Dolo di Profitto nella Ricettazione: Basta un Vantaggio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricettazione, chiarendo la natura e l’estensione del dolo di profitto ricettazione. La Suprema Corte ha stabilito che per configurare questo reato non è necessario un guadagno economico effettivo, essendo sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, anche solo potenziale. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato nei gradi di merito per tre distinti reati. In primo luogo, gli veniva contestata la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute insieme a bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. In secondo luogo, era accusato di ricettazione per il possesso di un’autovettura di provenienza furtiva. Infine, gli veniva addebitata la ricettazione di diversi documenti (carta d’identità, patente e tessera sanitaria) intestati a terze persone.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione contestando le conclusioni dei giudici di merito su tutti e tre i capi d’accusa.
Le Valutazioni sul Dolo di Profitto Ricettazione
Il cuore della pronuncia della Cassazione risiede nella disamina del motivo di ricorso relativo alla ricettazione dei documenti. La difesa sosteneva la mancanza di prova circa il fine di profitto, elemento costitutivo del reato. La Corte ha respinto categoricamente questa tesi, cogliendo l’occasione per consolidare un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.
I giudici hanno chiarito che, ai fini del dolo di profitto ricettazione, il concetto di “profitto” va inteso in senso ampio. Esso non si limita a un vantaggio prettamente patrimoniale o a un guadagno economico, ma include qualsiasi utilità o vantaggio che l’agente si ripromette di ottenere dal possesso della cosa di provenienza illecita. Nel caso specifico dei documenti, il profitto consisteva nella mera possibilità di utilizzarli, anche solo temporaneamente o per scopi futuri, come ad esempio una contraffazione.
La Ratio della Norma
La Corte ha sottolineato che la norma sulla ricettazione mira a un obiettivo preciso: impedire che soggetti diversi dagli autori di un reato si interessino ai beni provenienti da esso per trarne un vantaggio. Questo serve a evitare la dispersione delle cose rubate e a ridurre le difficoltà di recupero per le vittime, che rappresentano i maggiori pregiudizi derivanti dal reato presupposto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Per quanto riguarda l’accusa di spaccio, i giudici hanno ritenuto che gli elementi raccolti (strumenti per il taglio e confezionamento, la condizione di disoccupazione dell’imputato, le cautele adottate come un sistema di videosorveglianza) fossero più che sufficienti a dimostrare una destinazione a terzi della sostanza, e non un mero uso personale.
Anche il motivo sulla ricettazione dell’automobile è stato respinto, poiché l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile circa le modalità con cui era entrato in possesso del veicolo rubato.
Infine, come già analizzato, la Corte ha rigettato le doglianze sulla ricettazione dei documenti. Ha specificato che non vi era alcun elemento per sostenere la tesi difensiva dello smarrimento e del successivo ritrovamento. L’assunto sul difetto di prova del fine di profitto è stato giudicato infondato sulla base del principio consolidato che qualifica come profitto qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, derivante dal possesso del bene.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sul concetto di dolo di profitto ricettazione. La decisione conferma che la legge penale intende colpire non solo chi trae un guadagno economico diretto da un reato, ma anche chi, ricevendo beni di provenienza illecita, ottiene un qualsiasi tipo di vantaggio, anche solo la potenziale utilità futura. Questo orientamento estensivo serve a rafforzare la tutela delle vittime e a disincentivare la circolazione di beni provenienti da attività criminose, chiudendo ogni possibile varco all’impunità.
Quali elementi possono dimostrare lo spaccio di stupefacenti anziché l’uso personale?
Secondo la Corte, la presenza di strumenti per il taglio e il confezionamento (come bilancini di precisione e carta stagnola), la detenzione di diverse tipologie di sostanze, la condizione di disoccupazione dell’imputato e l’adozione di particolari cautele (come un sistema di videosorveglianza) sono elementi che, valutati insieme, possono fondare una condanna per spaccio.
Cosa si intende per ‘dolo di profitto’ nel reato di ricettazione?
Il ‘dolo di profitto’ non richiede necessariamente un guadagno economico. È sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio, anche non patrimoniale e solo potenziale, che l’agente intende trarre dal possesso del bene di provenienza illecita. Ad esempio, nel caso di documenti rubati, il profitto può consistere nella semplice possibilità di utilizzarli, anche previa contraffazione.
È sufficiente affermare di aver ‘trovato’ dei documenti smarriti per escludere la ricettazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha ritenuto tale giustificazione infondata in assenza di elementi concreti che la supportino. L’onere di fornire una spiegazione plausibile e veritiera sull’origine del possesso di un bene di provenienza illecita grava su chi lo detiene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39807 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME PRIORE NOME NOME NOME AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza che confermava la penale responsabilità dell’imputato per i delitti ascrittigli ai capi A,B e C della rubrica, rimodulando trattamento sanzioNOMErio;
rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la ritenuta destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione al capo A) è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che la almeno parziale destinazione a terzi degli stupefacenti è attestata dal rinvenimento in sede di perquisizione degli strumenti usuali per il taglio e il confezionamento, quali bilancini di precisione e carta stagnola in parte ritagliata, cucchiaio e coltell con tracce di sostanza, elementi che valutati unitamente alle condizioni soggettive del prevenuto, privo di occupazione, alle cautele adottate a protezione del camper con installazione di un apparato di videosorveglianza, alla diversa natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, danno congrua ragione del rigetto dei rilievi difensivi;
che ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che deduce il vizio di motivazione in punto di dolo in relazione alla ricettazione ascritta al capo B), avendo la sentenza impugnata dato conto dell’assenza di ogni giustificazione da parte del ricorrente in ordine alle modalità di acquisizione del possesso della Mercedes di provenienza furtiva, con corretta applicazione dei principi enunziati in materia da questa Corte e conseguente esclusione degli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen.;
che le doglianze relative alla mancata riqualificazione della ricettazione di documenti sub C) nella fattispecie di furto non risultano devolute in appello e sono comunque, manifestamente infondate, non essendo stati addotti elementi che consentano di ritenere (come sostenuto) che i documenti (carta di identità, patente, tessera sanitaria intestate a due persone diverse) siano stati oggetto di smarrimento e direttamente rinvenuti dal ricorrente; che privo di pregio è anche l’assunto relativo al difetto di prova circa il fine di profitto in relazione alla ricezi dei predetti documenti, stante l’insuperato principio secondo cui, ai fini del dolo di profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie la possibilità di poterli utilizzare eventualmente previa contraffazione), ne’ si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l’incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo; ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente
difficoltà di recupero, che rappresentano i maggiori pregiudizi per la vittima del reato (Sez. 1, n. 8245 del 11/05/1987, Rv. 176392 – 01; sulla possibile natura non patrimoniale del dolo specifico in materia di ricettazione, Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516-01; n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente