Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA Ck . , e() g 4 –
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ud, ifo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo C-‘0 ,4 -4 TO GLYPH c) – e- 4QQ. , udito il difefisore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 7 febbraio 2023 il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità di NOME per il delitto di tentato omi commesso nei confronti del fratello NOME, come da contestazione (fatto avvenuto in Genova il 13 giugno del 2021). Concesse l circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, la pe stata determinata in anni sei di reclusione.
1.1 In motivazione si ricostruisce la dinamica del fatto sulla base delle risu di prova generica e dei contributi testimoniali. I due fratelli iniziano a litigar quando erano a casa dell’imputato dopo una festa in famiglia. E’ pacifico NOME NOME viene colpito per nove volte al corpo da NOME con un coltello, anche in zone ad alto rischio di evento infausto (in particolare al col ferita penetrante ed estrema vicinanza del colpo inferto alla carotide); l’ venne interrotta dall’intervento della madre, presente in casa. La tesi difensiva viene ritenuta altamente improbabile. L’imputato ha riferito c coltello era stato impugnato per primo dal fratello e che i colpi da lui infert solo per esigenze di difesa o fortuiti. Viene confermata la qualificazione giur di cui alla imputazione, in ragione della idoneità del mezzo usato e d
ricostruzione del dolo in termini di dolo diretto.
La Corte di Appello di Genova con sentenza resa in data 6 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione.
2.1 Quanto alla doglianza relativa alla qualificazione del dolo, la Corte di sec grado ribadisce la ricorrenza di dolo diretto di omicidio, in ragione della f direzione impressa – in particolare – al colpo al collo, inferto quando la vitti già a terra. Non ha rilievo la ipotizzata – iniziativa lesiva iniziale del NOME, posto che, anche se ciò fosse vero, sta di fatto che l’imputato una entrato in possesso dell’arma ebbe ad utilizzarla più volte contro il fratel chiaro intento di cagionarne la morte.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME COGNOME. Il ricorso si dirige a contestare la qualific
giuridica del fatto, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizi motivazione.
3.1 Si contesta, da parte della difesa, la ritenuta irrilevanza della sequenza c per cui sarebbe stata la vittima ad impossessarsi per prima del coltello.
Ciò, infatti, avrebbe determinato una finalità essenzialmente difensiva che por in tesi, ad una connotazione del dolo al più come dolo eventuale, incompatibi con il delitto tentato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei mo addotti, tesi a ridiscutere aspetti del fatto congruamente scrutinati in merito.
4.1 L’analisi della idoneità della condotta a porre in pericolo il bene della vit relativo elemento psicologico, operata nelle decisioni di merito è immune da vi in riferimento alle obiettive caratteristiche del fatto (utilizzo di un coltello collo della vittima, con penetrazione della lama).
Anche in rapporto alla esistenza di una fase preliminare che – in ipotesi – ve il coltello nelle mani della vittima, del tutto logica è la considerazione per non determina, una volta impossessatosi del coltello il NOME NOME, incidenza circa la qualificazione dell’elemento psicologico che sostiene la reite e violenta fase aggressiva.
Ciò perché come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Cort legittimità il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sos l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Se Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse all dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l’atteggiamento interior non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirit attraverso un procedimento che parte dall’ id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalm costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez. H n. 3957 del 17.2.1993, rv 1939 nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. COGNOME).
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4.2 Vi è pertanto un indissolubile legame tra analisi delle modalit realizzazione del fatto ed individuazione della tipologìa dell’ elemento psicolo che sorregge l’azione .
Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizio hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore n norma incriminatrice di parte speciale è questione delicata quella de individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell’agente) e della univocità (direzione della condotta verso ‘quello’ scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell’azione posta in essere.
La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e co individuazione di ‘segni esteriori’ della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una ca inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall’altro a svelare l intenzione perseguita dall’agente.
Nel caso in esame appaiono del tutto rassicuranti, circa la intenzione di provoc (quantomeno in via alternativa) la morte o le gravi lesioni, le consideraz espresse in sede di merito circa la direzione del colpo di coltello al collo e intensità, tanto da determinare un concreto rischio di recisione della carotide
Non può pertanto operarsi rivalutazione alcuna dei contenuti della decisione merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
sì deciso in data 17 maggio 2024