Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3795 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3795 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Rossano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/08/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME il Sostituto Procuratore generale conclude per il rigetto di entrambi ricorsi, con condanna alle spese.
Il difensore presente chiede la derubricazione del fatto, riqualificandolo come furto e lesioni ed insiste per l’accoglimento dei due ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME AVV_NOTAIO e ha confermato l’ordinanza resa l’8/8/2025 dal GIP del Tribunale di Castrovillari che ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indiziato in ordine al delitto di rapina aggravata dai futili motivi commessa il 21 luglio 2025.
Avverso detta pronunzia ha proposto un primo ricorso l’AVV_NOTAIO deducendo:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta poichØ, a dispetto di quanto affermato nell’ordinanza, la difesa rileva l’accertata assenza e indisponibilità da parte della persona offesa, al momento della colluttazione, della pochette oggetto dell’asserita azione predatoria.
Se al momento della contestata aggressione violenta COGNOME non indossava il borsello, viene meno il necessario nesso di funzionalità tra la violenza e l’indebito impossessamento e la condotta dell’imputato non avrebbe dovuto essere qualificata come rapina, ma come lesioni e furto.
Il precedente giurisprudenziale valorizzato dal Tribunale del riesame per respingere l’assunto difensivo si riferisce ad una vicenda del tutto diversa, in cui viene in rilievo un’azione preordinatamente orientata e finalizzata a spossessare la vittima di un monile, mentre nel caso in esame l’azione violenta posta in essere dall’indagato aveva una finalità del tutto avulsa da qualsivoglia intento predatorio e non era orientata a vincere la resistenza
della persona offesa per impossessarsi del bene. La violenza nasce e si sviluppa per un dissidio futile di natura personale e non Ł collegata al paventato intento di spossessare la vittima di un proprio effetto personale.
L’apparato argomentativo del Tribunale Ł, pertanto, frutto di un evidente travisamento della prova, poichØ il collegio afferma la contestualità tra le percosse inferte al COGNOME e la sottrazione del borsello che la vittima portava con sØ ed evidenzia che la violenza esercitata dal COGNOME in concorso col congiunto era orientata all’apprensione della cosa, attraverso lo spossessamento al fine di conseguire un ingiusto profitto, non configurandosi uno iato temporale atto ad interrompere la condotta criminosa e a differenziare le due fasi.
La difesa osserva che secondo un principio giurisprudenziale consolidato il delitto di rapina si configura quando il proposito della sottrazione si formi prima della violenza e purchØ sussista un nesso di causalità tra la violenza e l’impossessamento.
Come Ł noto, la rapina richiede il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; il reato ricorre anche nel caso di dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà rispetto all’impossessamento non devono necessariamente ricorrere ab initio potendo insorgere successivamente, ma a condizione che l’azione possa ritenersi soggettivamente orientata all’impossessamento predatorio della res furtiva .
In mancanza di questa concatenazione finalistica non può dirsi integrata la fattispecie di rapina.
2.2. Violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari, poichØ inmerito all’ipotizzato pericolo di fuga deve osservarsi che l’imputato Ł stato trovato nel possesso di un bigliettoper la Sicilia, ma era anche munito del biglietto di ritorno; quanto al pericolo di recidiva, la difesa osserva che COGNOME non ha in alcun modo partecipato alla seconda e piø grave fase della vicenda svoltasi nei pressi del Lido ‘Baffo bianco’ e questo refluisce sulla valutazione di gravità della sua condotta; il predetto inoltre Ł incensurato ed estraneo a qualsivoglia contesto di criminalità organizzata, sicchØ non si comprende da quali elementi il Tribunale abbia desunto il pericolo di recidiva, considerato che la condotta illecita contestata si pone come un unicum irripetibile.
Quanto alla scelta della misura cautelare piø afflittiva osserva il ricorrente che il provvedimento incorre nel vizio di motivazione apparente, poichØ si limita ad utilizzare formule di stile, senza tuttavia calare detti parametri generali nella vicenda specifica che ci occupa. Il collegio non Ł in grado di ancorare ad alcun elemento concreto e specifico il proprio convincimento rispetto alla ritenuta inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari.
