Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46810 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GJORICE DIBER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
DALL’OLIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 settembre 2023 la Corte di appello di Potenza ha confermato quella con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera, l’8 ottobre 2021, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio plurimo aggravato e lesioni personali plurime aggravate e lo ha condanNOME alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto anni e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, e gli ha applicato le sanzioni accessorie previste per legge.
Il procedimento penale nell’ambito del quale sono state emesse le sentenze testé menzionate è scaturito dal controllo su strada operato, nel pomeriggio del 22 dicembre 2020, in Matera, dal personale della locale Questura che, informato della circolazione, in quel centro, di una autovettura – la TARGA_VEICOLO All Road, targata TARGA_VEICOLO – della quale era stato denunziato, una settimana prima, il furto, perpetrato in provincia di Frosinone, si pose alla ricerca del mezzo che, di lì a poco, rintracciò mentre percorreva INDIRIZZO.
Il conducente della TARGA_VEICOLO A6 – successivamente identificato nell’odierno imputato, NOME COGNOME – accortosi della presenza del veicolo della Polizia, accelerò bruscamente all’evidente scopo di sottrarsi al fermo e, giunto presso la rotonda di INDIRIZZO, la imboccò contromano, rischiando di impattare contro le vetture che percorrevano la strada in senso inverso.
L’inseguimento che ne derivò vide il fuggitivo rendersi protagonista di un contegno di guida altamente pericoloso; COGNOME, quindi, dopo avere temporaneamente moderato l’andatura, venne affiancato dalla Volante – a bordo della quale si trovavano il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ed il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – che egli non esitò, a quel punto, a speronare per cercare, subito dopo, di allontanarsi a forte velocità.
La Audi A6 incontrò, di lì a poco, altra pattuglia della Polizia, i cu componenti, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, scesi dal mezzo di servizio e postisi, paletta in mano, sul ciglio destro della carreggiata, intimarono l’alt all’odierno imputato, il quale, di rimando, dopo avere, per una frazione di secondo, rallentato, accelerò nuovamente indirizzando l’auto verso i poliziotti, con il chiaro intento di travolgerli.
NOME e NOME, grazie a repentini balzi all’indietro, riuscirono ad evitare l’impatto frontale, ma il primo dei due venne, comunque, colpito dalla carrozzeria dell’auto alle gambe, mentre le ruote di sinistra gli calpestarono il piede destro.
Nella circostanza, NOME, COGNOME e NOME COGNOME esplosero, con le pistole di ordinanza, alcuni colpi, diretti in aria e, quindi, all’indirizzo dell’automobi guidata da COGNOME che, ciò nonostante, proseguì la marcia sino ad impattare contro la Renault Scénic a bordo della quale altro poliziotto, libero dal servizio, viaggiava insieme ai propri familiari.
La Corte di appello, nel respingere tutti i motivi di impugnazione proposti avverso la decisione del Giudice dell’udienza preliminare, ha, tra l’altro, ritenuto:
che COGNOME, nel manifestare personalmente, all’udienza dell’8 ottobre 2021, la volontà di accedere al giudizio abbreviato, ha effettuato una scelta processuale che non lo ha in alcun modo pregiudicato, a tal fine irrilevante palesandosi la circostanza che l’ammissione al rito speciale sia derivata da una richiesta originariamente formulata dal difensore, privo di apposita legittimazione;
che l’imputato, all’atto di dirigere la vettura da lui condotta in direzione dei poliziotti, che lo avevano invitato ad arrestare la marcia, ha agito con dolo diretto alternativo, in quanto tale compatibile con il contestato delitto di tentato omicidio; tanto, a dispetto dell’obiettivo primario che lo ha animato, costituito dalla sottrazione ad un controllo che avrebbe avuto, quale ineludibile conseguenza, l’immediato accertamento della sua responsabilità per la ricettazione dell’autovettura;
che i poliziotti hanno sparato all’indirizzo dell’Audi solo quando l’autovettura aveva oltrepassato il punto in cui NOME e NOME si erano appostati o, comunque, dopo che il veicolo, giunto alla rotonda di INDIRIZZO, li aveva presi di mira e si stava chiaramente dirigendo verso di loro.
RAGIONE_SOCIALE propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che egli ha agito con dolo onnicidiario diretto alternativo.
Rileva, al riguardo, che la condotta da lui posta in essere era finalizzata, come riconosciuto dalla Corte di appello, a darsi alla fuga, forzando il posto di blocco, e non già ad attentare alla vita delle vittime, il cui decesso avrebbe, anzi, determiNOME conseguenze molto più gravi rispetto a quelle cui egli sarebbe andato incontro ove, fermato ed identificato, fosse stato chiamato a rispondere della sola ricettazione.
