Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Buenos Aires (Argentina) il DATA_NASCITA e da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA entrambi rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 06/10/2022 della Corte di appello di Venezia, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva a firma AVV_NOTAIO in data 27/12/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/10/2022, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verona in data 15/11/2019, rideterminava la pena nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, in relazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso, fissandola in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il COGNOME e in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per il COGNOME.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione del medesimo tenore, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: mancanza di motivazione circa la prova fornita dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Il suddetto elemento non è stato minimamente preso in considerazione nel percorso logico motivazionale dalla sentenza di secondo grado, nonostante la sua decisività nonché l’indubbia idoneità, da un punto di vista dimostrativo, ad offrire un’imparziale e chiara rappresentazione delle controverse dinamiche successive all’impossessamento delle chiavi della vettura, ed in particolare dell’immediata apertura del bagagliaio, del tutto illogica se, come affermato dai giudici di merito a riprova della sussistenza della rapina, la volontà del COGNOME fosse stata quella di impossessarsi della stessa, atteso che, in tal caso, l’imputato sarebbe per prima cosa entrato al suo interno per darsi alla fuga. Al contrario, la condotta, finalizzata – su espressa ammissione del COGNOME alla riappropriazione dei propri beni – è consistita nella momentanea sottrazione delle chiavi al fine di ricercare quanto sottratto al COGNOME all’interno dell’abitacolo; delle chiavi non vi è stato neppure il definitivo impossessamento, stante la costante presenza della persona offesa sul luogo del fatto, la mancata prova circa l’effettiva e definitiva asportazione delle chiavi e, in ogni caso, il non avvenuto allontanamento dell’imputato con la vettura.
Secondo motivo: illogica e contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di attendibilità e credibilità della persona offesa e nella valutazione di inattendibilità dell’imputato circa l’elemento volitivo della condotta. La Corte territoriale ha espressamente ritenuto credibile la versione del COGNOME. Sulla base di ciò, non si
comprende come, pur ritenute credibili tali dichiarazioni, pienamente sconfessanti quanto diametralmente riferito dalla persona offesa in merito a tutta la vicenda antecedente alle dinamiche contestate, essendosi quest’ultima falsamente proclamata estranea a qualsiasi trattativa e accordo di natura illecito con il COGNOME, la Corte di merito abbia fondato la penale responsabilità dell’imputato utilizzando in via preminente le stesse affermazioni della persona offesa, nulla esplicitando in merito al giudizio di sostanziale attendibilità cui è pervenuta: tutto ciò considerando che il tema dell’attendibilità del dichiarante non può essere affrontato facendo ricorso a congetture od opinioni, disancorate da concreti segmenti fattuali e da condivise massime di esperienza.
Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 628 e 610 cod. pen. Si ritiene che la condotta sia stata erroneamente qualificata nei termini di una rapina ma, sulla base delle concrete dinamiche fattuali e delle vicende successive alla sottrazione delle chiavi, dalle quali emerge un differente elemento piscologico in ragione del contegno tenuto, la stessa dovrebbe essere riqualificata nella diversa fattispecie di violenza privata, difettando essenziali elementi costitutivi del reato di cui all’art. 628 cod. pen. o, al massimo, in un’ipotesi di tentata rapina. Nella specie, il comportamento penalmente rilevante dell’imputato si è sostanziato esclusivamente nella violenza esercitata al fine di sottrarre momentaneamente le chiavi alla persona offesa, elemento certamente non tale da configurare la linea di discrimine tra la fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. e quella di cui all’art. 610 cod. pen., costituendo la violenza elemento costitutivo di entrambe le figure, così costringendola a tollerare la perquisizione dell’abitacolo, senza tuttavia mai perdere né il controllo diretto di quest’ultimo, non essendosi mai allontanata, né l’effettiva disponibilità delle chiavi. Ciò è corroborato dalle immagini video e dalla dinamica fattuale che ne emerge, nettamente differente, dalla versione riferita dalla persona offesa volta ad attribuire la specifica volontà di derubarla della vettura. Inoltre, la necessità di una riqualificazione trova conforto nel giudizio di credibilità della versione di COGNOME, dal quale consegue la logica volontà di tornare in possesso dei propri beni, nonché nella totale assenza di prova circa il definitivo spossessamento delle chiavi, aprioristicamente e infondatamente presunto, tanto più tenuta in considerazione la quasi immediata successiva messa in moto dell’auto. Per di più, anche qualora le chiavi fossero state effettivamente asportate dagli imputati, nessun danno ingiusto si è comunque profilato in capo alla persona offesa per effetto dello spossessamento, essendo la stessa, per via delle asserite chiavi di riserva, riuscita a rimetterla in moto e, soprattutto, avendola ceduta in permuta per un’altra autovettura, a nulla ostando il presunto perduto possesso delle chiavi, in ogni caso di funzionalità strettamente correlata all’autovettura e di assoluta inutilità senza la fisica Corte di Cassazione – copia non ufficiale
disponibilità di quest’ultima. In ogni caso, qualora si dovesse considerare irrilevante l’elemento rappresentativo e volitivo risultante dal compendio probatorio e ritenere sussistente la volontà di sottrarre l’auto alla persona offesa, la condotta contestata dovrebbe al massimo essere riqualificata nella fattispecie di cui agli artt. 56, 628 cod. pen., non essendovi prova dell’effettivo impossessamento delle chiavi, ma della sola sottrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile; nei confronti di NOME COGNOME, in assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., va, invece, emessa sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato: decesso avvenuto in Castellanza in data 13/05/2023, come attestato dal certificato rilasciato dal Comune di Castellanza in data 03/01/2024, acquisito agli atti.
