Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1966 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1966 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/03/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE parte COGNOME NOMENOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissib comunque, rigettato;
lette le conclusione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui COGNOME NOME è stato condannato per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen.
Quanto alla calunnia, all’imputato si contesta di avere accusato, con dichiar rese in più occasioni all’Autorità Giudiziaria e sapendola innocente, NOME COGNOME, segretario generale RAGIONE_SOCIALE Presidenza RAGIONE_SOCIALE, di una se
fatti (tutti indicati nella imputazione), idonei ad originare un procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione nnafiosa e per altri reati coni -o la pubblica amministrazione (capo 1). ‘c(L)
Quanto al reato di cui all’art. 372 cod. pen, al ricorrente si imputa di avere, quale testimone davanti alla Corte di appello di Catania in un determinato procedimento penale, affermato il falso, riferendo di avere avuto contatti presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la COGNOME, la quale aveva favorito, come componente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’intermediazione con NOME COGNOME, (all’epoca Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per far ottenere a imprese vicine a RAGIONE_SOCIALE la disponibilità di fondi regionali per la costruzione RAGIONE_SOCIALE RSA di Grammichele, affidamento dei lavori relativi al palazzo di giustizia di Marsala, nonché dichiarando che la stessa COGNOME aveva partecipato al finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società vicina alla organizzazione mafiosa, che avrebbe dovuto aggiudicarsi un dato appalto.
Ha proposto ricorso l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di calunnia.
Il tema attiene al dolo del reato, ritenuto sussistente, a dire del ricorrente, in ragio “RAGIONE_SOCIALE poca coerenza” RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da COGNOME innanzi all’Autorità Giudiziaria, nonché dell’assenza di riscontri alle stesse da parte degli altri soggetti sentiti nel0 corso del dibattimento.
Dunque, si sostiene, non un accertamento del dolo diretto, che richiede invece la certezza RAGIONE_SOCIALE consapevolezza RAGIONE_SOCIALE innocenza dell’incolpato.
Davanti ad uno specifico motivo di impugnazione, la sentenza sarebbe viziata, essendosi limitata la Corte ad affermare la possibilità che la prova del dolo possa farsi discendere dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione.
In particolare, si sottolinea, sarebbe inconferente il precedente giurisprudenziale richiamato sul punto dalla Corre di appello perché, attraverso il richiamo a detto precedente, si sarebbe avallata una valutazione probabilistica sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE innocenza dell’accusato, basata sul fatto che le circostanze da questi riferite non avrebbero trovato elementi di conferma e che le stesse dichiarazioni, come detto, sarebbe state parzialmente contraddittorie.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento ad entrambe le imputazioni.
Si sostiene che proprio la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni reiii{ dall’imputa rivelerebbe l’assenza di dolo, atteso che, diversamente, non sarebbe spiegabile perché l’imputato abbia potuto cambiare versione nel corso degli anni.
E’ pervenuta una memoria nell’interesse dell’imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le questioni oggetto dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha l con una motivazione puntuale e priva di contraddizioni, ricostruito i fatti, valutato le prov spiegato perché, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie sia stata raggiunta la prova dell’elemento psicologico dei reati contestati, cioè RAGIONE_SOCIALE consapevolezza certa RAGIONE_SOCIALE innocenza dell’incolpato e RAGIONE_SOCIALE falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese; si è in particolare chiar come, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del dolo, le specifiche dichiarazioni rese dal ricorrente ne riguardi RAGIONE_SOCIALE parte civile, accompagnate da riferimenti fattuali di tempo e di luogo, a terze persone e a specifici comportamenti soggettivi, escludano chiaramente che COGNOME abbia potuto riferire i fatti per cui si procede per errore o per un mero ricordo sbagliato o per un mero fraintendimento di quanto appreso da terzi (cfr. pagg. 34 e ss. sentenza impugnata).
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l’imputato limitato a reiterare – anche testualmente- le censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate, senza confrontarsi in nessun modo con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Le censure dedotte si sviluppano sul piano RAGIONE_SOCIALE astratta ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione.
L’odierno ricorrente ha riproposto, peraltro in modo del tutto generico, la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione non è tuttavia quello d sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, s abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALE logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che / nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2 COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME; rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva RAGIONE_SOCIALE sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, COGNOMEzzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, COGNOME NOME, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.