Ascrive, quindi, ai giudici di merito di non avere chiarito «per quale motivo e in base a quali indicatori sia possibile ritenere (al di là di ogni ragionevole dubbio)» che egli «non solo abbia accettato il rischio di significativa possibilità di
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verificazione (previa rappresentazione in concreto) della morte degli agenti ma, addirittura, abbia accettato e, anzi, voluto proprio l’evento morte…».
Aggiunge, in proposito, che l’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più rappresentativa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME), e, precipuamente, della c.d. «formula di RAGIONE_SOCIALE» avrebbe dovuto indurre – perlomeno in ossequio al canone dell’in dubio pro reo (secondo quanto stabilito da Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME) – il convincimento che la sua azione è stata supportata da un atteggiamento psicologico tipicamente colposo o, al più, qualificabile in termini di dolo eventuale, secondo quanto, del resto, stabilito dalla Corte di cassazione in casi analoghi (Sez. 1, n. 25301 del 19/03/2014, COGNOME, e Sez. 1, n. 10411 del 01/02/2011, COGNOME).
Con il secondo motivo, COGNOME lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente trascurato le evidenze istruttorie (le dichiarazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio d garanzia e la relazione della polizia scientifica) che attestano come la sua condotta sia stata condizionata dall’esplosione di colpi di arma da fuoco da parte degli operanti, iniziata quando egli non aveva ancora raggiunto la loro posizione.
Obietta, ulteriormente, che la Corte di appello ha valorizzato, nell’indagine sull’elemento soggettivo del reato, la protrazione della sua azione violenta «per un considerevole lasso temporale», così trascurando che, in realtà, egli ha notato la presenza degli agenti presso la rotonda di INDIRIZZO con un anticipo di pochi attimi, sicuramente insufficiente a consentirgli di adottare la ponderata decisione di dirigere il mezzo contro di loro.
Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ancora, violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello respinto la doglianza vertente sulla ritualità dell’accesso al rito abbreviato che – tenuto conto della carenza, in capo al difensore che, in origine, ha formalizzato la richiesta, della prevista procura speciale – avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della tardività della manifestazione di volontà da lui espressa all’udienza dell’8 ottobre 2021.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 20 giugno 2023, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.
In chiave processuale, il ricorrente pone l’accento sulla tardività della richiesta di ammissione al rito abbreviato, che egli ha formalizzato oltre il termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, ma che è stata preceduta da quella del difensore, sia pure sfornito della necessaria procura speciale.
La questione è stata già posta alla Corte di appello, che la ha disattesa sull’assunto che NOME, manifestando, personalmente, la volontà di accedere al rito alternativo, ha, in sostanza, ratificato l’iniziativa del legale, che, in tal modo, ha fatto, ex post, propria.
Il rilievo appare ineccepibile, apparendo evidente che la genetica irregolarità dell’introduzione del giudizio abbreviato non ha in alcun modo leso le prerogative dell’imputato, il quale ben avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto, privare di effetto l’istanza avanzata dal patrociNOMEre che, invece, ha senza remore mutuato.
Al cospetto, invero, di una fattispecie – quella di proposizione della richiesta di ammissione al rito abbreviato, formulata da difensore non munito di procura speciale – che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15047 del 04/02/2019, P., Rv. 275101-01; Sez. 4, n. 34151 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253516-01; Sez. 3, n. 26926 del 05/05/2004, COGNOME, Rv. 229456-01), al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, qualifica in termini di nullità generale assoluta ma a regime intermedio, deve ritenersi che NOME, ove avesse voluto far valere la riduzione delle garanzie difensive conseguente alla scelta del rito compiuta dal legale, avrebbe dovuto sollevare la relativa eccezione, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. ed essendosi verificata la nullità prima del giudizio, all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato e che l’opposta determinazione da lui assunta ha certamente neutralizzato la riscontrata patologia, divenuta, pertanto, irrilevante.
La doglianza vedente sulla qualificazione giuridica, in chiave di elemento soggettivo, della condotta posta in essere da RAGIONE_SOCIALE si traduce nella sterile riproposizione di temi che, già sottoposti al giudice di secondo grado, sono stati in quella sede debitamente analizzati.
