Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24072 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata .riqualificazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. in quello previsto dagli artt. 392-393 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione (…) si distinguono essenzialmente sul piano soggettivo: nel primo, l’agente mira al conseguimento di un profitto nella ragionevole, anche se in concreto infondata, convinzione di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente tende al conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia» e «l’elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le normali regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione» (Sez. U, sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027);
Nel caso di specie, i giudici di merito, a pagina 4-5 della sentenza impugnata, hanno escluso che i fatti oggetto di imputazione ricondotta all’ipotesi estorsiva siano, in ragione delle circostanze e delle modalità sottese alle reiterate e violente richieste, espressivi in qualche modo delle convinzione del ricorrente di agire al fine di soddisfare quella pretesa che lo stesso riconduce al lascito paterno, per come altresì avvalorato dal carattere del tutto “estemporaneo” delle richieste, ragionevolmente ricollegate alla finalità di acquisire sostanze stupefacenti e non a rivendicare quanto, in ipotesi, di legittima spettanza – si pensi al caso della sottrazione di due telefoni cellulari a cui seguì la minaccia di rivenderli se non fosse stata soddisfatta la sua pretesa di denaro.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, oltre ad essere anch’esso aspecifico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto
attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consigli
-r; estensore
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