Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, e da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse della parte civile, h chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 10/11/2021, emesso all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME fu
condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 8 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 56-575 cod. pen.
Con sentenza in data 19/09/2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto come delitto di lesioni personali aggravate, rideterminando la pena inflitta all’imputato in 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici in luogo di quella della interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché della interdizione legale durante l’esecuzione della pena; e con conferma, nel resto, delle statuizioni della pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo, con un unico motivo di impugnazione articolato in più censure, di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e dell’art. 43 cod. pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla avvenuta derubricazione dell’originaria imputazione di tentato omicidio in quella di lesioni personali aggravate. La sentenza impugnata avrebbe illogicamente omesso di considerare la configurabilità del dolo alternativo, ritenuto invece dal Giudice di primo grado, così trascurando importanti elementi di fatto riguardanti le concrete modalità dell’azione: dal numero dei colpi, alla potenzialità della armi utilizzate; dal numero e la sede delle ferite inferte al numero dei compartecipi; ed avrebbe confuso il dolo con il movente. Inoltre, la Corte di secondo grado non avrebbe considerato la «potenziale fatalità delle lesioni vascolari in sede periferica, con prognosi ex ante». Essa, ancora, avrebbe travisato le modalità dell’azione, sostenendo, erroneamente, che la vittima sarebbe stata boccata dai quattro aggressori, per arrivare a dedurre l’assenza di una reale volontà omicida. Né avrebbe apprezzato la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e, soprattutto, che la versione resa da quest’ultima, nella quale essa aveva riferito di aver udito che gli aggressori intendessero renderlo invalido e non ucciderlo, fosse stata elaborata in un secondo momento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e delle ulteriori attenuanti previste dall’art. 62, nn. 2 e 5, cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto non provate le pretese illegittime avanzate dalla persona offesa, delle quali – secondo il ricorrente – «aveva preso atto» il giudice di prime cure, pur non riconoscendo, proprio in ragione di tale profilo, le attenuanti in questione.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata rivalutazione del danno da reato in relazione alla provvisionale liquidata. Dal mutamento della qualificazione giuridica del fatto, ridimensionato in maniera consistente, deriverebbe la necessità di modificare, in misura più favorevole per l’imputato, anche l’ammontare della provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Il ricorso del Procuratore generale di Firenze.
2.1. Muovendo dall’analisi delle censure mosse con riferimento all’elemento soggettivo, giova premettere che il ricorso ha affermato che l’odierno imputato avrebbe «pienamente accettato il concreto rischio di causare un evento letale», ma che esso non si sarebbe «verificato grazie alla presenza di testimoni indesiderati e per il definitivo intervento delle Forze dell’ordine»; e che tale condizione psicologica integrerebbe il c.d. dolo alternativo, che ricorre quando l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente due eventi.
Osserva, nondimeno, il Collegio che la descrizione suindicata pare corrispondere non al dolo alternativo, quanto al dolo eventuale, la cui connotazione tipica consiste, appunto, nell’accettazione del rischio; e che tale forma di dolo si ritiene del tutto incompatibile con l’istituto del tentativo. In questa prospettiva, ricorso ha finito per omettere qualunque persuasiva argomentazione in ordine alla carenza della motivazione circa la dimostrazione dell’effettiva alternatività del proposito criminoso, risultando, dunque, sul punto aspecifico.
2.2. Analogamente, quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, secondo cui gli aggressori avrebbero inteso unicamente renderla invalida, le censure difensive, nel prospettare che essa abbia mutato le precedenti dichiarazioni, con cui era stato riferito che gli stessi avessero inteso ucciderla, per il timore di ritorsioni, la tesi difensiva si colloca nell’ambito di una mera diversit di possibilità di ricostruzione del fatto. E non certo necessariamente la più plausibile o tale da disvelare una supposta contraddittorietà di quella scelta dalla Corte di secondo grado, tenuto conto degli elementi di prova evidenziati dalla sentenza per escludere il dolo omicidiario, in primo luogo attraverso il riferimento
alle sedi corporee attinte dalle ferite, oltre che da una serie di considerazioni tratte dalla logica comune: dalla presenza di ben quattro uomini armati, finanche con una pistola, non utilizzata, alla condizione di minorata difesa della vittima, sola contro quattro avversari, in un locale chiuso dal quale non avrebbe potuto scappare. Quanto, poi, alla valutazione del numero e del tipo di ferite inferte, la Corte di appello ha valorizzato il fatto che le ferite più gravi siano state inferte i zone del corpo sede di organi non vitali (caviglia e avambraccio), a corroborare in maniera del tutto logica la tesi, accolta in sentenza, secondo cui gli agenti intendessero rendere invalida la vittima e non già ucciderla.
Deve, pertanto, ritenersi l’infondatezza delle censure svolte nel ricorso, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune dai denunciati profili di manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca.
3. Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Infondato è il primo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti previste dall’art. 62, nn. 2 e 5, cod. pen.
In disparte la circostanza che le censure dedotte afferiscono, totalmente, a profili di ricostruzione del fatto, va considerato che esse non scalfiscono la coerente motivazione offerta, a riguardo, dalla sentenza di appello.
Quanto alle attenuanti generiche, i Giudici di secondo grado hanno, infatti, escluso, in maniera argomentata, il prospettato atteggiamento collaborativo dell’imputato, evidenziando come la versione da lui offerta in sede processuale fosse stata ampiamente smentita dalle acquisizioni istruttorie.
Quanto, poi, alle ulteriori attenuanti invocate dalla difesa, la sentenza di secondo grado ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali, pur in presenza di una situazione di contrasto economico tra i contendenti, non poteva accedersi al riconoscimento di quanto richiesto, tenuto conto della sproporzione tra le ragioni di contrasto e le gravissime offese recate alla persona offesa (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01) e non avendo quest’ultima concorso volontariamente a determinare l’evento del reato, ma avendo, al più, costituito, con il suo comportamento, il movente della condotta tenuta dall’imputato (cfr. Sez. 5, n. 35560 del 7/06/2012, Rv. 253203 – 01).
3.2. Inammissibile deve, infine, ritenersi il secondo motivo.
Va, infatti, ribadito che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (ex plurimis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME,
Rv. 277773 – 02). E del resto, in disparte tale assorbente motivo, non può disconoscersi che la difesa dell’imputato prospetta una sorta di automatismo valutativo, privo di qualunque fondamento normativo, tra il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e la modifica dell’ammontare della provvisionale, pur in presenza degli identici eventi lesivi e di un identico danno materiale (sul punto, v. quanto condivisibilmente argomentato alle pag. 17 e 18 della sentenza impugnata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato; e deve essere rigettato il ricorso di NOME COGNOME, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. NOME COGNOME deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, NOME COGNOME, che devono essere liquidate, come da richiesta della parte, in complessivi 2.741,00 euro, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2 d.nn. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 2.741,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 3/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente