Dolo dell’evasione e inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il concetto di dolo dell’evasione è al centro di una recente e significativa ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso quando si contesta l’elemento soggettivo di un reato. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere come la Suprema Corte valuti la coerenza delle prove raccolte nei gradi di merito.
Il caso in esame
Un soggetto, già condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che lo riconosceva colpevole del reato di evasione. La difesa ha incentrato l’impugnazione sulla presunta mancanza di prove circa la volontà consapevole di evadere, cercando di smontare la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno analizzato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati, giudicati “del tutto generici e aspecifici”. Secondo la Corte, non è sufficiente contestare astrattamente i tratti costitutivi del reato se la sentenza impugnata offre una lettura del dato probatorio puntuale, coerente e giuridicamente corretta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla verifica della tenuta logica della sentenza di appello. I giudici hanno evidenziato come il provvedimento impugnato avesse già disvelato, senza alcuna incertezza, la responsabilità dell’imputato. In particolare, la prova dell’elemento soggettivo, ovvero il dolo dell’evasione, è stata ritenuta cristallina. Quando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è solida e priva di vizi logici, un ricorso che si limita a contestazioni generiche non può trovare accoglimento in sede di legittimità. L’inammissibilità è stata dunque la conseguenza inevitabile di una strategia difensiva che non ha saputo individuare errori specifici nell’applicazione della legge o nella motivazione della sentenza precedente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende sottolinea il rigore della Corte verso le impugnazioni ritenute pretestuose o prive di fondamento tecnico. Per chi affronta un processo penale, emerge chiaramente la necessità di una difesa che sappia articolare motivi di ricorso estremamente precisi, specialmente quando il tema del contendere riguarda il dolo dell’evasione e la prova dell’intenzione criminale.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione e la condanna precedente diventa definitiva.
Come viene provato il dolo nel reato di evasione?
Attraverso l’analisi dei fatti e delle prove che dimostrano la volontà consapevole del soggetto di sottrarsi alla custodia o alla detenzione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50197 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecif contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell’evasione contestata al ricorrent per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incerte la responsabilità dell’imputato, anche con riguardo all’elemento soggettivo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.