Sottolinea al riguardo la difesa che COGNOME NOME posto agli arresti domiciliari si troverebbe in un’altra regione, a svariate centinaia di chilometri dai luoghi degli accadimenti, il che inficia il pericolo di recidiva. Osserva infine che il Tribunale di Messina poi dichiaratosi territorialmente incompetente aveva concesso ai due indagati la misura degli arresti domiciliari e di questo non vi Ł traccia nel provvedimento impugnato.
Con un secondo ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO si deducono due motivi di ricorso:
3.1. Violazione dell’art. 628 cod. pen. e degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto poichØ l’ordinanza non ha motivato in ordine al momento in cui sarebbe insorto in capo all’agente la
decisione di sottrarre il bene della persona offesa e si tratta di un punto essenziale ai fini della qualificazione giuridica della condotta.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul principio del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, richiamando quell’orientamento secondo cui l’intenzione di sottrarre il bene può insorgere anche durante l’azione violenta, pur se quest’ultima sia scaturita da altre ragioni.
Ha affermato erroneamente, tuttavia, che anche qualora l’impossessamento violento non fosse originariamente programmato, ma fosse intervenuto dopo l’esaurirsi dell’azione violenta scaturita da altre ragioni, tale circostanza non escluderebbe la sussistenza del delitto di rapina. Di contro la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, affinchØ la violenza possa ritenersi strumentale alla sottrazione, il proposito sottrattivo non può insorgere dopo l’esaurimento della condotta coattiva, poichØ verrebbe a mancare quella concatenazione finalistica che costituisce l’essenza del delitto di rapina.
In sostanza, il diritto di rapina non si configura se il proposito della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione della violenza e se la violenza sia terminata e l’agente, vedendo la vittima inerme o un bene incustodito, decida di impossessarsene, perchØ in questo caso la violenza non Ł piø il mezzo per la sottrazione ma Ł solo il precedente storico.
A sostegno di tale assunto la difesa evidenzia che la persona offesa non ha saputo riferire del momento in cui il borsello le sarebbe stato sottratto, che neppure i testi ne hanno parlato e che dal video registrato da NOME COGNOME e dalla annotazione di PG emerge che COGNOME, mentre era a terra percosso, non aveva con sØ detto accessorio.
Il Tribunale ha ritenuto i fotogrammi scarsamente rappresentativi, perchØ evidenziano le sagome degli aggressori e della vittima e non Ł chiaro il momento in cui l’impossessamento sarebbe avvenuto; il borsello, tuttavia, non era in quel momento nella sfera di diretto dominio della vittima e quindi Ł verosimile che l’apprensione del bene sia avvenuto in un momento successivo, quando il bene giaceva a terra incustodito.
Osserva il ricorrente che se l’impossessamento Ł avvenuto dopo la violenza, ricorre quello iato temporale che esclude il nesso funzionale tra violenza e impossessamento e, di conseguenza, il delitto di rapina.
3.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, poichØ il Tribunale di Catanzaro ha fondato il proprio giudizio di pericolosità sulla pendenza a carico dell’indagato del reato di danneggiamento seguito da incendio per il quale sarebbe stato rinviato a giudizio, ma così facendo incorre in violazione di legge poichØ l’articolo 274 cod. proc. pen. impone di valutare il pericolo concreto e attuale di commissione di delitti della stessa specie e il reato di incendio Ł fattispecie del tutto eterogenea; la motivazione Ł illogica in quanto non spiega perchØ una misura meno grave non possa contenere adeguatamente le esigenze cautelari.
L’ordinanza esclude la possibilità di adottare la misura cautelare degli arresti domiciliari valorizzando unicamente la gravità del fatto contestato e ritiene inefficace l’applicazione del dispositivo elettronico, poichØ non può prevenire gli allontanamenti ma solo segnalarli.
