Possesso di Documento Falso: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una condanna per possesso di documento falso, delineando con chiarezza i limiti dell’impugnazione nel giudizio di legittimità. La decisione conferma che un ricorso basato su censure generiche e ripetitive, già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 497-bis del codice penale, per essere stato trovato in possesso di un documento di identificazione falso presso uno scalo aereo. Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi del documento falso
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito attraverso diverse argomentazioni, tutte respinte dalla Suprema Corte.
Il Falso non “Grossolano”
Il primo motivo verteva sulla presunta “grossolanità” della falsificazione. Secondo la difesa, il falso era così evidente da rendere il reato impossibile. La Corte ha rigettato questa tesi, evidenziando come i giudici di merito avessero correttamente motivato che la falsità era stata scoperta solo grazie agli “occhi esperti” del personale aeroportuale e della Polizia Giudiziaria, supportati da analisi tecniche. Non era, quindi, una contraffazione palese e riconoscibile da chiunque.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Con il secondo motivo, si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. La Corte di Appello aveva infatti compiuto una valutazione completa, considerando non solo l’atto in sé, ma anche le modalità della condotta, il contesto complessivo e un elemento cruciale: sull’imputato gravava un divieto di espatrio.
La Congruità della Pena e le Attenuanti Generiche
Il terzo e quarto motivo contestavano la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, a meno che non sia frutto di arbitrarietà o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la pena era stata adeguatamente motivata e si discostava di poco dal minimo edittale. Le attenuanti, inoltre, erano state negate a fronte della presenza di precedenti penali e dell’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Il Diniego delle Pene Sostitutive
Infine, il quinto motivo criticava il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative. La Cassazione ha giudicato anche questa doglianza manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, basata su una prognosi negativa circa la capacità del condannato di adempiere alle prescrizioni di una pena sostitutiva.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare le prove o sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso sono stati giudicati generici, meramente riproduttivi di argomenti già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di Appello. Il ricorso si traduceva, in sostanza, in una richiesta di rilettura delle prove e di una nuova valutazione di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come le sentenze dei due gradi di merito, essendo conformi e integrate tra loro, presentassero un apparato giustificativo solido e privo di illogicità macroscopiche.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione, non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto. Un’impugnazione che non si attiene a questi rigorosi canoni è destinata all’inammissibilità, comportando non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza, pertanto, rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione e scoraggia i ricorsi puramente dilatori o esplorativi.
Quando un documento falso non è considerato “grossolano” e quindi il reato sussiste?
Secondo la decisione, un falso non è “grossolano” quando la sua individuazione non è alla portata di chiunque, ma richiede l’intervento di personale esperto (come gli addetti ai controlli aeroportuali o le forze dell’ordine) e il supporto di analisi tecniche.
Perché la Corte ha rifiutato di applicare la “particolare tenuità del fatto”?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato la complessità della fattispecie, considerando non solo il singolo atto ma anche le modalità della condotta, il contesto generale e, in particolare, il fatto che sull’imputato gravasse già un divieto di espatrio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre doglianze già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, configurandosi come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI VALDARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commess in Orlo al Serio il 18 novembre 2023);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di cinque motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 497-bis e 49 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato contestato, è affidato a dogl generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata e pag. 2 della sentenza di primo grado, in cui il Giudice ha ritenuto la falsità del documento non grossolan in quanto colta solo dagli occhi esperti degli addetti all’imbarco dello scalo aereo e degli opera di Polizia Giudiziaria con il suffragio dell’analisi tecnica), e non consentite nel giud legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alterna lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed i travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 de 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diri vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pe delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione ch quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel c:aso d specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato inesiste i presupposti per l’applicazione dell’istituto invocato avuto riguardo alle modalità della cond ed al contesto complessivo di sua realizzazione, insistendo, peraltro, sull’imputato il diviet espatrio);
- che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruam disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato il trattamento sanzioNOMErio irrogato all’imputato adeg alla gravità della sua condotta e al suo profilo soggettivo, discostandosi, peraltro, di poco pena inflitta, dal minimo edittale della fattispecie contestata), e tenuto conto della consoli giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche
sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato l’assenza di elementi positivamen valutabili in presenza, invece, di precedenti penali in capo all’imputato);
che il quinto motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale con la motivazione rassegnata alla pagina 5 della sentenza impugnata – fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudic di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sosti ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295); ·
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente