Dolo di Ricettazione: La Cassazione Chiarisce la Differenza con l’Incauto Acquisto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta due temi centrali del diritto penale: la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto e i presupposti per il riconoscimento della continuazione tra reati. La decisione chiarisce come la mancanza di una giustificazione plausibile sulla provenienza di un bene sia un elemento chiave per configurare il dolo di ricettazione, anche nella sua forma eventuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per diversi reati. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati, sostenendo che fossero tutti parte di un unico disegno criminoso. In secondo luogo, chiedeva la riqualificazione di uno dei capi di imputazione dal più grave delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) alla meno grave contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I motivi proposti dal ricorrente sono stati giudicati manifestamente infondati e aspecifici, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul mancato riconoscimento della continuazione
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e sufficientemente articolata. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato che le condotte contestate non presentavano elementi oggettivi tali da rivelare un’unitaria e preordinata ideazione complessiva. In assenza di contraddizioni o illogicità manifeste, la valutazione operata in sede di appello non poteva essere rivalutata in sede di legittimità. Il ricorso su questo punto è stato quindi ritenuto infondato.
Le Motivazioni sul dolo di ricettazione
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo, relativo alla distinzione tra ricettazione e incauto acquisto. La Corte ha stabilito che la richiesta di riqualificazione del reato era aspecifica. I giudici d’appello avevano correttamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della ricettazione, ovvero il dolo.
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il dolo di ricettazione può manifestarsi anche nella forma del ‘dolo eventuale’. Ciò si verifica quando l’agente, pur non avendo la certezza assoluta, ha la consapevolezza della possibile provenienza illecita del bene e, ciononostante, ne accetta il rischio, procedendo all’acquisto o alla ricezione.
Nel caso specifico, due fattori sono stati decisivi: la natura del bene e, soprattutto, l’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione plausibile sulla provenienza di quanto trovato in suo possesso. Questa valutazione è coerente con l’insegnamento della Corte, secondo cui la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l’ipotesi di incauto acquisto, mentre l’accettazione consapevole del rischio che la cosa sia di provenienza illecita integra il più grave delitto di ricettazione.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un importante principio di diritto: per distinguere tra ricettazione e incauto acquisto, è fondamentale analizzare l’atteggiamento psicologico dell’agente. La mancata fornitura di una spiegazione credibile circa il possesso di un bene, unitamente ad altri indizi (come la natura del bene stesso), è sufficiente a dimostrare la sussistenza del dolo di ricettazione nella forma del dolo eventuale. Questa decisione sottolinea come la prova dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione possa essere raggiunta anche su base logica e indiziaria, ponendo a carico di chi possiede il bene l’onere di fornire una spiegazione attendibile.
In cosa consiste la differenza tra il dolo di ricettazione e la colpa dell’incauto acquisto?
La differenza fondamentale risiede nell’elemento psicologico. La ricettazione richiede il dolo, anche solo nella forma ‘eventuale’, ovvero l’accettazione consapevole del rischio che il bene provenga da un delitto. L’incauto acquisto, invece, è caratterizzato dalla colpa, ossia da una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza del bene.
Quando si configura il dolo eventuale nel reato di ricettazione?
Secondo la Corte, il dolo eventuale si configura quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta abbia una provenienza illecita. Elementi chiave per desumere tale accettazione del rischio sono la natura del bene e, in particolare, l’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione plausibile e credibile sulla sua provenienza.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati?
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello adeguata e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano concluso che le condotte delittuose non erano connotate da una nota modale oggettiva che rivelasse un’unitaria e ben preordinata ideazione complessiva, elemento indispensabile per poter applicare l’istituto della continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione congrua e sufficientemente articolata, hanno evidenziato come le condotte contestate non siano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva. Detta motivazione non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato il motivo di appello;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 712 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo B) nel reato di incauto acquisto è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e del fatto che l’imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pag. 3 della sentenza di appello); siffatta valutazione è coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Cons· té9cEsteL,s – i ora
GLYPH
Il Pre