Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26488 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il 30/04/1991
NOME COGNOME nato il 15/07/1991 COGNOME nato il 01/01/1998
NOME nato a OULAD SAID EL OUED( MAROCCO) il 05/06/1986
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo ;
-per NOME COGNOME conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente alla qualificazione della recidiva con rigetto nel resto del ricorso; -per NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME conclude per l’inammissibilità dei ricorsi udito il difensore
E’ presente, in sostituzione dell’Avvocato COGNOME del foro di MILANO per delega scritta depositata in udienza, l’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma in difesa di COGNOME la quale spiega i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parzi riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME – che, ai sen dell’art. 599-bis cod. proc. pen., hanno concordato la pena rinunciando ai rest motivi di appello – per avere ritenuto la continuazione tra i reati del presente pr e quelli già giudicati con altre sentenze divenute irrevocabili, conferma l’affermazione di responsabilità degli stessi per il reato associativo loro contes capo 1) della rubrica (ad entrambi) e per i numerosi reati-fine ascritti al The Ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alle posizioni degli imputat NOME COGNOME cui è ascritto il reato associativo unitamente a reati fine di cui a 23) – e NOME COGNOME per i reati fine di cui al capo 22).
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori degl imputati.
La difesa di NOME COGNOME solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 599-bis, 143 e 179 cod. proc. pen. per inosservanza di norma processu stabilita a pena di nullità assoluta ed insanabile, nonché violazione dell’obbl rilevare d’ufficio la causa patologica invalidante l’intera sequenza procedimen svoltasi nei confronti dell’imputato. Si sostiene che dal fascicolo processuale risulti per nulla che questi, cittadino albanese irregolare sul territorio na conoscesse appieno la lingua italiana, possedendone una padronanza tale da consentirgli una partecipazione piena e consapevole al processo. Risulterebbe invec l’opposto, atteso che non esistono dialoghi captati in lingua diversa da qu albanese, né tantonneno conversazioni di qualsiasi genere con soggetti italiani. nonostante, l’atto di citazione a giudizio immediato, come quelli successivi sentenze di merito erano soltanto in lingua italiana, così determinandosi una nul assoluta. Nel modello delineato dagli artt. 599-bis e ss. cod. proc. pen., sosti difesa, spetta al giudice valutare la volontarietà della richiesta e del co prestato dall’imputato, nel caso di specie invalidati dalla mancata conoscenza de atti del processo.
La difesa di NOME COGNOME solleva un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla dosimetria della pena doglianza afferisce in particolare alle circostanze attenuanti generiche per ef delle quali il Giudice di appello ha operato una riduzione minima, ben distante
terzo concedibile; nonché agli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi e rapportati al fatto concreto.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE consta di due motivi.
5.2. GLYPH Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione e violazione dell’art. 99 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe osservato alcunché s specifica doglianza proposta dalla difesa che aveva chiesto di valorizzare, ai fin trattamento sanzionatorio, l’immediata ammissione dell’addebito da part dell’imputato. Per quanto riguarda la recidiva, l’apposizione sul certificato penal si riferisce la sentenza impugnata riguarda una sentenza emessa successivamente a fatti di cui si tratta.
5.1. COGNOME Con il primo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e mancanza della motivazione, sostenendo che l’imputato non possa essere considerato partecip dell’associazione, in ragione del fatto che egli aveva avuto contatti con uno solo associati, che le cessioni sono avvenute in un ristretto lasso di tempo, in nu esiguo e per quantitativi marginali rispetto all’entità dei traffici del soda sostanza, si sarebbe trattato di un mero rapporto tra fornitore e acquirent sottolinea, inoltre, che il COGNOME era stato tratto in arresto il 24 maggi nell’ambito di altro procedimento penale, e che, pur tuttavia, l’utenza telefonica riferita continuava a produrre contatti telefonici, anche con il coimputato COGNOME dovendosi pertanto desumere che detta utenza non fosse in uso esclusivo a ricorrente. Erronee sarebbero pertanto le valutazioni circa la frequenza dei cont tra i due che fonderebbe il convincimento della sua partecipazione all’associazi dedita al narcotraffico. Illogica sarebbe poi la stima effettuata dalla Corte terr sull’entità del giro di affari che il Riagi assicurava al sodalizio, non potendo pres che per tutto il periodo dei contatti vi siano stati i rifornimenti e che questi della medesima entità. Parimenti illogica, è l’affermata conoscenza da pa dell’imputato di una struttura e di un laboratorio, atteso che etIll= 1 la richiesta di un quantitativo di sostanza rientra nell’ordinaria dinamica acquirente – vendi senza che questa comporti la conoscenza dell’esistenza di un laboratorio. Quanto al intercettazioni, la difesa contesta che da esse emerga un rapporto consolidato t Riagi e il Kallcaku; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore di NOME COGNOME articola tre motivi di ricorso.
6.1. COGNOME Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione sui motivi di appello con cui si invocava l’assoluzione dell’imputato, per essere la sent impugnata una pedissequa replica delle motivazioni della sentenza di primo grado, senza alcun effettivo vaglio critico. Sostiene, in particolare, che le pagine 13, 1 della sentenza impugnata costituiscano una mera operazione di copia-incolla del tes
della sentenza di primo grado, a propria volta testuale riproposizione del t dell’ordinanza di custodia cautelare e dell’informativa finale delle Forze dell’ord punto di identificazione dell’imputato. La difesa lamenta che il primo Giudice n abbia escluso ogni ulteriore ragionevole ipotesi ricostruttiva del fatto perché n valutato con rigore la presenza di riscontri rispetto alle ipotesi accusatorie for dal Pubblico ministero, risultando l’identificazione dell’imputato quale acquiren sostanza stupefacente tutt’altro che solidq : Si sottolinea che il riconoscimento dell’imputato è avvenuto il 12 aprile 2021, in una data diversa da quella in c sarebbero consumati i reati al medesimo ascritti e collocati rispettivamente il 1 19 aprile 2021. Non potrebbe pertanto trattarsi del ricorrente perch quell’occasione non vi è stato alcuno scambio tra questi e i coimputati. Altrettan dica con riguardo al riconoscimento vocale, effettuato da un non meglio precisat “personale dipendente”, senza indicazione dell’identità dell’operante che proceduto all’ascolto e al riconoscimento. La prova della colpevolezza dell’imputat stata unicamente ricavata dalle intercettazioni ambientali, captate a bordo del vei Volkswagen Polo (targatef TARGA_VEICOLO) in cui i correi si riferiscono al destinatario del stupefacente appellandolo con il soprannome di “Liku”. La difesa ribadisce che riconoscimento dell’imputato, in assenza di riscontri, non può fondare un giudizio colpevolezza ( 02:Eu=a11 -ragionevole dubbio in ipotesi di “droga parlata”, come quella del caso in esame;
6.2. GLYPH Il secondo e il terzo motivo sono riportati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, si dedu mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con il terzo motivo, si lamenta mancanza di motivazione per non essere stat correttamente esplicitato il calcolo che ha condotto alla pena finale, la quale a eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto che all’imputato sono stati a soltanto due episodi, tali da connotare la condotta di occasionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di Riagi Ossama. I ricorsi di NOME COGNOME COGNOME sono inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato. La nullità, dedott per la prima volta nella presente sede, conseguente alla mancata traduzione d decreto di giudizio immediato e della sentenza di primo grado, attiene a volontarietà della richiesta di concordato che sarebbe stata inficiata dall compiuta conoscenza della imputazione e degli elementi di prova. La non conoscenza
della lingua italiana, tuttavia, è meramente allegata. L’imputato, infatti, era p all’udienza del 21 novembre 2024, nella quale la Corte ha dato atto che vi era s accordo sulla pena con rinuncia ai motivi. In quella udienza, NOME è stato avvis della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e vi ha rinunciato riservando renderle all’udienza successiva. All’udienza successiva (17/12/2024), pur presen egli non ha reso dichiarazioni, ed è stata pronunciata la sentenza impugnata. verbali d’udienza non risulta che l’imputato fosse assistito da un interprete deve ritenersi che sia stata verificata la sua capacità di comprendere la lingua it e su questa valutazione il difensore non ha formulato obiezioni di sorta. Non v pertanto ragione di dubitare della volontarietà della richiesta né ragione di ri che l’imputato non conoscesse l’imputazione e le ragioni della condanna pronunciat in primo grado.
Dirimente appare tuttavia la considerazione che l’eccepita nullità è di or generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024. S., Rv. 286480 “L’omessa traduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotto che n comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai s dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto funzionale all’esercizio consapevole dell’impugnazione di legittimità, il cui termi decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all’interessato del sentenza tradotta; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME Sid Rv. 286113: “L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputa alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine gene a regime intermedio, posto che l’obbligo di traduzione degli atti, previsto dall’ar cod. proc. pen., non è solo funzionale ad informare l’imputato dell’accusa a carico, ma è inteso a garantire l’effettività della sua partecipazione al procedi e l’esplicazione della difesa in forma diretta e personale, anche in fase di a consentite”).
Deve inoltre darsi atto che tra la presente decisione e il deposito della stessa intervenute sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (ud. 29/05/2025, allo stat è solo l’informazione provvisoria) le quali hanno confermato l’orientament maggioritario a mente del quale la mancata traduzione degli atti nella lin dell’imputato alloglotto configura una nullità generale a regime intermedio. Già epoca precedente, peraltro, le Sezioni Unite “Jakani” avevano affermato che l mancata traduzione nella lingua dell’imputato alloglotto del decreto di citazion giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 143 cod. proc. pen., interpretato da Corte Costituzionale 12 gennaio 1993, n. 10, integra una null generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.), la cui dedu è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione del parte (Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259). In epoca più recente, c
riferimento all’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare, le Sezioni Unite “Niec hanno ribadito l’inquadramento del vizio da omessa traduzione come nullità general a regime intermedio (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356), e dunque sanabile.