Va preliminarmente rilevato come, con dichiarazione in data 05/01/2024, il ricorrente COGNOME ha revocato il mandato fiduciario a favore dell’AVV_NOTAIO.
2.1. La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (così come la revoca della precedente nomina fatta dall’assistito), al quale sia stato tempestivamente notificato, come nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza, non comporta l’obbligo di nominare alla parte ricorrente un difensore d’ufficio. La revoca del mandato difensivo da parte del difensore di fiducia del ricorrente COGNOME è stata infatti comunicata dopo l’avvenuta notifica dell’avviso dell’udienza odierna ed è priva pertanto di rilevanza in questa stessa udienza.
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Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel giudizio di cassazione, l’obbligo per il Presidente del Collegio di nominare un difensore di ufficio è previsto dall’art. 613, comma 3, cod. proc. pen. per l’ipotesi in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia; ma, ove l’imputato sia munito di difensore di fiducia e ad esso sia tempestivamente notificato l’avviso d’udienza, la successiva rinuncia al mandato, al pari – come detto – della revoca, non comporta l’obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica dell’avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata. Tale obbligo insorge, infatti, soltanto nell’ipotesi in cui, rinviata per un qualche motivo l’udienza già fissata, occorra notificare un nuovo avviso d’udienza, che non può più essere notificato al difensore (di fiducia) rinunciatario o revocato dall’imputato. Ma, ove questa ipotesi non si verifichi, la revoca del difensore di fiducia, che abbia già ricevuto l’avviso d’udienza, non ha effetto immediato ex art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen. già
per l’udienza, il cui avviso sia già stato tempestivamente notificato al difensore di fiducia; bensì tale udienza può essere ritualmente celebrata dovendo quest’ultimo ritenersi ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore d’ufficio (cfr., Sez. 3, n. 22050 del 19/05/2006, COGNOME, Rv. 234698; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249584; Sez. F, n. 38876 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264701; Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, P., Rv. 270633).
2.2. Dette conclusioni vanno ulteriormente riaffermate nelle ipotesi – quale la presente – nelle quali non era stata chiesta nei termini di legge la trattazione orale da parte della difesa o delle altre parti processuali: in tali ipotesi, infatti, n procedendosi alla discussione, la presenza del difensore (già nominato o nominando) non avrebbe potuto comunque spiegare alcun effetto, dovendo il processo essere trattato e deciso, sulla base degli atti già acquisiti, con le forme del cd. rito cartolare.
3. Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’acquisizione dei tabulati telefonici, nonché all’integrale riproduzione in giudizio delle immagini di videosorveglianza ritraenti la dinamica del fatto, è generico, oltre che manifestamente infondato.
Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr., Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
3.1.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel reputare condivisibili le dichiarazioni confessorie del ricorrente COGNOME – circostanza, questa, oggetto della prova che si assume ingiustificatamente pretermessa – ha, purtuttavia, persuasivamente escluso che l’acquisizione dei tabulati telefonici fosse decisiva ai fini della qualificazione giuridica del fatto, valorizzando, con argomentazioni assorbenti, la natura illecita della somma asseritamente pretesa dall’imputato, in tal modo giustificando adeguatamente la motivazione resa a sostegno del rigetto della richiesta rinnovazione dibattimentale.
3.1.2. Quanto, poi, al tema attinente alla richiesta di riproduzione in appello delle videoregistrazioni già acquisite al processo di primo grado, occorre rilevare
che, a ben vedere, non può propriamente parlarsi di rinnovazione della prova, nel suo precipuo significato tecnico di riproduzione in contraddittorio – in omaggio al principio di oralità – della prova dichiarativa, in quanto il ricorrente si duol unicamente dell’omessa visione in contraddittorio di una prova documentale già legittimamente acquisita agli atti e, pertanto, insuscettibile di (ri)assunzione, nel significato tecnico di cui all’art. 603 cod. proc. pen.
Orbene, mentre non sussiste, come chiarito, alcuna violazione della legge processuale, la sentenza impugnata resiste anche alle ulteriori critiche sul punto del difetto assoluto di motivazione.
