio chiave: il dolo richiesto per il reato di evasione è un dolo generico.
Cosa significa? Significa che per commettere il reato è sufficiente la “consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione”. Non è necessario che l’agente abbia un fine ulteriore (come la latitanza a lungo termine) o che la sua azione sia mossa da motivazioni particolarmente gravi. La semplice volontà cosciente di allontanarsi, anche solo per un breve periodo, integra l’elemento soggettivo del reato. La Corte ha specificato che i “motivi” che spingono a tale violazione sono, a questi fini, del tutto irrilevanti.
Inoltre, la censura relativa alla quantificazione della pena è stata ritenuta inammissibile perché non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). È un principio processuale fondamentale quello secondo cui non si possono presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere formulate davanti al giudice del merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico in materia di dolo evasione. La lezione pratica che se ne trae è chiara: chi si trova agli arresti domiciliari ha l’obbligo assoluto di non allontanarsi dal luogo indicato senza un’autorizzazione formale dell’autorità giudiziaria. Qualsiasi allontanamento volontario e consapevole, a prescindere dalla sua durata o dalla ragione che lo ha determinato, costituisce reato. La decisione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi infondati.
Per commettere il reato di evasione, è necessario avere un motivo specifico o un fine particolare?
No, secondo la Corte di Cassazione, per il reato di evasione è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Questo significa che basta la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalle ragioni che hanno spinto la persona a farlo.
Cosa succede se i motivi di ricorso in Cassazione sono considerati “generici”?
Se i motivi di ricorso sono ritenuti generici, ovvero non contestano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorso viene dichiarato inammissibile. L’imputato deve confrontarsi con la motivazione della corte precedente, non può limitarsi a riproporre le stesse difese.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1120 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/10/1976
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari. Egli deduce vizio di motiva in ordine alla motivazione per relationem e per violazione di legge sull’art. 385 cod. pen. in relazione al dolo oltre che in ordine alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. I primi due motivi sono generici.
La sentenza impugnata, confermando la condanna di primo grado, opera un’autonoma valutazione a pag. 4 e 5 disattendendo gli argomenti difensivi con motivazione coerente, con cu il ricorrente non si misura in alcun modo, ed escludendo l’addotta causale dell’allontanament altresì correttamente riaffermando il principio per cui il dolo della fattispecie è generico e c nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senz prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi.
2.2. Quanto alla censura sulla determinazione della pena si tratta di motivo non proposto in appello, tanto da non essere valutabile in questa sede, dandosi comunque atto che la sentenza ha esaminato diffusamente il diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto sollevata con il ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.