Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lametia Terme il 25/05/1977 avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2021 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Lamezi Terme, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al pre imputato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A)(artt.81 cpv, 612, 585, 61 n. 1 e 577 comma 1 n. 4 cod. pen. ai danni d Kevin NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e B)(art. 368 cod pen. ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pe mancanza di motivazione in relazione all’omesso avviso alla parte della facoltà sostituire la pena principale con le pene sostitutive nonché per ome motivazione in ordine all’eventuale diniego della ammissione a pena sostitutiv rappresentandosi la esibizione in data 31.01.2024, a conclusione del procediment di appello, della procura speciale con la quale l’imputato prestava consenso richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva con lavo pubblica utilità.
2.2. Con il secondo motivo errata applicazione dell’art. 368 cod. pe mancanza di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B.
La Corte di appello ha omesso di considerare che il COGNOME ha per primo denunciato l’aggressione, essendo la querela da lui proposta in data 3.04.20 mentre quella dei COGNOME era stata proposta il giorno successivo, qui irragionevole è l’assunto secondo il quale il COGNOME avesse consapevolezza del denuncia proposta nei suoi confronti dal COGNOME e dall’Isabella.
Inoltre, la motivazione resa dalla sentenza non tiene conto delle contraddizi in cui sono incorsi i querelanti, indicate in ricorso, e delle stesse dichiaraz testimone Cortese cui consegue una versione del medesimo occorso che conosce almeno quattro trasposizioni differenti, essendo comunque certamente avvenuta una colluttazione tra i Fragalà e il Buffone, così trovandosi ragionevole confe di quanto affermato dal COGNOME nella propria querela, rilevante ai fini del dol
E’ pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è fondato per la esistenza in atti della procura speciale della formulazione della istanza da parte del difensore, in sede di conclusioni conversione della pena detentiva, non essendo spesa alcuna argomentazione da parte della Corte a riguardo.
Deve essere ribadito a proposito il condivisibile principio secondo il quale, tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’a d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di ap sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove p sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è nec una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente co l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel cor dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 202 Z., Rv. 285902)
3. Il secondo motivo è fondato.
Invero, a fronte delle censure mosse dall’imputato in sede di appello in ordi alla carenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, oggi riproposte con ricorso, la sentenza impugnata con stringata motivazione ha affermato non solo che l’imputato «all’esito della querela sporta dai Fragalà e da NOME COGNOME data 3.4.2019 sporse egli stesso querela nei confronti delle odierne perso offese» – laddove, invece, come risulta dalla prima sentenza, fu il COGNOME sporgere per primo la querela (dopo aver incontrato le persone offese in ospedal e aver loro manifestato la volontà di denunciarle) -, ma che « fu il COGNOME aggredire NOME COGNOME e i COGNOME, mentre quest’ultimo si era limitat difendersi», cosicché «non vi è dubbio circa la piena consapevolezza dell’imputat circa l’estraneità ai fatti delle persone incolpate».
Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, con la sua sommaria ricostruzione, afferma apoditticamente la sussistenza del contestato element psicologico del reato di calunnia, mostrando di aver obliterato le artico deduzioni in appello volte a sostenere che l’imputato era stato anche lui, pr spintonato dall’Isabella e poi aggredito dai Fragalà, così difettando il dolo ric dal delitto di calunnia.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 26/11/2024.