Nel caso di specie la sentenza è stata impugnata e l’imputato, presente in udie nella quale era assistito dal proprio difensore di fiducia, ha consapevolm rinunciato ai motivi di impugnazione concordando una pena. Ne deriva che, se anche esistente, la nullità sarebbe sanata per avere l’imputato rinunciato ad eccepirla 183 cod. proc. pen.).
Quanto al ricorso di NOME COGNOME occorre ricordare che il ricorrente h rinunciato a tutti i motivi inerenti all’affermazione della responsabilità e conc una pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Insegna la giurisprudenza di q Corte che, nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto le richieste concorde formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità dif di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 5155 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628). Nel caso di specie la doglianza riguarda la mancat applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione (da anni 10 scende ad anni 8), ma la pena applicata è quella concordata. In ogni caso, graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previ per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giu merito. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessar soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di que edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 d 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197): non questo è il caso di specie.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME. Il primo motivemanifestamente infondato, nonché involgente valutazioni in punto di fatto. Giova, in premessa, ricordare ch pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l possibilità di procedere all’integrazione delle sentenze di primo e di secondo gr così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in quest caso, criteri omogenei e un apparato GLYPH logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probato
oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quel doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaus nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 259929). Quanto al tema della cosiddetta “droga parlata” – di cui al p motivo del COGNOME – questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiara captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequ della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma 2, proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigor ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che condu condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razi con esclusione soltanto delle eventualità più remo Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, COGNOME, Rv 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l’esistenza del reato può essere desunta anche dal solo conten delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintoma dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi cap abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice dì merito, al fine di afferm responsabilità degli imputati, è gravato da un onere erdi rigorosa motivazione.
Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazion puntualmente richiamato il percorso – svoltosi, in modo contestuale (fogli 14 e della sentenza impugnata), mediante intercettazione ambientale e servizio osservazione, attuato in tre occasioni – che ha consentito di perve all’identificazione certa dell’imputato, anche mediante il riconoscimento voca rispetto al quale ha congruamente disatteso la doglianza difensiva, in questa s pedissequamente riproposta, con cui si assume che l’indicazione degli operanti fos generica (fogli 28 e 29). E, comunque, “ai fini dell’identificazione degli interlo coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiar degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver ricono le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario” (Sez. 2, n. 12858 27/01/2017, COGNOME, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259478).
Anche il secondo e il terzo motivo del COGNOME sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non pos essere riconosciute le attenuanti generiche: l’entità dei quantitativi di dro
ripetizione delle condotte, nonché la personalità dell’imputato desumibile dal ricco certificato penale. Quanto al calcolo della pena, la Corte territoriale ha oss come essa sia stata già comminata nel minimo edittale e come l’aumento per la continuazione interna sia stato fissato in maniera molto contenuta. Ha altresì chi come, per quanto il primo Giudice non abbia specificato l’entità della pena bas quella dell’aumento per la continuazione interna, risulti evidente che la pena deve ritenersi pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, aumentat mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la continuazione, poi ridotta p rito. Il ricorso è pertanto inammissibile.
5. Merita invece accoglimento il ricorso di Ossama Riagi. Appare fondato il primo motivo laddove, con riguardo al profilo dell’elemento psicologico, rileva come non s sufficiente, ai fini della ritenuta partecipazione dell’imputato alla con associazione, che egli abbia avuto contatti con uno solo degli associati. Inver tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è cos dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente e in modo stabile e permanen alla realizzazione dell’accordo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Agili, Rv. 2833 Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/199 Ramirez, Rv. 208306) e, pertanto, del programma delittuoso di almeno tre persone.
La sentenza impugnata riferisce di contatti tra Riagi e Kallcaku in assenza qualsiasi contatto tra lo stesso Riagi e coloro che preparavano lo stupefacent richiesta di Kallcaku e insieme a lui costituivano il sodalizio. Non rileva in con che, in un caso, Kallcaku si sia incontrato con El COGNOME (fogli 27 e 28 de sentenza impugnata) perché questi è accusato di aver agito in concorso con Riagi ma non di essere associato; mancherebbe, quindi, in capo al Riagi, la consapevolezz dell’esistenza di una organizzazione stabile composta da almeno tre persone. conversazioni citate ai fogli 26 e 27 della sentenza impugnata non appaiono decisi in chiave accusatoria perché se ne desume che altri associati sapevano di COGNOME, non che lui conoscesse altri affiliati oltre a Kallcaku. L’affermazione secondo la q avendo ordinato a Kallcaku una partita di eroina che questi fece preparare NOME e NOME, COGNOME era necessariamente consapevole «della sussistenza di una struttura e di un laboratorio» (foglio 25 della sentenza impugnata) non corrispo a criteri di logica. Non necessariamente, infatti, chi ha disponibilità di quantità di sostanza fa parte di una associazione e dispone di un laboratorio per preparar
Il secondo motivo resta assorbito.
6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti RAGIONE_SOCIALE, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezio diversa. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME COGNOME
NOME che sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezione diversa. Dichiara inammissibili i ri
di NOME COGNOME NOME COGNOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas
delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore
I “Pr. sidente