La Corte di appello ha, in particolare, esposto, a confutazione delle obiezioni dell’imputato:
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che le modalità dell’azione, consistite nel dirigere, con repentina e veemente accelerazione, la Audi A6 verso i componenti della pattuglia, inducono a ritenere che COGNOME ha deliberatamente cercato di provocare l’impatto nella piena consapevolezza che, in questo modo, egli avrebbe potuto cagionare il decesso delle vittime, che egli, con atteggiamento psicologico di sostanziale indifferenza, ha alternativamente voluto rispetto al loro ferimento, ed ha, altresì, chiarito, che il più grave evento offensivo non ha avuto luogo per essersi gli agenti rapidamente scansati, ovvero per causa indipendente dalla volontà dell’autore dell’illecito;
che la precedente conclusione non è contraddetta dall’avere egli agito nella speranza di sottrarsi al controllo di polizia e, per questa via, di evitare di essere chiamato a rispondere del possesso di un bene di provenienza furtiva, circostanza che attiene al movente anziché al dolo in senso proprio; in proposito deve, invero, rilevarsi che COGNOME, pur di raggiungere lo scopo che egli si era prefissato, non ha esitato ad attentare alla vita delle persone, nella prospettiva – è agevole ribadire a fronte di apposita obiezione difensiva – di sfuggire ai rigori della legge in relazione all’uno come all’altro contegno illecito;
che il percorso argomentativo concordemente seguito dai giudizi di merito appare pienamente ossequioso dei canoni ermeneutici che governano l’apprezzamento del coefficiente psicologico sotteso ad una condotta volontaria e, precipuamente, del dolo diretto alternativo che, secondo l’ineccepibile e completa ricostruzione della Corte di appello, ha certamente sorretto l’azione di COGNOME.
Nel descritto contesto, non giova alla causa del ricorrente il richiamo al principio in dubio pro reo, applicabile al cospetto di una situazione di residuale incertezza nel caso di specie insussistente, né la qualificazione come colposa della condotta, accertata – in presenza, è necessario precisare, di circostanze di fatto non assimilabili a quelle che hanno connotato la vicenda in esame nell’ambito di distinti procedimenti penali, tenuta da altri automobilisti che, nel tentativo di sottrarsi ad un controllo su strada, si sono dati alla fuga ed hanno, poscia, tentato di investire gli inseguitori o provocato sinistri stradali con tragiche conseguenze.
Non dissimili sono le considerazioni che si impongono, infine, con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla ricostruzione, in fatto, delle fasi salienti dell’episodio di interesse processuale, che il ricorrent assume essere stato condizioNOME, in misura decisiva, dal repentino apparire, davanti a lui, della pattuglia della Polizia che, al suo appropinquarsi, lo hanno
fatto bersaglio di colpi di arma da fuoco, così come del resto, hanno fatto gli operanti che, a bordo di altro veicolo, lo seguivano da presso.
COGNOME ascrive, sotto questo aspetto, alla Corte di appello di avere trascurato, nell’accertamento del requisito psicologico, la sua contingente condizione di tensione, determinata dagli spari della Polizia (in numero complessivo largamente superiore, peraltro, a quello indicato dai giudici di merito), che lo ha costretto ad assumere, nel giro di qualche frazione di secondo, un contegno tutt’altro che meditato e frutto, piuttosto, di mero istinto conservativo.
L’obiezione non coglie nel segno, perché vedente su un profilo adeguatamente sviscerato dalla Corte di appello, che ha offerto una lettura delle emergenze istruttorie esente da tangibili fratture razionali, che il ricorrente confuta riportandosi ad atti processuali (le dichiarazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio e la relazione della polizia scientifica) dei quali i giudici merito hanno, nondimeno, tenuto debitamente conto.
In proposito, la Corte di appello ha, in specie, chiarito come nulla autorizzi ad inferire che i poliziotti hanno aperto al fuoco – poco importa se esplodendo otto o tredici colpi – all’indirizzo della TARGA_VEICOLO A6 prima che detto veicolo raggiungesse la rotonda di INDIRIZZO, per poi aggiungere, in termini che, ancora una volta, si palesano scevri da vizi logici ed aderenti alle acquisizioni investigative, che la presenza di fori di ingresso di alcuni proiettili nella part anteriore del veicolo e la localizzazione dei danni riportati sulle autovetture coinvolte sono perfettamente compatibili sia con la narrazione delle persone offese, la cui piena attendibilità è stata concordemente attestata dai giudici di merito, che con le ulteriori evidenze documentali e tecniche.
Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal denunciato travisamento dei dati istruttori, che la Corte di appello ha coerentemente valorizzato nell’ambito di una ricostruzione che vede COGNOME, come già a più riprese rimarcato, reagire all’intervento delle forze dell’ordine inscenando un rocambolesco coNOME di fuga, in funzione del cui successo non ha esitato a forzare il posto di blocco predisposto grazie all’intervento della seconda pattuglia, verso i cui componenti, dopo un transitorio rallentamento, ha diretto il veicolo a tutto gas, pur conscio che, così facendo, egli avrebbe potuto cagionare la morte delle vittime.
Né può in alcun modo dirsi, sotto altro aspetto, che le scelte del ricorrente siano state orientate dal terrore derivato dal trovarsi egli, all’improvviso, sotto i tiro incrociato degli operanti i quali, va qui ribadito, si sono risolti ad aprir fuoco solo quando hanno compreso che egli, intenzioNOME a sottrarsi, a qualunque costo, all’identificazione, aveva scelto di forzare il posto di blocco scagliando il potente e pesante automezzo contro chi gli stava, fisicamente,
sbarrando il passaggio, così mettendone a repentaglio l’incolumità e la stessa vita.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2023.