Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26149 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26149 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a AVELLINO il 25/07/1984
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME COGNOME dopo dibattimento insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME in difesa della parte civile NOME COGNOME dopo dibattimento deposita in udienza le conclusioni scritte a cui si riporta unitamente alla nota spese.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di ricettazione di una e-mail che riproduceva una conversazione privata intercorsa tra gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: le indagini si sarebbero protratte oltre i termini di legge e l’azione penale sarebbe stata esercitata tardivamente;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbe stato valutato il diligente comportamento del ricorrente che aveva denunciato l’illecita acquisizione della e-mail sia alla Procura della Repubblica, che al Consiglio distrettuale di disciplina della Corte di appello di Milano; la denuncia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe stata tempestiva, anche tenuto conto dei carichi di lavoro e familiari incombenti sul ricorrente; si deduceva, inoltre, che avere rivelato l’apprensione illecita della e-mail – non avrebbe condotto ad ottenere alcun vantaggio personale e che si tratterebbe, invece della manifestazione dell’esercizio di un diritto che avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a scriminare la condotta ai sensi dell’art. 51 cod. pen .
In sintesi: si deduceva che il ricorrente avrebbe tempestivamente e diligentemente denunciato l’illegittima acquisizione della corrispondenza del quale era venuto a conoscenza con la ricezione della raccomandata e che, in ogni caso, l’uso della stessa a fini difensivi avrebbe dovuto essere scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen.;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata valutata adeguatamente la consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado. Si deduceva, altresì, che – illegittimamente -non sarebbe stata tenuta l’udienza preliminare;
2.4. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo , che avrebbe dovuto essere valutato al momento della ricezione della raccomandata contenente l’ e-mail illecitamente carpita e non in relazione al successivo utilizzo che veniva effettuato della stessa;
2.5. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbero gli elementi costitutivi della ricettazione e l’utilizzo della e-mail illecitamente carpita avrebbe costituito solo la manifestazione dell’esercizio di un diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati ed assorbono gli altri.
1.1. Il collegio riafferma che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non
rappresenta un elemento costitutivo del reato (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, COGNOME Rv. 279969 -01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324 – 01).
In coerenza con tali linee ermeneutiche deve ritenersi che il delitto di ricettazione contestato nel caso in esame sia stato consumato all ‘ atto della ricezione della raccomandata contenente la pen-drive nella quale era stata salvata la e-mail illecitamente captata.
Dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito non emerge la dimostrazione della sussistenza del dolo di ricettazione in capo al COGNOME all ‘ atto della ricezione della raccomandata.
Le sentenze di merito e quella di appello in particolare, ricavano invece la sussistenza dell ‘ elemento soggettiva dal tempo che il ricorrente ha impiegato per sporgere la denuncia, cioè da un comportamento successivo alla ricezione dell ‘ atto, in contrasto con le indicazioni ermeneutiche sopra richiamate.
A ciò si aggiunge che il fatto di sporgere denuncia manifesta, comunque – sebbene ex post rispetto al delitto contestato – una direzione della volontà incompatibile con il dolo di ricettazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso, il giorno 13 maggio 2025