Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vimercate il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2014 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/09/2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12/10/2020 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art 2 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli limitatamente alla fattura n. 164 del 31.12.2013 perché il fatto non sussiste e , riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs 74/2000, rideterminava la pena inflitta all’imputato in mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato in contestazione.
Argomenta che la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni in base alle quali era stato ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato nella forma del dolo specifico di evasione; le argomentazioni espresse sul punto, infatti, erano riproduttive delle affermazioni assertive ed apodittiche del giudice di primo grado, mentre, al contrario, il comportamento complessivo dell’imputato appariva del tutto slegato dall’intenzione di porre in essere un comportamento evasivo delle imposte: egli dopo aver ricevuto le fatture dallo stesso ritenute non corrette perché riferite a prestazioni di cui non aveva usufruito, cercava di ottenere delle corrispondenti note di credito e, poi, a seguito del controllo della Guardia di Finanza, intraprendeva un’azione giudiziaria a propria tutela.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 13-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale nella massima estensione.
Argomenta che la circostanza attenuante in questione era stata applicata dalla Corte di merito solo con riferimento alle condotte di dichiarazione fraudolenta a fini IRPEF e non anche con riferimento alle condotte di dichiarazione fraudolenta a fini IVA; tale valutazione era erronea perché era documentalmente provato che il pagamento del debito tributario era stato integrale; inoltre, la Corte di merito aveva applicato l’attenuante non nella massima estensione senza alcuna motivazione in proposito.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 13-bis e 12 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato le pene accessorie temporanee in relazione alle contestate dichiarazioni fraudolente ai fini IVA 2013-2014 in assenza di debito tributario..
In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena accessoria temporanea non fissa di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) d.lgs 74/2000 secondo quanto disposto dall’art. 37 cod.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni adeguate e immuni da aporie logiche, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il dolo di evasione era comprovato dalla piena consapevolezza del COGNOME di utilizzare fatture relative ad operazioni inesistenti, mai pagate nonostante fossero trascorsi anni dalla loro emissione, dalla deliberata annotazione in contabilità delle stesse, dalla reiterazione della condotta di utilizzo in più dichiarazioni annuali ( anno 2013 e anno 2014).
A fronte di tale percorso argomentativo, non possono avere ingresso in sede di legittimità le formulate eccezioni difensive, perché esse tendono sostanzialmente a prospettare una ricostruzione del fatto antitetica a quella motivatamente accertata dai Giudici di merito.. Invero, come questa Corte ha più volte affermato l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multís, Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944)
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in pari:e manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs 74/2000 con riferimento esclusivo al debito Irpef, per i quale ha riscontrato, alla luce della documentazione versata in i3ttj dalla difesa /che il COGNOME aveva regolarizzato la propria posizione con pagamento integralmente satisfattivo; ha, invece, evidenziato che non risultava documentato il versamento anche della maggior Iva dovuta, dando atto che la contestazione riguardava, altresì, la presentazione di una dichiarazione fraudolenta con finalità di evasione delle imposte indirette, conseguita facendo figurare crediti di imposta inesistenti per effetto delle f.o.i. utilizzate.
Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente propone doglianze che si risolvono in questioni di fatto’ chiedendo inammissibilmenteX al giudice di legittimità la rivalutazione delle risultanze istruttorie documentali, senza neppure confrontarsi con i rilievi specifici evidenziati dalla Corte territoriale.
Manifestamente infondata è la doglianza avente ad oggetto la mancata motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della applicazione non nella massima estensione della circostanza attenuante in questione.
La Corte territoriale ha applicato la riduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 13- bis d.lgs 74/2000 non nella massima estensione attraverso il richiamo al criterio della congruità, così adempiendo all’obbligo motivazionale.
E’ stato, infatti, condivisibilmente affermato, con specifico riferimento alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione , di un’attenuante, che deve ritenersi adempiuto il relativo obbligo di motivazione da parte del giudice attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (Sez.4, n.54966 del 20/09/2017,Rv.271524).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale, pur riducendo la pena principale irrogata all’imputato, ha correttamente confermato la misura delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 74/2000 in relazione alle dichiarazioni fraudolente ai fini Iva 2013-2014, rimarcando come per esse non ricorreva l’attenuante dell’integrale pagamento del debito d’imposta.
Non coglie nel segno la doglianza difensiva secondo cui la pena accessoria temporanea non fissa di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) d.lgs 74/2000 doveva essere parametrata alla pena principale, come rideterminata.
Va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invec:e, alla durata della pena pri inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv.276286 tale principio è stato ribadito da questa Corte anche con riferimento alle accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 74/2000 (cfr Sez.3, n. 41061 del 20/06/ Rv. 277972 – 01).
Da tanto discende l’infondatezza della censura difensiva.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per gli altri inammi e, pertanto, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 30/11/2022