Documento falso: la Cassazione conferma la condanna per possesso di ID contraffatta
Il possesso di un documento falso costituisce una fattispecie di reato che l’ordinamento italiano punisce con rigore, specialmente quando l’atto è valido per l’espatrio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di determinazione della pena e i limiti di ammissibilità del ricorso in materia di falsità documentale.
Il caso e la riqualificazione del reato
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino trovato in possesso di una carta d’identità contraffatta. Inizialmente, il Tribunale aveva contestato l’ipotesi più grave prevista dall’articolo 497-bis, comma secondo, del codice penale. Tuttavia, la Corte d’Appello ha operato una riqualificazione della condotta ai sensi del primo comma dello stesso articolo, riconoscendo una fattispecie meno severa e riducendo conseguentemente la sanzione detentiva.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione riguardo alla propria responsabilità e all’elemento soggettivo, oltre a contestare l’eccessività della pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze dell’imputato si risolvevano in asserzioni generiche, prive di un reale confronto critico con le motivazioni espresse nella sentenza d’appello. In sede di legittimità, non è infatti possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la tenuta logica della motivazione esistente.
Determinazione della pena e documento falso
Il secondo punto del ricorso riguardava l’entità della sanzione. La Cassazione ha chiarito che la graduazione della pena è un compito riservato alla discrezionalità del giudice di merito. Se la pena viene fissata in misura prossima al minimo edittale, come avvenuto in questo caso (due anni e tre mesi a fronte di un minimo di due anni), l’obbligo di motivazione del giudice è assolto in modo semplificato, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La genericità dei motivi di ricorso impedisce l’accesso all’esame della Suprema Corte. Inoltre, la congruità della pena è stata ampiamente giustificata dal giudice di merito, il quale ha applicato una sanzione quasi coincidente con il minimo previsto dalla legge, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale senza incorrere in vizi logici o violazioni di legge.
Le conclusioni
In conclusione, il possesso di un documento falso comporta sanzioni che, seppur modulate dal giudice, restano severe. Il tentativo di impugnare una sentenza basandosi su critiche generiche o sulla mera richiesta di una pena inferiore è destinato al rigetto, specialmente quando la sanzione è già vicina ai limiti minimi edittali. La sentenza conferma l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa rischia chi viene trovato con una carta d’identità falsa valida per l’espatrio?
Il possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni, come previsto dall’articolo 497-bis del codice penale.
Quando la pena inflitta dal giudice è considerata legittima?
La pena è legittima quando il giudice esercita la sua discrezionalità entro i limiti edittali e fornisce una motivazione adeguata, specialmente se la sanzione è vicina al minimo previsto dalla legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non si confrontano con la sentenza impugnata o tentano di ridiscutere i fatti invece di contestare vizi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50392 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per – il possesso di una carta di identità falsa valida per l’espatrio, riqualificando la condotta ai sensi dell’art. 497-bis comma primo, cod. pen. (anziché 497-bis comma secondo, cod. pen. in origine contestato e ritenuto dal Tribunale) apportando la conseguente diminuzione di pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso GLYPH che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ed elemento soggettivo del reato – si risolve in generiche asserzioni prive di confronto critico con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2-3) rispetto a una pena base (anni due e mesi tre di reclusione) applicata in misura quasi coincidente con il minimo edittale (anni due di reclusione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023