Dolo di Ricettazione: Quando l’Accettazione del Rischio Configura il Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema centrale del diritto penale: la configurabilità del dolo di ricettazione. La pronuncia chiarisce, ancora una volta, la linea di demarcazione tra il delitto di cui all’art. 648 c.p. e la meno grave contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. L’analisi del provvedimento permette di comprendere come l’elemento psicologico dell’agente, e in particolare la sua consapevole accettazione del rischio, sia determinante per qualificare la condotta.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi nella sentenza impugnata. Le sue difese si concentravano su più fronti, dalla sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato alla mancata concessione di circostanze attenuanti.
Le Doglianze del Ricorrente
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, tra cui:
1. Errata valutazione degli elementi del reato: Sosteneva che non fossero stati provati gli elementi costitutivi della ricettazione.
2. Mancata riqualificazione: Chiedeva che il fatto fosse ricondotto alla più lieve ipotesi di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
3. Mancata concessione delle attenuanti: Lamentava il diniego sia dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) sia delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata.
La Decisione della Cassazione sul Dolo di Ricettazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, basata su apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia.
La Distinzione con l’Acquisto di Cose di Sospetta Provenienza
Il punto nevralgico della decisione riguarda proprio la definizione del dolo di ricettazione. La Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il dolo sussiste non solo quando vi è la certezza della provenienza illecita della cosa, ma anche quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che tale provenienza esista. È questa accettazione del rischio (dolo eventuale) a segnare il confine con la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., la quale è connotata da una semplice mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali: la corretta applicazione dei principi sul dolo e l’insindacabilità delle valutazioni di merito.
Il Principio del Dolo Eventuale
Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte ha spiegato che la ricostruzione operata dai giudici di merito era immune da vizi logici. La pluralità di elementi fattuali raccolti era idonea a dimostrare che l’imputato non si era limitato a una condotta negligente, ma aveva agito con la piena consapevolezza della possibile origine delittuosa dei beni, accettandone le conseguenze. Questa ricostruzione, fondata su apprezzamenti di fatto, non è censurabile in Cassazione se non presenta manifesta illogicità, vizio non riscontrato nel caso di specie.
La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti, la Corte ha rigettato le censure. Ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio non richiede un’analitica esposizione di tutti i criteri adottati e può essere sindacato in sede di legittimità solo se fondato su una motivazione manifestamente illogica, cosa che la Corte ha escluso nel caso esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di reati contro il patrimonio. Essa ricorda che chi acquista beni a condizioni sospette non può trincerarsi dietro una presunta ignoranza. Se gli indizi sono tali da far sorgere un serio dubbio sulla provenienza lecita del bene e l’acquirente, pur di concludere l’affare, accetta il rischio che esso sia di origine delittuosa, risponderà del più grave delitto di ricettazione e non della semplice contravvenzione. La decisione sottolinea inoltre i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare i fatti già accertati nelle sedi precedenti.
Come si distingue il dolo di ricettazione dalla semplice negligenza nell’acquisto di un bene?
Secondo la Corte, il dolo di ricettazione sussiste quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di illecita provenienza. La semplice mancanza di diligenza nel verificare tale provenienza, invece, connota la meno grave ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
Il giudice di merito è obbligato a motivare analiticamente la sua decisione nel bilanciare attenuanti e aggravanti?
No. La Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza tra circostanze, non è tenuto a effettuare un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, poiché tale bilanciamento costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla sua discrezionalità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Le censure mosse dall’imputato si basavano su apprezzamenti di fatto già vagliati dai giudici di merito con motivazione logica e coerente, e tali valutazioni non sono riesaminabili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7879 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 27/06/1969
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N’NN N.
NNN,
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Gaetano;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., alla mancata riqualificazione ne meno grave reato di cui all’art. 712 cod. pen., alla mancata concessione della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui sussiste il dolo di ricettazione quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 38084 del 06/07/2022, Schiena, non massimata);
considerato che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche,(vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02);
rilevato, infine, che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.