Invero, quanto ai tabulati telefonici, la motivazione relativa alla mancata acquisizione è stata resa con argomentazioni congrue e deve essere letta in sinergia con il punto della motivazione in cui i giudici di merito danno per acquisito che tra le parti fosse in corso una pregressa vicenda illecita da cui ha tratto origine il movente dei fatti per cui si procede.
Con riguardo, invece, alla prova documentale, lo stesso omette di rappresentare, con sufficiente chiarezza, qualsivoglia elemento si segno positivo che possa, in ipotesi, giustificare un diverso apprezzamento sulla visione dei filmati, che si assume ingiustificatamente omessa, e che avrebbe documentato l’immediata restituzione delle chiavi dell’autovettura.
Per altro verso, va evidenziato che il reato di rapina si è consumato proprio con l’apprensione delle chiavi, che lo stesso ricorrente non contesta.
A fronte della consumazione della condotta illecita, perdono, pertanto, di consistenza le ulteriori doglianze proposte.
3.2. Il secondo motivo, diretto a censurare l’attendibilità della persona offesa, è generico, in quanto si traduce nella prospettazione di una diversa ricostruzione della condotta che, tuttavia, non si confronta con l’epilogo della vicenda e, cioè, con l’apprensione delle chiavi dell’auto all’esito dell’aggressione portata in danno della persona offesa.
Sul punto, la sentenza impugnata, pur dando atto delle reticenze della vittima riguardo l’antefatto, ha ritenuto confermata l’apprensione delle chiavi valorizzando le dichiarazioni confessorie del COGNOME ed escludendo, con motivazione non illogica, che le stesse chiavi fossero state nell’immediatezza restituite; rilievo, quest’ultimo, che – come premesso – in ogni caso non indice sulla consumazione del reato di rapina, rispetto al quale anche la restituzione delle stesse chiavi avrebbe costituito un mero post factum (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269576).
Trova, pertanto, applicazione il principio per cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e
non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, COGNOME, Rv. 225232).
Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale.
Va, peraltro, rilevato che, pur a fronte delle rilevate reticenze, la valutazione frazionata della persona offesa ha retto, nel caso in esame, alla verifica giudiziale del riscontro, costituito dalle stesse ammissioni del COGNOME; mentre il ricorrente non ha segnalato un’interferenza fattuale e logica, ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica tra le dichiarazioni reputate inattendibili e quelle relative al momento consumativo del reato di rapina, in tal modo non contestando adeguatamente la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103).
3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato.
La doglianza appare diretta alla riqualificazione della condotta entro la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone di cui all’art. 393 cod. pen.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui l’elemento distintivo del delitto di rapina rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685).
Tali conclusioni sono state ribadite dalle Sezioni Unite, che, componendo un contrasto interpretativo relativo ai rapporti tra il reato di esercizio arbitrar delle proprie ragioni con minaccia alle persone di cui all’art. 393 cod. pen., ed il reato di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., hanno stabilito – con argomentazioni che, a fortiori, trovano applicazione anche quando il termine di
relazione sia il reato di rapina – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragi con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
Ebbene, l’interesse al recupero della sostanza stupefacente precedentemente ceduta al marito della persona offesa non costituisce oggetto di pretesa creditoria astrattamente azionabile in giudizio e, come tale, appare inidoneo a diversamente qualificare il fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
In ogni caso, come già anticipato, il delitto di rapina si è, nel caso di specie, consumato con l’apprensione delle chiavi del veicolo. Risulta, pertanto, non decisiva, ai fini della qualificazione giuridica del fatto nei termini prospettati ricorso, la circostanza che l’originaria azione in danno della persona offesa sia stata determinata dall’interesse al recupero alternativamente della droga o della somma versata per l’acquisto dello stupefacente. Siffatto interesse, invero accreditato anche dai giudici di merito, rappresenta, tuttavia, unicamente il movente dell’azione illecita, conclusasi – lo si ripete – con il definitivo impossessamento violento delle chiavi dell’auto. Né, sotto tale ulteriore profilo, hanno pregio l censure dirette alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 56 cod. pen, una volta che la progressione criminosa abbia fatto degenerare la condotta originariamente programmata nell’esito accertato.
Infatti, alla coscienza e volontà originaria di recuperare lo stupefacente o la somma versata a titolo di prezzo si è, di fatto, sostituito il dolo di rapina avente ad oggetto le chiavi del veicolo, una volta riscontrata, da parte degli imputati, l’inamovibilità dello stesso.
Va, da ultimo, precisato che la finalità di recupero predetta rende di per sé ragione dell’ingiustizia del profitto perseguito, in quanto, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte d’appello, il recupero del prezzo del delitto di acquisto di sostanza stupefacente, o della sostanza stessa, integra ex se quella finalità contra ius che connota il dolo del reato contestato.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Dichiara p GLYPH
inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/01/2024.