E’ stata acquisita ordinanza del Gip di Castrovillari del 21/10/2025 che ha sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e, poichØ formulano censure
sostanzialmente analoghe, possono essere trattati congiuntamente.
Deve premettersi che, avendo l’indagato già ottenuto la misura domiciliare, le censure in ordine alla scelta della misura cautelare devono ritenersi non sostenute da adeguato interesse.
1.1. Il Tribunale ha reso congrua e corretta motivazione sia in ordine alla qualificazione giuridica della condottaascritta all’indagato, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Va infatti osservato che a pagina 7 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale afferma che nel corso dell’azione, approfittando dello stordimento procurato all’aggredito, inerme a terra per i ripetuti calci e pugni, i coindagati gli sottraevano il borsello di cui era in possesso, poco prima di allontanarsi a bordo di un ciclomotore; la contestualità tra le percosse inferte e l’impossessamento del bene nella sua disponibilità evidenzia che la violenza era orientata anche alla sottrazione della res , e quindi la condotta rientra nell’ambito della fattispecie della rapina.
Il collegio ha osservato che, anche se nei fotogrammi tratti dal breve video dell’aggressione registrato da una teste, non Ł chiaramente distinguibile il borsello della persona offesa, detta circostanzanon inficia il robusto quadro indiziario e l’evidenza della contestualità della condotta appropriativa, che Ł stata agevolata e resa possibile dalla violenza. Ed in effetti Ł indubbio che il borsello sia stato sottratto in quel contesto, poichØ subito dopo gli amici della persona offesa, postisi alla ricerca dei due imputati, hanno individuato gli aggressori e, superando le loro resistenze e affrontando anche la reazione armata di uno di loro, lo hanno recuperato, riportando, in questa seconda fase della vicenda,lesioni personali da arma da fuoco.
Giova al riguardo ribadire che in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta. (Fattispecie in cui l’agente aveva cagionato l’obnubilamento della vittima con uno spray e successivamente le aveva strappato una collanina con un’azione non originariamente programmata, Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 01).
1.2 Anche in merito alle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di recidiva e di fuga,il Tribunale ha formulato argomentazioni corrette e conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando, per un verso, la condotta degli indagati, che subito dopo il fatto si spostavano in provincia di Messina, partendo in auto da Rosarno, senza nemmeno cambiarsi d’abito o recuperare gli effetti personali, a riprova dell’intento di sottarsi alle ricerche della P.G. avviate a seguito delle denunce- querele sporte dalle persone offese;sotto altro profilo, ha sottolineato le peculiari modalità della vicenda e la spiccata pericolosità dell’indagato, che non risulta inficiata dalla condizione di incensurato del COGNOME, considerato il profilopeculiare del precedente giudiziario a carico del predetto, rinviato a giudizio per danneggiamento seguito da incendio in concorso.
Non va peraltro trascurata la frase che sarebbe stata pronunciata dal coindagato COGNOME NOME, subito dopo aver ferito con un colpo di pistola NOME COGNOME – ‘Qui comandiamo noi’ – espressione che dimostra l’adesione morale al comportamento violento realizzato con armi da parte del COGNOME, autore della ingiustificata aggressione, ed evoca altresì un predominio criminale sul territorio tipico delle associazioni di stampo mafioso; frase pronunziata con l’evidente scopo di intimidire l’antagonista e di far desistere gli amici del soggetto rapinato dal tentativo di recuperare il borsello sottratto, palesando la spiccata
pericolosità del gruppo di cui il ricorrentefa parte.
Come già anticipato, le censure in merito alla scelta della custodia cautelaresono manifestamente infondate e comunque non piø supportate da adeguato interesse poichØ, nonostante la gravità della condotta, l’indagato, che non ha avuto remore ad attentare all’incolumità altrui in luogo pubblico, senza timore di essere identificato ed arrestato, ed a sottrarsi alle indagini spostandosi in altra regione, Ł stato ammesso al regime degli arresti domiciliari.
Per le ragioni sin qui evidenziatesi impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME