Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BORGOSESIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 28/4 /2023, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 12/7/2022:
-ha riqualificato il fatto contestato sub 2 in relazione al reato di cui agli artt. 56 e cod. pen. nel reato di cui agli artt. 583 quinques e 585 cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche già riconosciute equivalenti anche all’aggravante dell’uso dell’arma, ha confermato la pena irrogata a NOME NOME di anni cinque e mesi due di reclusione per tale reato e ha ridotto la pena in relazione al reato di cui all’art. 4 L. 110/19 contestata sub 3 a mesi due di arresto ed euro 450,00 di ammenda;
-ha confermato la condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.
I fatti si riferiscono a quanto accaduto la sera del 15 gennaio 2015 quando i due ricorrenti si sono affrontati armati di coltello e feriti reciprocamente.
All’esito del processo i giudici di merito hanno diviso quanto accaduto in due momenti distinti.
Nel primo NOME avrebbe affrontato NOME accusandolo di un furto e questi lo avrebbe aggradito con un coltello portando fendenti al collo e alla testa di NOME.
Nel secondo momento, terminata l’aggressione di NOME, NOME, usando una bottiglia e un coltello, avrebbe a sua volta aggredito NOME.
A questo ultimo segmento avrebbero in qualche modo assistito gli agenti che sono poi ‘ intervenuti, passati per caso in prossimità del luogo dove stavano avvenendo i fatti e che avrebbero visto due persone discutere e sono intervenuti per dividerle.
Solo in questa fase, secondo i giudici di merito, NOME avrebbe cercato di colpire NOME e la sua azione sarebbe stata interrotta dall’intervento degli agenti di polizia.
I fatti sono stati ricostruiti sulla base delle dichiarazioni rese dalla fidanzata di NOME e di un amico di NOME (che hanno assistito a quanto accaduto) e delle immagini in parte riprese da telecamere di videosorveglianza e, anche, tenendo conto del contenuto dell’annotazione redatta dalla polizia giudiziaria.
I due imputati sono stati entrambi rinviati a giudizio e processati per i reati di tenta omicidio e di porto e detenzione in luogo aperto al pubblico di coltello.
In primo grado i due attuali ricorrenti sono stati condannati per tentato omicidio, per COGNOME anche per il porto del coltello, reato questo per il quale per COGNOME nulla risulta sentenza.
Avverso la sentenza del giudice hanno proposto appello gli imputati invocando entrambi, principalmente, la sussistenza della legittima difesa.
La Corte territoriale, proprio in virtù della suddivisione dell’azione in due momenti, per cui le due aggressioni sarebbero autonome e non si inserirebbero in una reazione determinata dalla necessita di difendersi, ha escluso per entrambi che operasse la scriminante di cui all’art. 52 cod. pen.
Per COGNOME i secondi giudici, considerata la condotta complessivamente tenuta e ritenuta la sussistenza dell’elemento psicologico, hanno confermato la sentenza di primo grado.
Per COGNOME, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che gli atti posti in essere n fossero in concreto idonei a cagionare la morta di COGNOME e -riqualificato il reato di tenta omicidio originariamente contestato in quello di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, aggravato dall’uso dell’arma- ha confermato nel resto
la condanna anche per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975, solo per il quale ha ridot la pena.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.
AVV_NOTAIO per NOME.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena.
AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 52, 56 e 575 cod. pen. In due motivi, trattati unitariamente nel ricorso, la difesa rileva che la ricostruzi cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe carente in quanto non terrebbe in considerazione alcuni degli elementi evidenziati nell’atto di appello e, nello specifico, l circostanza che dalle riprese di una delle telecamere risulterebbe che l’intervallo di tempo intercorso tra l’incontro di NOME e NOME e l’intervento della polizia sarebbe passato u tempo di poco superiore a due minuti, incompatibile con la netta suddivisione di quanto accaduto in due momenti distinti. A fronte di tale elemento, infatti, emergerebbe una diversa dinamica dei fatti, cioè che tutto si è sviluppato in una unica soluzione e che, pertanto, COGNOME si sarebbe limitato a difendere sé stesso dall’aggressione subita, momento questo nel quale avrebbe ferito COGNOMECOGNOME Sotto tale profilo, d’altro canto, le due sentenze di merito non sarebbero conformi e questo anche dovendo considerare che quanto indicato nell’annotazione della polizia giudiziaria sarebbe nel senso di un’unica azione/aggressione. In una corretta prospettiva, inoltre, si dovrebbe escludere la sussistenza del dolo diretto indicato dai giudici di merito e, pertanto, si dovrebbe attribuire ai fatti una dive qualificazione giuridica. Nell’azione concitata, caratterizzata dalla necessità di difendersi infatti, COGNOME COGNOME avrebbe in alcun modo valutato le possibili conseguenze delle proprie azioni o, meglio, le avrebbe al più potute prevedere in termini qualificabili come dolo eventuale poiché il ricorrente non aveva alcuna diretta volontà di cagionare la morte di NOME.
In data 20 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
In data 29 dicembre sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile e il ricorso di NOME COGNOME è infondato.
Nel due motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena.
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha evidenziato le ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito.
In ordine al riconoscimento della recidiva, nella sentenza si dà ampio conto della valutazione effettuata e la motivazione sul punto, fondata sulla sussistenza di precedenti specifici anche caratterizzati dall’uso di armi, quali una rapina, più reati di lesioni e tentato omicidio, (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), è conforme ai principi pacificamente enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e risulta coerente e adeguata.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla determinazione della pena.
La motivazione complessivamente resa in ordine al trattamento sanzionatorio, con i riferimenti alla gravità dei fatti, alla lesione permanente inflitta e alla person complessiva del ricorrente, infatti, è adeguata anche sul punto e non è pertanto sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
2.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Nei motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 52, 56 e 57 cod. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale non terrebbe nella dovuta
considerazione alcuni elementi -quanto si desumerebbe dalle riprese di una delle telecamere e il contenuto dell’annotazione redatta dalla polizia giudiziaria- dai quali emergerebbe che la dinamica dei fatti sarebbe diversa da quella indicata dai giudici di merito nei termini della distinzione in due momenti dell’azione che, invece, sarebbe stata unica.
Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che la qualificazione giuridica attribui fatti sarebbe errata in quanto nel caso specifico, diversamente da quanto ritenuto, correttamente considerata la situazione concitata nel quale si sono svolti i fatti e l necessità che l’imputato aveva di difendersi, non sarebbe configurabile il dolo diretto ma, al più, il dolo eventuale, incompatibile con il tentativo.
Le doglianze sono infondate.
3.1. La motivazione resa dalla Corte territoriale, che pure ha ritenuto di discostarsi in parte dalla ricostruzione cui era pervenuto il giudice di primo grado, risulta coerente agl elementi acquisiti e ciò anche se non vi è uno specifico riferimento alla videoripresa effettuata dalla telecamera posta nel locale in cui l’imputato si era fermato a prendere una bottiglia d’acqua due minuti prima.
A fronte della valutazione complessiva delle prove acquisite, nello specifico le dichiarazioni rese dai testimoni COGNOME e, soprattutto, COGNOME, infatti, la ricostruzione fatti contenuta nella sentenza, secondo la quale l’azione si sarebbe sviluppata in due momenti distinti, appare logica e comunque compatibile con i tempi pure desumibili dalle immagini riprese dalla telecamera.
Sul punto, come coerentemente ritenuto a pagina 7 e nell’inizio di pagina 8 della sentenza impugnata, risulta decisiva proprio la testimonianza del secondo teste COGNOMECOGNOME amico dell’imputato, che ha descritto di avere assistito al momento in cui il ricorrente ha estratto il coltello e i due contendenti sono caduti a terra e si sono affrontati, dando co conto che questa fase era necessariamente separata e distinta dalla seconda che è stata rappresentata dagli agenti, sopravvenuti quando lo stesso teste, vedendoli arrivare con la coda dell’occhio, si era allontanato (oltre alle pagine in precedenza indicate cfr. anche pag. 10 della sentenza di primo grado).
Con lo specifico e puntuale riferimento all’annotazione redatta dalla polizia giudiziaria, d’altro canto, i secondi giudici hanno coerentemente specificato quanto avvenuto in questo diverso segmento dell’azione, nel quale gli agenti hanno assistito a una fase successiva e ulteriore rispetto a quella descritta dal testimone. Quella cioè in cui NOME non è stato attinto da alcun fendente quanto, piuttosto, non senza difficoltà, è stato fermato perché aveva ha aggredito NOME con una bottiglia e un coltello (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
3.1.2. L’elemento “temporale” evidenziato dalla difesa facendo riferimento ai fotogrammi estrapolati dalla telecamera non risulta di per sé incompatibile con la
conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e, pertanto, la mancata esplicita considerazione dello stesso da parte del giudice di merito non determina alcun vizio.
La denunzia di minime incongruenze argomentative o circa l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), infatti, non può dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Ciò in quanto, al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227 – 01: «In tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e su globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenzi nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione»; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
3.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo, correttamente ritenuto compatibile con il dolo d’impeto.
3.2.1. Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l’idoneità e univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo prospettiva dell’agente) che la reale intenzione perseguita dall’autore del fatto.
In ordine al secondo aspetto, proprio in virtù della mancata realizzazione dell’evento, la verifica appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di un tentati punibile impone la logica e coerente individuazione di ‘segni esteriori’ della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico.
Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capac di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261105 – 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato “così poco estrinseco” come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un
ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 254143 -01).
3.2.2. L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternati ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.
Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01 per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta essere con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento.
Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un’intensità maggiore di quelle indicate in precedenza.
Se l’evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento vo come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale.
Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotes cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.
In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023 Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 – 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235789 – 01).
Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo
evento altamente probabile che è quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Meraviglia, Rv. 252046 – 01).
La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concret manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneit dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).
3.2.3. Nel caso di specie la Corte territoriale si è correttamente conformata ai criteri indicati.
Con il riferimento al mezzo utilizzato (un coltello con una lama di lunghezza pari a 7 cm), alle modalità della condotta (caratterizzata da diversi fendenti), e alla parte de corpo attinta tra le altre (il collo), infatti, il giudice di merito ha dato adeguato e coe conto della corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimit quanto alla sussistenza del dolo alternativo, pure nella specie del dolo d’impeto con questo compatibile (in ordine al dolo d’impeto Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267628 – 01, citata in motivazione; con riferimento alla compatibilità di questo anche con il dolo eventuale da ultimo cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26316 del 18/04/2023, COGNOME, Rv. 284889 – 01).
3.3. Il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 gennaio 2024.