Dolo Evasione: Quando la Coscienza di Allontanarsi Integra il Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sul concetto di dolo evasione, un elemento cruciale nel reato di allontanamento dagli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha stabilito che per la configurazione del reato è sufficiente la mera consapevolezza di violare la misura restrittiva, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni che hanno spinto il soggetto ad agire. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’imputato contestava la sentenza lamentando tre vizi principali: la presunta assenza di dolo (intenzione criminale), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un’errata quantificazione della pena.
Secondo la difesa, le sue azioni non erano supportate da una reale volontà di sottrarsi alla misura cautelare. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto tale argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Questione del Dolo Evasione nella Decisione della Corte
Il punto centrale della pronuncia riguarda la natura del dolo evasione. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il dolo richiesto per il delitto di evasione è di natura generica.
Questo significa che il reato si perfeziona con la semplice e cosciente volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza la necessaria autorizzazione. Non hanno alcuna rilevanza i motivi, le finalità o gli scopi che hanno spinto l’agente a compiere l’azione. Che l’allontanamento sia dovuto a necessità, a futili motivi o a un piano elaborato, ai fini della legge non fa differenza: ciò che conta è la consapevolezza di violare il provvedimento del giudice.
La Corte ha inoltre precisato che persino la presenza di un vizio parziale di mente non esclude automaticamente il dolo, poiché imputabilità e colpevolezza operano su piani diversi.
Diniego delle Attenuanti e Congruità della Pena
Un altro aspetto del ricorso riguardava la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e la revisione della pena. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato.
L’esclusione delle attenuanti è stata giudicata corretta in ragione della personalità dell’imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici. La Corte territoriale aveva correttamente valutato anche le modalità concrete del fatto, concludendo che non vi fossero elementi per una riduzione della pena. La pena stessa, pari al “medio edittale” prima delle riduzioni previste per il rito, è stata considerata congrua e proporzionata alla gravità dei fatti e alla storia criminale del soggetto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su una motivazione chiara e lineare. I motivi proposti dall’imputato sono stati considerati meramente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte con argomentazioni adeguate dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte, in sede di legittimità, non può riesaminare il merito dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure. La motivazione fornita dalla corte territoriale era logica, coerente e non sindacabile, avendo giustificato in modo esauriente sia la sussistenza del dolo evasione sia il diniego delle attenuanti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la soglia per configurare il reato di evasione è molto bassa sotto il profilo dell’elemento psicologico. È sufficiente che il soggetto agli arresti domiciliari si allontani volontariamente dal luogo di detenzione per essere considerato responsabile. Le implicazioni pratiche sono significative: chiunque sia sottoposto a tale misura deve avere la massima consapevolezza che qualsiasi allontanamento non autorizzato, per quanto breve o giustificato da motivi personali, costituisce reato. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione della personalità del reo e dei suoi precedenti penali sia determinante per la concessione di benefici come le attenuanti generiche, premiando solo chi dimostra una reale volontà di ravvedimento.
Cosa si intende per dolo generico nel reato di evasione?
Per dolo generico si intende la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione (come gli arresti domiciliari) in assenza della necessaria autorizzazione. I motivi personali o le finalità dell’agente sono irrilevanti per la configurazione del reato.
Un disturbo della personalità o un vizio parziale di mente esclude il dolo di evasione?
No. Secondo la Corte, il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. L’imputabilità (capacità di intendere e di volere) e la colpevolezza (coscienza e volontà del fatto illecito) sono concetti diversi che operano su piani distinti.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della personalità del soggetto, gravata da numerosi e gravi precedenti penali (anche specifici per reati simili), e delle concrete modalità del fatto. Questi elementi indicavano, secondo i giudici, una mancata volontà di ravvedersi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7595 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 31/03/2001
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla dedotta assenza del dolo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, risultano reiterativi delle doglianze formulate nell’atto di appello, alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, e comunque manifestamente infondati;
Rilevato che il dolo del delitto di evasione è di natura generica e consiste nella mera consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 252876 – 01) e che, come rilevato adeguatamente dalla Corte territoriale (pag. 3 s.) prendendo in considerazione quanto emerso in merito alle condizioni dell’imputato, l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151 – 01, che ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di evasione, commesso nelle forme della violazione della misura degli arresti domiciliari, pur in presenza di un disturbo della personalità dell’imputato);
Rilevato che inammissibili risultano anche i motivi relative alle circostanze attenuanti generiche – di cui si è confermata l’esclusione in ragione della personalità del soggetto, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, e delle concrete modalità del fatto – e alla dosimetria della pena, irrogata, prima della riduzione per il rito abbreviato e ritenuta l’equivalenza della diminuente ex art. 89 cod. pen. con la recidiva infraquinquennale, nella misura di due anni di reclusione (pari al “medio edittale”) e giudicata congrua in ragione dei già indicati precedenti penali relativi a reati posti in essere continuativamente nel tempo, sicchè deve ritenersi che l’imputato non abbia inteso in alcun modo ravvedersi; motivazione, per entrambi i profili, non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20/01/2025